CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - peraltro non formulato in appello e pertanto, già per questo, non consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - che contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 comma 3 cod. pen. è manifestamente infondato, avendo l'imputato distrutto anche uno sgabello (circostanza non contestata), che rientra indubitabilmente nel concetto di danneggiamento; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'entità del danno, reputato non esiguo e sulla gravità dei precedenti, ostativa alle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2