CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 47226/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'atto di riesame proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 13 aprile 2021 con la quale è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. L'inammissibilità è stata dichiarata in considerazione del fatto che il riesame era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata ([OSCURATO:EMAIL] ) diverso da quello indicato dal provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] di cui al comma 4 dell'art. 24 d.l. 137/2020 (depositoattipenali.tribunale.caltanissetta@giustiziacert. it). 2.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Mangano, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell'art. 24, comma 6-quater d.l. 137/2020 e dell'art. 568 cod. proc. pen. La norma transitoria non ha espressamente abrogato il principio di conservazione degli atti di impugnazione. Appare evidente, non solo il rispetto della norma citata, ma altresì che il mezzo di impugnazione ha raggiunto lo scopo della norma che è quello di fare pervenire, nei tempi previsti dal codice, nella cancelleria del giudice competente l'atto richiesto. 3.11 ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 4. Non è revocabile in dubbio che le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante P.E.C. Tale norma prevede anche l'inammissibilità della richiesta di riesame trasmessa, come nel caso in esame, ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020 (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734). 5. Ciò non significa che il principio di conservazione degli atti non possa, astrattamente, trovare applicazione, ma, nel caso de quo non vi è prova che la richiesta di riesame sia pervenuta nella cancelleria del Tribunale del riesame nei dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e, in ragione di ciò, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]