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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00480/2025

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 15641/24, la Sesta sezione di questa Corte riformava parzialmente la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 20 luglio 2022, dichiarando l’estinzione dei reati di cui ai capi 13-ter, 14), 15), 16) relativamente a due degli episodi contestati, 22) e 23), annullando la sentenza con rinvio ai fini della rideterminazione della pena; passava invece in giudicato l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 9) (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce che i giudici di legittimità erano incorsi in un errore di fatto che aveva avuto importanti ricadute in termini di commisurazione della pena inflitta, essendo da ciò derivata l’applicazione della cornice edittale della disposizione di cui all’art. 319 cod. pen. successiva all’entrata in vigore della legge n. 69/2015 che, come noto, aveva innalzato la pena prevista per il reato: l’errore era caduto sulla esatta collocazione temporale dell’episodio relativo all’ultima dazione di denaro al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], contestata a [OSCURATO:PERSONA].

Come emergeva dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di legittimità aveva aderito alla ricostruzione accusatoria, secondo la quale la sera del 30 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato a casa della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per consegnarle una somma di denaro in esecuzione del patto corruttivo, la cui provvista sarebbe stata fornita dall’architetto Caronia, secondo le dichiarazioni di quest’ultimo, che aveva collocato la consegna del denaro la sera del 29 giugno 2015; la Sesta sezione di questa Corte aveva respinto le doglianze della difesa sul punto, fondandosi sul dato, non corretto, che la consegna della provvista a [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta il 30 giugno 2015, presupposto di fatto del tutto inesistente visto che né i pubblici ministeri, né i giudici di merito avevano mai indicato quella data per tale episodio, posto che Caronia aveva costantemente ribadito che la consegna era avvenuta il 29 giugno; per effetto dell’indebita ricostruzione operata, la Sesta sezione di questa Corte non aveva analizzato nessuna delle censure che la difesa aveva articolato al fine di dimostrare la materiale impossibilità di una consegna intervenuta il 29 giugno -circostanza che avrebbe disarticolato il ragionamento probatorio che sorreggeva la conclusione della consegna di denaro da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]- ignorando la prospettazione difensiva alternativa offerta dalla difesa, in ordine all’identificazione della persona che avrebbe potuto consegnare il denaro alla [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, quanto al primo aspetto, le doglianze difensive si erano appuntate sulla inconciliabilità tra la ricostruzione accusatoria e le emergenze probatorie, che avevano sconfessato radicalmente le dichiarazioni di Caronia, e quindi l’esistenza della provvista del denaro che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare alla [OSCURATO:PERSONA]; quanto al secondo punto, le intercettazioni telefoniche avevano dato atto che il 29 giugno 2015 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] che, stando alla ricostruzione dei giudici di merito, era l’altro corruttore del pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il quale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.” Ciò premesso, si deve segnalare che nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte non è dato rilevare l’errore di fatto denunciato in ricorso, posto che nella sentenza impugnata risulta che la dazione del denaro da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] era dimostrata da una serie di elementi elencati alle pagg. 49 e seguenti, così identificati: le conversazioni telefoniche a partire dall’8 giugno 2015 nelle quali [OSCURATO:PERSONA] rappresentava a [OSCURATO:PERSONA] la necessità di un suo aiuto per ripianare i debiti familiari; la cessazione delle conversazioni a partire dal 1°luglio 2015, da cui si evinceva che il problema era stato risolto; la telefonata del 30 giugno 2015 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] si accordava con la [OSCURATO:PERSONA] per portarle a casa dei “documenti”; il servizio di osservazione compiuto dalla polizia giudiziaria che attestava la visita fatta da [OSCURATO:PERSONA] a casa della [OSCURATO:PERSONA] la sera del 30 giugno 2015; i versamenti fatti sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] e del marito in date successive al 1°luglio 2015 (analoghe considerazioni erano contenute nella sentenza di appello nelle pagine 661 e 662).

In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni del teste Caronia che, secondo la sentenza impugnata, aveva consegnato la somma a [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2015, elemento coerente con quanto affermato nella sentenza della Corte di appello; a parte la considerazione che il teste Caronia, nel precisare la data della consegna della somma a [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato a volte il 29 giugno, a volte il 30 (come emerge dai verbali di interrogatorio prodotti dalla difesa), nella sentenza della Corte di appello, a pag.596, si riportavano le dichiarazioni di Caronia secondo cui la consegna poteva essere avvenuta il 29 o il 30 giugno; la Corte di appello aveva quindi concluso che non poteva ritenersi provata la consegna il 29 giugno, ma che tale dato non aveva alcuna rilevanza sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato il denaro alla [OSCURATO:PERSONA], accertato per effetto degli elementi di prova sopra indicati.

Ciò premesso, si deve ribadire che “in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione” (Sez.1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 04/01/2024, Piromalli, Rv. 285553); nel caso in esame, alla luce di quanto sopra osservato, le osservazioni contenute in ricorso non superano la cd. prova di resistenza, in quanto non contestano la deduzione secondo cui la data esatta della consegna del denaro da Caronia a [OSCURATO:PERSONA] non poteva assumere una rilevanza decisiva ai fini della soluzione della controversia, sulla base delle risultanze complessive.

Conclusivamente, non vi è stata alcuna “svista” o “errore percettivo” nella sentenza della Sesta Sezione di questa Corte oggetto di ricorso straordinario; anche ove si volesse sostenere che sia stata erroneamente valutata la data della consegna del denaro da Caronia a [OSCURATO:PERSONA], tale dato non avrebbe alcuna rilevanza alla luce dei dati sopra richiamati, evincibili con chiarezza dalla sentenza oggetto di impugnazione, che attestano la consegna del denaro da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] la sera del 30 giugno 2015, oggetto del capo di imputazione n.9) relativo alla contestata violazione dell’art. 321 cod. pen. risultanza con la quale la difesa non si confronta.

2. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 15641/24, la Sesta sezione di questa Corte riformava parzialmente la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 20 luglio 2022, dichiarando l’estinzione dei reati di cui ai capi 13-ter, 14), 15), 16) relativamente a due degli episodi contestati, 22) e 23), annullando la sentenza con rinvio ai fini della rideterminazione della pena; passava invece in giudicato l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 9) (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce che i giudici di legittimità erano incorsi in un errore di fatto che aveva avuto importanti ricadute in termini di commisurazione della pena inflitta, essendo da ciò derivata l’applicazione della cornice edittale della disposizione di cui all’art. 319 cod. pen. successiva all’entrata in vigore della legge n. 69/2015 che, come noto, aveva innalzato la pena prevista per il reato: l’errore era caduto sulla esatta collocazione temporale dell’episodio relativo all’ultima dazione di denaro al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], contestata a [OSCURATO:PERSONA]. Come emergeva dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di legittimità aveva aderito alla ricostruzione accusatoria, secondo la quale la sera del 30 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato a casa della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per consegnarle una somma di denaro in esecuzione del patto corruttivo, la cui provvista sarebbe stata fornita dall’architetto Caronia, secondo le dichiarazioni di quest’ultimo, che aveva collocato la consegna del denaro la sera del 29 giugno 2015; la Sesta sezione di questa Corte aveva respinto le doglianze della difesa sul punto, fondandosi sul dato, non corretto, che la consegna della provvista a [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta il 30 giugno 2015, presupposto di fatto del tutto inesistente visto che né i pubblici ministeri, né i giudici di merito avevano mai indicato quella data per tale episodio, posto che Caronia aveva costantemente ribadito che la consegna era avvenuta il 29 giugno; per effetto dell’indebita ricostruzione operata, la Sesta sezione di questa Corte non aveva analizzato nessuna delle censure che la difesa aveva articolato al fine di dimostrare la materiale impossibilità di una consegna intervenuta il 29 giugno -circostanza che avrebbe disarticolato il ragionamento probatorio che sorreggeva la conclusione della consegna di denaro da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]- ignorando la prospettazione difensiva alternativa offerta dalla difesa, in ordine all’identificazione della persona che avrebbe potuto consegnare il denaro alla [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, quanto al primo aspetto, le doglianze difensive si erano appuntate sulla inconciliabilità tra la ricostruzione accusatoria e le emergenze probatorie, che avevano sconfessato radicalmente le dichiarazioni di Caronia, e quindi l’esistenza della provvista del denaro che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare alla [OSCURATO:PERSONA]; quanto al secondo punto, le intercettazioni telefoniche avevano dato atto che il 29 giugno 2015 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] che, stando alla ricostruzione dei giudici di merito, era l’altro corruttore del pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il quale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.” Ciò premesso, si deve segnalare che nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte non è dato rilevare l’errore di fatto denunciato in ricorso, posto che nella sentenza impugnata risulta che la dazione del denaro da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] era dimostrata da una serie di elementi elencati alle pagg. 49 e seguenti, così identificati: le conversazioni telefoniche a partire dall’8 giugno 2015 nelle quali [OSCURATO:PERSONA] rappresentava a [OSCURATO:PERSONA] la necessità di un suo aiuto per ripianare i debiti familiari; la cessazione delle conversazioni a partire dal 1°luglio 2015, da cui si evinceva che il problema era stato risolto; la telefonata del 30 giugno 2015 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] si accordava con la [OSCURATO:PERSONA] per portarle a casa dei “documenti”; il servizio di osservazione compiuto dalla polizia giudiziaria che attestava la visita fatta da [OSCURATO:PERSONA] a casa della [OSCURATO:PERSONA] la sera del 30 giugno 2015; i versamenti fatti sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] e del marito in date successive al 1°luglio 2015 (analoghe considerazioni erano contenute nella sentenza di appello nelle pagine 661 e 662). In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni del teste Caronia che, secondo la sentenza impugnata, aveva consegnato la somma a [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2015, elemento coerente con quanto affermato nella sentenza della Corte di appello; a parte la considerazione che il teste Caronia, nel precisare la data della consegna della somma a [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato a volte il 29 giugno, a volte il 30 (come emerge dai verbali di interrogatorio prodotti dalla difesa), nella sentenza della Corte di appello, a pag.596, si riportavano le dichiarazioni di Caronia secondo cui la consegna poteva essere avvenuta il 29 o il 30 giugno; la Corte di appello aveva quindi concluso che non poteva ritenersi provata la consegna il 29 giugno, ma che tale dato non aveva alcuna rilevanza sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato il denaro alla [OSCURATO:PERSONA], accertato per effetto degli elementi di prova sopra indicati. Ciò premesso, si deve ribadire che “in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione” (Sez.1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 04/01/2024, Piromalli, Rv. 285553); nel caso in esame, alla luce di quanto sopra osservato, le osservazioni contenute in ricorso non superano la cd. prova di resistenza, in quanto non contestano la deduzione secondo cui la data esatta della consegna del denaro da Caronia a [OSCURATO:PERSONA] non poteva assumere una rilevanza decisiva ai fini della soluzione della controversia, sulla base delle risultanze complessive. Conclusivamente, non vi è stata alcuna “svista” o “errore percettivo” nella sentenza della Sesta Sezione di questa Corte oggetto di ricorso straordinario; anche ove si volesse sostenere che sia stata erroneamente valutata la data della consegna del denaro da Caronia a [OSCURATO:PERSONA], tale dato non avrebbe alcuna rilevanza alla luce dei dati sopra richiamati, evincibili con chiarezza dalla sentenza oggetto di impugnazione, che attestano la consegna del denaro da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] la sera del 30 giugno 2015, oggetto del capo di imputazione n.9) relativo alla contestata violazione dell’art. 321 cod. pen. risultanza con la quale la difesa non si confronta. 2. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
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