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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 28751/2024

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te AD 09/07/2024 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27987/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 441/A, in virtù di procura in calce al ricorso, Pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - per la cassazione della sentenza n. 1829/2022 del Giudice di Pace di Caserta pubblicata il 21.9.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del9.7.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Impugnazioni civili – Sentenza del giudice di pace secondo equità -Appellabilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del

21.9. 2022 il Giudice di Pace di Caserta , in accogli mento della domanda svolta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dichiaravaprescritto il credito di euro 240 portato dalla fattura n. 1451 del 25.9.2020 azionata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver ricevuto nel mese di ottobre 2020 dal Comune convenuto la fattura indicata relativa a “ R uolo I drico 2016 - 2017 riguardante i consumi dal 31.12.2015 al 15.12.2016”.

Il credito, tuttavia, era prescritto.

Il giudice del primo gradoaccoglieva la domanda ed osservava che in base alla legge 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2020 la prescrizione in materia di fornitura idrica era stata ridotta da cinque a due anni, sì che il pagamento era dovuto nel limite temporale indicato.

Le fatture inviate entro il 31.12.2019 erano soggette al termine di prescrizione quinquennale, mentre quello inviate a partire dal1° gennaio 2020 erano soggette al termine biennale a decorrere dalla data di scadenza.

Nella specie, trattandosi di “[OSCURATO:PERSONA] 2016-2017riguardante i consumi dal 31.12.2015 al 15.12.2016”il credito, in assenza dell’invio di un avviso di mora, era ormai prescritto dato il limite temporale del biennio.

2. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace ricorre il Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, sulla base di un unico motivo.

L’intimatanon ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”.

Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dalgiudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v.

Cass., Sez.

Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n.26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione ( cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535.

V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass.9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237. ), il ricorso va dichiarato inammissibile.

A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.

3. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te AD 09/07/2024 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27987/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 441/A, in virtù di procura in calce al ricorso, Pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - per la cassazione della sentenza n. 1829/2022 del Giudice di Pace di Caserta pubblicata il 21.9.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del9.7.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Impugnazioni civili – Sentenza del giudice di pace secondo equità -Appellabilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21.9. 2022 il Giudice di Pace di Caserta , in accogli mento della domanda svolta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dichiaravaprescritto il credito di euro 240 portato dalla fattura n. 1451 del 25.9.2020 azionata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver ricevuto nel mese di ottobre 2020 dal Comune convenuto la fattura indicata relativa a “ R uolo I drico 2016 - 2017 riguardante i consumi dal 31.12.2015 al 15.12.2016”. Il credito, tuttavia, era prescritto. Il giudice del primo gradoaccoglieva la domanda ed osservava che in base alla legge 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2020 la prescrizione in materia di fornitura idrica era stata ridotta da cinque a due anni, sì che il pagamento era dovuto nel limite temporale indicato. Le fatture inviate entro il 31.12.2019 erano soggette al termine di prescrizione quinquennale, mentre quello inviate a partire dal1° gennaio 2020 erano soggette al termine biennale a decorrere dalla data di scadenza. Nella specie, trattandosi di “[OSCURATO:PERSONA] 2016-2017riguardante i consumi dal 31.12.2015 al 15.12.2016”il credito, in assenza dell’invio di un avviso di mora, era ormai prescritto dato il limite temporale del biennio. 2. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace ricorre il Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, sulla base di un unico motivo. L’intimatanon ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dalgiudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n.26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione ( cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass.9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237. ), il ricorso va dichiarato inammissibile. A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione. 3. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezio
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