CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arotto Andrea, FeoAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute in personadei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale dello Stato, ope legis, con domicilio [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4381/2025depositata il 09/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 4226/2026Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25883/2026Data pubblicazione 28/09/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO