CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 maggio 2025 dalla Cortedi appello di Firenze, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenzadel Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che aveva condannatoDell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 6luglio 2017.Secondo la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore,legale rappresentante e socio, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratoremunito di poteri gestori e di socio, avrebbero sottratto «risorse aziendali medianteil pagamento di tre fatture per operazioni inesistenti», emesse da due imprese aloro riconducibili (“[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e “Lepisosteira di [OSCURATO:PERSONA]ArteSilvestro”); pagamento «avvenuto attraverso l'emissione di assegni circolari ebonifici per un importo complessivo di euro 144.350,00».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con ununico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore difiducia.2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 216legge fall. e 20 legge n. 44 del 1999.I ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte incui la Corte di appello ha ritenuto prive di riscontro le deduzioni difensive relativealla «fondatezza» delle fatturazioni. Secondo la prospettazione difensiva, taleargomentazione si risolverebbe in un'inversione dell'onere della prova, atteso chesarebbe spettato ai giudici di merito motivare adeguatamente l'inesistenza delleopere fatturate e, quindi, la falsità dei documenti fiscali.I ricorrenti contestano la motivazione anche nella parte in cui la Corte diappello ha ritenuto che la fallita avrebbe potuto omettere il pagamento dellefatture, sulla base dell’art. 20 legge n. 44 del 1999. Invero, «alla luce di quantodisposto dall'art. 20 legge n. 44 del 1999, in vigore fino al 28 febbraio 2012, nonvi era alcun presupposto giuridico per omettere il pagamento in favore di soggettiterzi».2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 216legge fall. e 20 legge n. 44 del 1999.Contestano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui laCorte di appello ha ritenuto insussistente lo stato di necessità.Sostengono che gli imputati non si sarebbero «posti volontariamente e/ocolposamente nella condizione di risultare vittime di usura da parte del mondobancario», atteso che «la violazione della legge sull'usura» era stata «posta inessere dagli istituti di credito denunciati, nel corso dei plurimi rapporti finanziari edi conto corrente accesi dalla fallita». Gli imputati, decidendo «di pagare soggettiterzi», avrebbero evitato di conservare sui conti correnti della fallita somme didenaro, che avrebbero potuto essere incassate, per compensazione, dagli istitutidi credito, con conseguente impossibilità di destinare tali risorse alsoddisfacimento delle proprie primarie esigenze di vita.2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen.Contestano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui laCorte di appello non ha riconosciuto le attenuanti generiche.Sostengono che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare in modogenerico i precedenti penali degli imputati, senza tenere conto che essi erano stativittima di usura e avevano avanzato istanza di patteggiamento.2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 133 cod. pen.Contestano la pena applicata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbeadeguatamente motivato sul punto.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati.1.1. Il primo motivo è infondato.Va, invero, rilevato che i giudici di merito (cfr. anche pagine 4 e ss. dellasentenza di primo grado) hanno ampiamente motivato in ordine all’inesistenzadelle operazioni documentate dalle fatture, evidenziando, tra l’altro, che il relativopagamento era avvenuto in un periodo di sostanziale inattività dell’azienda e disospensione dei pagamenti, connesso anche all’ottenimento, a partire dall’ottobre2009, del beneficio della sospensione dei termini ai sensi dell’art. 20 della leggen. 44 del 1999, «con ultimo provvedimento emesso dal pubblico ministero in data16 gennaio 2016» (pag. 2 della sentenza di primo grado).Il “congelamento dei pagamenti” costituisce, dunque, soltanto uno deimolteplici elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito a sostegno dellaritenuta inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture. A tale conclusioneessi sono infatti pervenuti considerando, nel loro complesso, i seguenti elementi:la sostanziale inattività della società nel periodo compreso tra il 2009 e il 2017; lacircostanza che entrambe le imprese beneficiarie dei trasferimenti di denaro eranoamministrate e partecipate dai medesimi imputati; il contenuto estremamentegenerico delle fatture, nonostante il rilevante importo delle prestazioni fatturate;il fatto che una delle fatture era stata saldata mediante bonifico disposto nellostesso giorno e immediatamente dopo l’incasso, per diversa causale, di un assegnodi importo pressoché corrispondente (euro 11.993,41). Come evidenziato nellasentenza di primo grado, «a corroborare tali elementi sintomatici di un'effettivainesistenza dell'attività oggetto di fattura, si aggiunge la circostanza che, alla datadi quest'ultima operazione, il saldo del conto corrente della fallita era pari a 80,50euro, sicché la movimentazione finanziaria relativa alla fattura risultavaevidentemente finalizzata a mantenere sostanzialmente vuoto il conto correntedella società».Sempre il giudice di primo grado, con valutazione condivisa dalla Corte diappello, ha posto in rilievo che non apparivano credibili le deduzioni difensive circal'effettivo svolgimento delle attività fatturate, essendo emerso dalle dichiarazionidella curatrice fallimentare, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che per tali operazioni nonrisultavano preventivi o contratti di alcun genere e che l'unico cantiereeffettivamente aperto dalla “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]” era stato sospeso a seguitodi istanza presentata il 22 settembre 2011, quindi in epoca antecedente aitrasferimenti di denaro relativi alle fatture contestate.Tali elementi hanno coerentemente indotto i giudici di merito a ritenere «chele operazioni oggetto delle fatture erano da considerarsi inesistenti e che lamovimentazione di danaro fra le tre imprese fosse volta esclusivamente a sottrarretali somme dal complesso dei beni su cui i creditori della società fallita avrebberopotuto rivalersi» (pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado).1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Risulta, invero, evidente che manchino gli elementi costitutivi della causa digiustificazione invocata.In primo luogo, va rilevato che lo stato di necessità è configurabile solorispetto a un pericolo di un danno grave alla persona, mentre, nel caso in esame,verrebbero in gioco meri interessi patrimoniali; né si può ritenere sufficiente ilgenerico riferimento alla destinazione delle risorse sottratte alle banche alsoddisfacimento delle esigenze di vita degli imputati.Questi ultimi, in ogni caso, non hanno dimostrato di versare in uno stato diindigenza tale da rendere quelle risorse necessarie per soddisfare le loro primarieesigenze di vita, né, tantomeno, che tali esigenze potessero essere soddisfatteesclusivamente mediante le condotte contestate. In altri termini, non hannodimostrato il requisito dell'inevitabilità altrimenti, ossia che non vi era altraconcreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale (cfr. Sez. 5, n. 10542 del31/10/2014, Rocca, Rv. 262726; Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv.234184). Va, peraltro, evidenziato che la stessa paventata compensazioneavrebbe potuto essere evitata, attivando le procedure cautelari previstedall’ordinamento.1.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente, sono inammissibili.Con essi, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio dilegittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenzaai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che èinammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione dellasua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, poi, nel motivare ildiniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da partedel giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269).Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha congruamente motivatoin ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena(cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). Va, peraltro, evidenziato che la penainflitta è ben al di sotto della media edittale (anni quattro e mesi sei di reclusione,ridotta per la scelta del rito ad anni tre di reclusione) è di gran lunga inferiore allamedia edittale prevista per la fattispecie criminosa contestata. Al riguardo, varibadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudicenel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (cfr. Sez.3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283).2. Al rigetto dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]