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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 15417/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15701-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 322, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8140/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 30/12/2016 R.G. n. 6289/2012; Oggetto: Pubblico impiego - differenze retributive per mansioni superiori – perdita chance per mancato scorrimento graduatoria progressione verticale R.G.N. 15701/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Boscoreale, inquadrato nella categoria B, posizione economica B7, premesso di aver avuto le deleghe di stato civile ed anagrafe, aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto al pagamento delle differenze retributive, ex art. 52, d.l gs . n. 165del 2001 essendo le mansioni svolte asseritamente riconducibili alla categoria D del c.c.n.l.; inoltre, avendo sostenuto prova concorsuale interna, aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto allo scorrimento della graduatoria e inquadramento nella categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo, superiore a quella detenuta di B3 giuridico e ciò per il verificarsi di vacanza organica a seguito di dimissioni volontarie di un istruttore amministrativo di categoria C; aveva, pertanto, chiesto che il Comune di Boscoreale fosse condannato alla corresponsione in suo favore dell’importo di euro 79.823.25 o di quella somma maggior o minore da accertarsi a mezzo di C.T.U contabile, a titolo di differenze retributive tra la categoria B e la categoria D, (ovvero, in via gradata tra la categoria B e la categoria C) oltre al risarcimento dei danni da perdita di chance a partire dalla data del mancato scorrimento all’attualità, ove necessario anche mediante ricorso alla valutazione equitativa ex art. 428 cod. proc. civ.;

2. il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuto lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C per aver il Palmerio svolto attività derivante dallo svolgimento della delega di stato civile ed anagrafe ed accolta l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune, aveva riconosciuto spettanti al Palmerio solo ledifferenze retributive maturate dal 26.04.2004 al 31.12.2009 tra la categoria C e la categoria B, posizione economica B7 (finale) posseduta, per l’importo pari ad euro 6.090,50;

3. decidendo sull’impugnazione principale del Comune di Boscoreale e su quella incidentale del Palmerio, in riforma della sentenza di primo grado, rigettavaa in toto l’originaria domanda; riteneva la Corte territoriale, richiamando pronunce del giudice amministrativo, che lo svolgimento di funzioni di ufficiale di stato civile non fossero rilevanti ai fini dell’inquadramento dei dipendenti comunali, dato che lo svolgimento di tali funzioni non conferisce una vera qualifica d’impiego, essendo esercitate in forza di delega fiduciaria, sempre revocabile, del sindaco; R.G.N. 15701/2017 Pag.escludeva, pertanto, in forza di esse la possibilità di configurare lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore valorizzando, altresì, la circostanza che la disciplina contrattuale di settore prevedeva espressamente un compenso per tali funzioni aggiuntive; riteneva infondate le pretese di cui all’appello incidentale del lavoratore evidenziando che non sussiste un diritto allo scorrimento della graduatoria e rilevando che la questione afferente alla scelta dell’amministrazione di non procedere a tale scorrimento preferendo piuttosto attribuire mansioni superiori, non rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario attenendo ad ambiti di discrezionalità amministrativa; escludeva, da ultimo una perdita di chance assumendo, sul punto, una generica formulazione della domanda che non consentiva una decisione secondo equità;

4. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

5. l’Amministrazione comunale ha resistito con controricorso;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo rilievo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche in relazione all’art. 8 del c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165del 2001 nonché delle declaratorie di cui all’all.

A al c.c.n.l.

Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999, dell ’ art. 36 Cost. ed ancora omessa considerazione ed esame dei fatti costitutivi della pretesa nonché motivazione insufficiente, errore sul fatto, omissione (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.); dopo aver trascritto il contenuto delle deleghe ricevute per l’Ufficio dello stato civile ed anagrafe, assume che, alla luce del complesso di funzioni svolte, con le correlate responsabilità civili, penali e contabili, erroneamente la Corte territoriale abbia negato la riconducibilità delle stesse al superiore livello C; assume che le suddette, non essendo meramente operative, non possono rientrare nella categoria B; rileva che, nel caso di specie, vi è la prova sia dell’effettiva prestazione di tali mansioni sia della formale attribuzione dell’incarico in modo reiterato e continuo per un ampio arco temporale (12 anni) con carattere di prevalenza e continuità nel corso degli anni; assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la giurisprudenza amministrativa richiamata (relativa a periodo antecedente alla privatizzazione dei R.G.N. 15701/2017 Pag.rapporti di impiego) era intervenuta quando vigevano norme diverse che non prevedevano che le funzioni superiori svolte venissero retribuite;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia l ’ omessa motivazione e scrutinio della doglianza relativa allo svolgimento di altre funzioni delegate, la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165del 2001 e dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; dopo aver trascritto il contenuto di altre deleghe, assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che esso ricorrente aveva svolto anche altre mansioni non rientranti nella categoria di appartenenza e segnatamente quelle inerenti le autorizzazioni al trasporto di salme e di autentica atti exart.14 L.15/1968; sostiene che le deleghe e le funzioni ricevute, tutte mantenute nel tempo, in assenza di alcuna revoca, di elevato contenuto professionale ed attributivo di responsabilità, parimenti a quello di Ufficiale di Stato civile non potessero essere considerate meramente esecutive ma, rientrando nel profilo superiore di cui alla cat.

C, dovessero dare diritto alla corrispondente retribuzione;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 52, commi 2/4 del d.lgs. n. 165del 2001 e dell ’ art. 36 Cost. in relazione all ’ art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata, quanto al mancato scorrimento della graduatoria, per non aver considerato il complessivocomportamento della PAche ha ingenerato una aspettativa giuridicamente tutelabile all’inquadramento nella categoria superiore e causato una perdita di chance;

4. il primo motivo è infondato; il d.lgs. n. 165 del 2001 individua le fonti del rapporto di lavoro nella legge e nella contrattazione collettiva; l’art.1, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al [OSCURATO:PERSONA] «possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.

Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale»; R.G.N. 15701/2017 Pag.pur nel diverso ordinamento giuridico la possibilità di delega eraprevista dall’art. 1 del R.D. n. 1238 del 1939; quanto alle disposizioni del c.c.n.l.

Enti locali questa Corte ha già osservato (v.

Cass. n. 17331/2022) che l’art. 17, disciplina l’indennità di specifiche responsabilità; si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie; la disposizione, al comma 1, stabilisce che: «Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi esignificativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali - quantitativo dei risultati»; al successivo comma 2 si prevede che: «In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per(…)» lettera f) «compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (…)», lettera i ) « compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale(…)»; ai sensi dell’art. 4 del c.c.n.l. 1° aprile 1999, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono demandati i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17; in ragione del suddetto quadro normativo e negoziale, a partire dall’introduzione dell’art. 17, comma 2, lett. i, del c.c.n.l. enti locali 2004, per l’attività in questione è prevista la corresponsione della specifica indennità, occorrendo, tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa; per il periodo precedente, in ragione della modalità della prevista delega da parte del [OSCURATO:PERSONA], trovano applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione allo svolgimento di eventuali mansioni aggiuntive (Cass. n. 3816/2021, n. 28150/2018, n. 16094/2016, n. 12358/2014), secondo cui in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica nell’ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, essere riconosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un’unica prestazione lavorativa, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della R.G.N. 15701/2017 Pag.retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta; nella specie, l’attività che il dipendente pubblico è stato chiamato a svolgere non esula dal rapporto di impiego, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione dell’ufficio ricoperto, e il legislatore non stabilendo ulteriori requisiti per la legittimità della delega ne ha delineato la compatibilitàcon i diversi profili professionali, sicché opera la regola generale desumibile dagli artt. 2 e 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva e il datore di lavoro pubblico non può riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale; il comma 2 dell’art. 45 stabilisce inoltre che: «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale»; in proposito, si può ricordare come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile su delega del [OSCURATO:PERSONA] non è rilevante ai fini dell’inquadramento dei dipendenti comunali, atteso che la delega delle funzioni di stato civile non conferisce una qualifica d’impiego, perché, ai sensi dell’art. 1, R.D 11 luglio 1939 n. 1238, sull’ordinamento di stato civile, l’ufficiale di stato civile in ogni comune è il [OSCURATO:PERSONA], il quale può delegare le relative funzioni ad altre persone, e in particolare può delegare le funzioni relative agli atti di nascita, di morte e di pubblicazione del matrimonio al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, né la delega, sempre revocabile, può essere equiparata a una promozione e mutare lo stato di carriera dell’impiegato, perché ciò equivarrebbe a dar rilievo alle mansioni e consentirebbe promozioni a libera scelta (CdS., V Sezione, sentenza 1021 del 1995; si v., CdS., V Sezione, sentenza n. 1367 del 1992); il principio è stato ribadito anche più di recente dal Giudice amministrativo (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 gennaio 2011, n. 561, che ha specificato che “… la delega, essendo un istituto particolare del diritto amministrativo, per cui un soggetto viene investito di volta in volta di svolgere un determinato compito che non rientra nelle sue specifiche attribuzioni, ma in quelle del soggetto delegante, si connette ad un meccanismo che è tipico di un dipendente, che è tenuto ad adeguarsi alla delega, per cui lo stesso non opera nell’ambito di funzioni proprie ma in quelle di un altro organo che è invece titolare delle medesime. … Ora, tali deleghe, se potranno eventualmente essere valutate in sede di possesso di titolo per lo svolgimento qualificato di funzioni particolari (quelle di ufficiale di stato civile) non R.G.N. 15701/2017 Pag.determinano comunque il conferimento di un incarico formale allo svolgimento di mansioni superiori …”;

5. il secondo motivo è infondato; quelle trascritte nell’incipit del motivo siano pur sempre deleghe per attività specifiche (funzioni autorizzative al trasporto di salme e di autentica atti) e non dunque tali da implicare lo svolgimento di tutte le attività di ufficiale di stato civile; in ogni caso non si evince se sia stato prospettato a giudice del merito che le indicate attività erano state svolte in maniera prevalente e continuativa;

6. il terzo motivo è inammissibile; il ricorrente non ha censurato né il passaggio motivazionale in cui è declinata la giurisdizione del g.o. né quello in cui è detto che non vi erano state deduzioni specifiche quanto alla perdita di chance; 7.da quanto detto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15701-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 322, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8140/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 30/12/2016 R.G. n. 6289/2012; Oggetto: Pubblico impiego - differenze retributive per mansioni superiori – perdita chance per mancato scorrimento graduatoria progressione verticale R.G.N. 15701/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Boscoreale, inquadrato nella categoria B, posizione economica B7, premesso di aver avuto le deleghe di stato civile ed anagrafe, aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto al pagamento delle differenze retributive, ex art. 52, d.l gs . n. 165del 2001 essendo le mansioni svolte asseritamente riconducibili alla categoria D del c.c.n.l.; inoltre, avendo sostenuto prova concorsuale interna, aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto allo scorrimento della graduatoria e inquadramento nella categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo, superiore a quella detenuta di B3 giuridico e ciò per il verificarsi di vacanza organica a seguito di dimissioni volontarie di un istruttore amministrativo di categoria C; aveva, pertanto, chiesto che il Comune di Boscoreale fosse condannato alla corresponsione in suo favore dell’importo di euro 79.823.25 o di quella somma maggior o minore da accertarsi a mezzo di C.T.U contabile, a titolo di differenze retributive tra la categoria B e la categoria D, (ovvero, in via gradata tra la categoria B e la categoria C) oltre al risarcimento dei danni da perdita di chance a partire dalla data del mancato scorrimento all’attualità, ove necessario anche mediante ricorso alla valutazione equitativa ex art. 428 cod. proc. civ.; 2. il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuto lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C per aver il Palmerio svolto attività derivante dallo svolgimento della delega di stato civile ed anagrafe ed accolta l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune, aveva riconosciuto spettanti al Palmerio solo ledifferenze retributive maturate dal 26.04.2004 al 31.12.2009 tra la categoria C e la categoria B, posizione economica B7 (finale) posseduta, per l’importo pari ad euro 6.090,50; 3. decidendo sull’impugnazione principale del Comune di Boscoreale e su quella incidentale del Palmerio, in riforma della sentenza di primo grado, rigettavaa in toto l’originaria domanda; riteneva la Corte territoriale, richiamando pronunce del giudice amministrativo, che lo svolgimento di funzioni di ufficiale di stato civile non fossero rilevanti ai fini dell’inquadramento dei dipendenti comunali, dato che lo svolgimento di tali funzioni non conferisce una vera qualifica d’impiego, essendo esercitate in forza di delega fiduciaria, sempre revocabile, del sindaco; R.G.N. 15701/2017 Pag.escludeva, pertanto, in forza di esse la possibilità di configurare lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore valorizzando, altresì, la circostanza che la disciplina contrattuale di settore prevedeva espressamente un compenso per tali funzioni aggiuntive; riteneva infondate le pretese di cui all’appello incidentale del lavoratore evidenziando che non sussiste un diritto allo scorrimento della graduatoria e rilevando che la questione afferente alla scelta dell’amministrazione di non procedere a tale scorrimento preferendo piuttosto attribuire mansioni superiori, non rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario attenendo ad ambiti di discrezionalità amministrativa; escludeva, da ultimo una perdita di chance assumendo, sul punto, una generica formulazione della domanda che non consentiva una decisione secondo equità; 4. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 5. l’Amministrazione comunale ha resistito con controricorso; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo rilievo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche in relazione all’art. 8 del c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165del 2001 nonché delle declaratorie di cui all’all. A al c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999, dell ’ art. 36 Cost. ed ancora omessa considerazione ed esame dei fatti costitutivi della pretesa nonché motivazione insufficiente, errore sul fatto, omissione (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.); dopo aver trascritto il contenuto delle deleghe ricevute per l’Ufficio dello stato civile ed anagrafe, assume che, alla luce del complesso di funzioni svolte, con le correlate responsabilità civili, penali e contabili, erroneamente la Corte territoriale abbia negato la riconducibilità delle stesse al superiore livello C; assume che le suddette, non essendo meramente operative, non possono rientrare nella categoria B; rileva che, nel caso di specie, vi è la prova sia dell’effettiva prestazione di tali mansioni sia della formale attribuzione dell’incarico in modo reiterato e continuo per un ampio arco temporale (12 anni) con carattere di prevalenza e continuità nel corso degli anni; assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la giurisprudenza amministrativa richiamata (relativa a periodo antecedente alla privatizzazione dei R.G.N. 15701/2017 Pag.rapporti di impiego) era intervenuta quando vigevano norme diverse che non prevedevano che le funzioni superiori svolte venissero retribuite; 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia l ’ omessa motivazione e scrutinio della doglianza relativa allo svolgimento di altre funzioni delegate, la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165del 2001 e dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; dopo aver trascritto il contenuto di altre deleghe, assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che esso ricorrente aveva svolto anche altre mansioni non rientranti nella categoria di appartenenza e segnatamente quelle inerenti le autorizzazioni al trasporto di salme e di autentica atti exart.14 L.15/1968; sostiene che le deleghe e le funzioni ricevute, tutte mantenute nel tempo, in assenza di alcuna revoca, di elevato contenuto professionale ed attributivo di responsabilità, parimenti a quello di Ufficiale di Stato civile non potessero essere considerate meramente esecutive ma, rientrando nel profilo superiore di cui alla cat. C, dovessero dare diritto alla corrispondente retribuzione; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 52, commi 2/4 del d.lgs. n. 165del 2001 e dell ’ art. 36 Cost. in relazione all ’ art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata, quanto al mancato scorrimento della graduatoria, per non aver considerato il complessivocomportamento della PAche ha ingenerato una aspettativa giuridicamente tutelabile all’inquadramento nella categoria superiore e causato una perdita di chance; 4. il primo motivo è infondato; il d.lgs. n. 165 del 2001 individua le fonti del rapporto di lavoro nella legge e nella contrattazione collettiva; l’art.1, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al [OSCURATO:PERSONA] «possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale»; R.G.N. 15701/2017 Pag.pur nel diverso ordinamento giuridico la possibilità di delega eraprevista dall’art. 1 del R.D. n. 1238 del 1939; quanto alle disposizioni del c.c.n.l. Enti locali questa Corte ha già osservato (v. Cass. n. 17331/2022) che l’art. 17, disciplina l’indennità di specifiche responsabilità; si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie; la disposizione, al comma 1, stabilisce che: «Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi esignificativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali - quantitativo dei risultati»; al successivo comma 2 si prevede che: «In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per(…)» lettera f) «compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (…)», lettera i ) « compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale(…)»; ai sensi dell’art. 4 del c.c.n.l. 1° aprile 1999, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono demandati i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17; in ragione del suddetto quadro normativo e negoziale, a partire dall’introduzione dell’art. 17, comma 2, lett. i, del c.c.n.l. enti locali 2004, per l’attività in questione è prevista la corresponsione della specifica indennità, occorrendo, tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa; per il periodo precedente, in ragione della modalità della prevista delega da parte del [OSCURATO:PERSONA], trovano applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione allo svolgimento di eventuali mansioni aggiuntive (Cass. n. 3816/2021, n. 28150/2018, n. 16094/2016, n. 12358/2014), secondo cui in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica nell’ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, essere riconosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un’unica prestazione lavorativa, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della R.G.N. 15701/2017 Pag.retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta; nella specie, l’attività che il dipendente pubblico è stato chiamato a svolgere non esula dal rapporto di impiego, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione dell’ufficio ricoperto, e il legislatore non stabilendo ulteriori requisiti per la legittimità della delega ne ha delineato la compatibilitàcon i diversi profili professionali, sicché opera la regola generale desumibile dagli artt. 2 e 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva e il datore di lavoro pubblico non può riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale; il comma 2 dell’art. 45 stabilisce inoltre che: «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale»; in proposito, si può ricordare come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile su delega del [OSCURATO:PERSONA] non è rilevante ai fini dell’inquadramento dei dipendenti comunali, atteso che la delega delle funzioni di stato civile non conferisce una qualifica d’impiego, perché, ai sensi dell’art. 1, R.D 11 luglio 1939 n. 1238, sull’ordinamento di stato civile, l’ufficiale di stato civile in ogni comune è il [OSCURATO:PERSONA], il quale può delegare le relative funzioni ad altre persone, e in particolare può delegare le funzioni relative agli atti di nascita, di morte e di pubblicazione del matrimonio al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, né la delega, sempre revocabile, può essere equiparata a una promozione e mutare lo stato di carriera dell’impiegato, perché ciò equivarrebbe a dar rilievo alle mansioni e consentirebbe promozioni a libera scelta (CdS., V Sezione, sentenza 1021 del 1995; si v., CdS., V Sezione, sentenza n. 1367 del 1992); il principio è stato ribadito anche più di recente dal Giudice amministrativo (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 gennaio 2011, n. 561, che ha specificato che “… la delega, essendo un istituto particolare del diritto amministrativo, per cui un soggetto viene investito di volta in volta di svolgere un determinato compito che non rientra nelle sue specifiche attribuzioni, ma in quelle del soggetto delegante, si connette ad un meccanismo che è tipico di un dipendente, che è tenuto ad adeguarsi alla delega, per cui lo stesso non opera nell’ambito di funzioni proprie ma in quelle di un altro organo che è invece titolare delle medesime. … Ora, tali deleghe, se potranno eventualmente essere valutate in sede di possesso di titolo per lo svolgimento qualificato di funzioni particolari (quelle di ufficiale di stato civile) non R.G.N. 15701/2017 Pag.determinano comunque il conferimento di un incarico formale allo svolgimento di mansioni superiori …”; 5. il secondo motivo è infondato; quelle trascritte nell’incipit del motivo siano pur sempre deleghe per attività specifiche (funzioni autorizzative al trasporto di salme e di autentica atti) e non dunque tali da implicare lo svolgimento di tutte le attività di ufficiale di stato civile; in ogni caso non si evince se sia stato prospettato a giudice del merito che le indicate attività erano state svolte in maniera prevalente e continuativa; 6. il terzo motivo è inammissibile; il ricorrente non ha censurato né il passaggio motivazionale in cui è declinata la giurisdizione del g.o. né quello in cui è detto che non vi erano state deduzioni specifiche quanto alla perdita di chance; 7.da quanto detto consegue che il ricorso deve essere rigettato; 8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 15417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris