CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ^i-este, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], di Sangro (Aq) i! 14 ottobre 1975; avverso la ordinanza della Corte di appello di Campobasso del 10 novembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; latta la requisitoria scritta dei PM, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa in data 10 novembre 2022, la Corte di appello di Campobasso ha rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per l'impugnazione della sentenza n. 62 del 2022, emessa dal Tribunale di Isernia in data 9 febbraio 2022, con cui quest'ultimo era stato sanzionato nei termini ritenuti di giustizia per reati in materia di edilizia. Con l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., datata 17 ottobre 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto, in particolare, che il giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado - cioè il 10 maggio 2022, essendo stato indicato il termine di 90 giorni per tale incombente - il difensore aveva contattato il Tribunale di Isernia, ottenendone l'informazione per cui la motivazione della sentenza di primo grado non era stata ancora depositata; che, di conseguenza, lo stesso si era posto in attesa della notifica dell'avviso di deposito, intendendo interporre successivamente l'appello avverso di essa; che in data 11 ottobre 2022 la Procura della Repubblica di Isernia aveva notificato al difensore l'ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale sospensione, emesso nei confronti del Tambone, essendo passata in giudicato, in assenza di impugnazione, la sentenza di primo grado pronunciata nei suoi confronti. All'istanza di rimessione in termini era stato allegato il tabulato riguardante il traffico telefonico dell'utenza intestata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] relativo al giorno 11 maggio 2022. Con successiva memoria difensiva, datata 25 ottobre 2022, l'istante aveva precisato che l'unica pendenza presso il Tribunale di Isernia per la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto incarico era quella relativa al procedimento definito con sentenza n. 62 del 2022 a carico del Tarnbone; alla memoria era stata anche allegata un'attestazione rilasciata dal Tribunale di Isernia - a firma del direttore di Cancelleria dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale erano risultate due annotazioni apportate sul fascicolo telematica relativo al medesimo procedimento penale eseguite, rispettivamente, in dai:a 12 maggio 2022 ed in data 25 maggio 2022: la prima, in particolare, presumibilmente riferita - come espressamente attestato dalla Cancelleria - all'annotazione sull'applicativo SICP della data di deposito della sentenza di primo grado, cioè il 10 maggio 2022 era stata, altresì, allegata I -a circolare- del Ministero della Giustizia n. 78441 dell'H giugno 2013, con la quale si richiamavano i responsabili del settore penale ad introdurre quotidianamente i dati di aggiornamento nel SICP, in quanto lo stesso aveva sostituito tutti i registri , cartacei esistenti in precedenza. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso, il difensore del Tambone ha interposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente la difesa non avrebbe potuto osservare il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado per forza maggiore, consistita nell'erronea informazione ricevuta per telefono dalla Cancelleria del Tribunale di Isernia in data 11 maggio 2022; e di ciò avrebbe fornito prova attraverso la documentazione prodotta con l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. e con la successiva memoria difensiva. Si sarebbe trattato di prova indiziarla, in quanto la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], funzionaria di cancelleria, avrebbe riferito di poter soltanto indicare le risultanze del SICP, non essendo in grado di ricordare il contenuto della telefonata intercorsa con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, nel provvedimento impugnato, non sarebbero state indicate le ragioni per le quali la Corte di appello avrebbe ritenuto di disattendere le prove indiziarie fornite; la motivazione risulterebbe, inoltre, erronea in diritto ed illogica, in quanto vi si sarebbe ritenuto che le annotazioni nel SIC:P, applicativo informatico ad uso interno dell'ufficio, non avrebbero efficacia certificativa. Sul punto, a chiarimento della valenza probatoria, ritenuta dall'istante, dell'attestazione dell'avvenuta annotazione sul SICP, indiziaria in ordine al contenuto della telefonata intercorsa tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Cancelleria del Tribunale di Isernia, il difensore ha allegato al ricorso per cassazione una nuova attestazione rilasciata dal medesimo Ufficio, datata 23 novembre 2022. Infine, la Corte di appello di Campobasso avrebbe travisati) il contenuto de! tabulato riguardante il traffico telefonico dell'utenza intestata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegato all'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., il quale si riferiva al giorno 11 maggio 2022, quando il termine per il deposito della sentenza di primo grado era già scaduto, e non - come ritenuto dalla Corte di appello - al giorno 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.Deve, infatti, rilevarsi che, nel rigettare la istanza di restituzione nei , termini per la presentazione dell'appello avverso la sentenza di condanna n. 62/22 emessa dal Tribunale di Isernia in data 9 febbraio 2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] formulata dalla difesa fiduciaria di quest'ultimo, la Corte molisana ha, fra le altre cose, osservato che i! difensore dell'odierno ricorrente, il quale lamentava il fatto che, avendo egli chiesto telefonicamente alla Cancelleria del predetto Tribunale se la sentenza de qua fosse stata depositata entro il termine di 90 giorni che era stato stabilito nel dispositivo del provvedimento in questione per l'adempimento di cui sopra, sì che, per !a decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, non vi sarebbe stata la necessità di attendere alcuna comunicazione, iniziando esso a decorrere automaticamente alla scadenza di quello fissato dal Tribunale per il deposito del provvedimento gravando, aveva formulato !a sua richiesta alla citata cancelleria non in un momento successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza in questione, quando cioè il deposito tempestivo o era avvenuto o non poteva più avvenire, ma in data 10 maggio 2022, quindi l'ultimo giorno utile per eseguire tempestivamente il deposito, peraltro in orario nel quale, essendo ancora aperti gli uffici di Cancelleria„ l'adempimento in questione ancora poteva essere perfettamente eseguito in tempo. Da ciò, pare lecito opinare, la Corte territoriale ha desunto la irrilevanza della informazione che il difensore dell'odierno ricorrente ha assunto presso la stessa Cancelleria, riguardante il non avvenuto deposito della sentenza de qua. Il residuo argomento sulla base del quale la Corte molisana ha disatteso la istanza di restituzione nei termini è data dalla circostanza che, per come si legge nella ordinanza impugnata, la Cancelleria non ha attestato di avere dato una informazione errata circa il mancato deposito della sentenza nel giorno di scadenza del relativo temine, avendo "solamente attestato che risulta annotato nell'applicativo informatico penale ad uso interno dell'ufficio il :[OSCURATO:DATA_NASCITA] un evento - verosimilmente l'avvenuto deposito della sentenza in parola - ma tale circostanza non appare dirimente", trattandosi di adempimento non avente valore di certificazione. Si tratta di motivazione che si presenta, tanto più in quanto anche errata in fatto, non esaustiva negli argomenti sviluppati. Deve, infatti, rilevarsi, in primo luogo, l'equivoco in cui è caduta la Corte di Campobasso nell'affermare che il difensore dell'attuale ricorrente ebbe a relazionarsi con la Cancelleria del Tribunale di Isernia quando ancora non era spirato il termine ultimo per il tempestivo deposito della sentenza n. 62 del 2022; invero, dalla documentazione prodotta in atti, cui questa Corte ha pieno , accesso stante la natura processuale delle questioni agitate nel presente giudizio (natura che rende questo giudice, quanto al tema dedotto, anche giudice del fatto), emerge che il contatto fra il citato difensore e l'Ufficio giudiziario intervenne in data 11. maggio 2022, cioè novantunesimo giorno successivo a quello (si trattava del 9 febbraio 2022) di pronunzia della sentenza in relazione alla quale si chiede la restituzione nel termine per impugnare. Tale dato obbiettivo priva di rilevanza uno degli argomenti spesi dalla Corte molisana onde rigettare la richiesta di restituzione in termini, essendo evidente che, in linea di principio, la informazione che la Cancelleria del Tribunale di Isernia avrebbe fornito al difensore del ricorrente sarebbe stata idonea a consentire a questo di concludere nel senso del venturo intempestivo deposito della sentenza di cui si tratta e, pertanto, della necessità della comunicazione di tale evento ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione; un tale rilievo rende chiaramente claudicante la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale, invece, si dà per presupposto un dato della realtà non sussistente. Ma, osserva ancora il Collegio, anche l'altro motivo fondante il rigetto del ricorso proposto dalla difesa del Tambone non è condivisibile. Da quanto emerge dalla documentazione che il ricorrente ha prodotto risulta che, effettivamente, la Cancelleria del Tribunale di Isernia, che è stata, incontestatamente consultata dal difensore del Tambone in data 11 maggio 2022, ha dichiarato che, dalla consultazione del sistema informatico ivi in uso (e è sulla base delle informazioni in esso contenute che vengono fornite le risposte ai quesiti formulati dalle parti in ordine allo stato delle singole procedure), è risultato che, in relazione al procedimento da cui è scaturita la più volte citata sentenza n. 62 del 2022, era stata eseguita una annotazione in data 12 maggio 2022; tale annotazione è stata dalla stessa Cancelleria interpretata, nella nota da essa rilasciata al difensore del ricorrente in data 24 ottobre 2022 e da questo versata in atti di fronte alla Corte di appello, come "presumibilmente (riferita) all'annotazione sull'applicativo SCIP della data di deposito della sentenza". Deve, pertanto, concludersi, con ragionevole sicurezza, che alla data del 11 maggio 2022 (successiva alla scadenza del termine ultimo per il tempestivo deposito della sentenza n. 62 del 2022) la Cancelleria non era in condizione, consultando il richiamato archivio informatico in uso presso il citato Ufficio giudiziario, di comunicare l'avvenuto deposito della sentenza stessa, essendo stata operata l'annotazione del deposito in questione solo il giorno successivo , a quello in cui le informazioni sul punto sono state date. Tali considerazioni non sono state tenute nel debito conto dalla Corte di Campobasso, la quale ha, semplicemente, valorizzato la valenza non certificativa della documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente e della annotazione sopra richiamata. Rileva, invece, questo Collegio come la Corte abbia in passato, anche in un recente passato, con argomenti che qui si intendono pienamente condivisi e cui pare, pertanto, opportuno dare piena continuità, rilevato che integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla Cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito, essendo posto a carico del ricorrente l'onere di dare dimostrazione della esistenza della errata informazione e non potendo questa esse desunta esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese da chi tali errate informazioni abbia ricevuto o da altri soggetti immediatamente interessati al contenuto di esse (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 maggio 2022, n. 17708; idem Sezione II penale, 4 novembre 2015, n. 44509). Tale prova ritiene il Collegio, anche in ossequio al principio di libertà di prova dei fatti che governa il processo penale, ancorché debba essere sottoposta ad un rigoroso vaglio da parte dell'organo giudicante, non deve essere costituita esclusivamente da documentazione avente valenza certificativa, potendo la stessa, pur in termini di elevata idoneità dimostrativa, essere offerta senza vincoli formali. Nel caso in esame, invece, la Corte molisana, sostanzialmente trascurando di esaminare compiutamente la valenza dimostrativa degli elementi deponenti per la accoglibilità deila istanza formulata 'dalla difesa del ricorrente, ha, esclusivamente, valorizzato (oltre l'elemento riguardante l'erronea collocazione temporale della informativa sollecitata dal ricorrente presso gli uffici giudiziari isernini) il dato riveniente dalla assenza di valenza certificativa dell'avvenuto inserimento nel registro informatico in uso presso gli uffici in questione del deposito della sentenza n. 62 del 2022 e dalla circostanza, della quale non è dato cogliere la rilevanza, che l'annotazione del deposito della sentenza non deve necessariamente avvenire lo stesso giorno in cui tale evento si sia verificato, senza avvedersi che quest'ultimo è un dato che non spiega alcun effetto in ordine alla dimostrazione o meno dell'avvenuta comunicazione alla difesa del Tambone di un dato informativo erroneo.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, c:on rinvio alla Corte di appello di Campobasso che, in diversa composizione personale, rivaluterà, alla luce dei principi ora espressi, la accoglibilità della istanza di restituzione in termini a suo tempo presentata dalla difesa dell'odierno ricorrente.