CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha riformato integralmente la pronuncia di assoluzione emessa in data 13 ottobre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi, condannando [OSCURATO:PERSONA], per i reati previsti e puniti dagli artt. 30-31, I. 13 settembre 1932, n. 646, e 64C) cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di norme processuali (in relazione agli artt. 533 e 603 cod. proc. pen.„ all'art. 111, secondo comma, Cost. e all'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU) e vizio di motivazione, in quanto - muovendo dalla stessa piattaforma probatoria, sia pur in presenza di rivalutazione di una fonte dichiarativa - il percorso argomentativo della Corte non si presenta nei termini "rafforzati" richiesti in caso di ribaltamento dell'esito assolutorio del primo grado. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione di legge (artt. 30-31, I. n. 646/1982 e 640 cod. pen.) e la carenza e illogicità della motivazione, dal momento che, da un lato, l'obbligo di comunicazioni patrimoniali non potrebbe ricomprendere variazioni che non discendano dall'impiego di fonti patrimoniali o dall'assunzione di obbligazioni corrispondenti, risultando in caso contrario inoffensiva l'inottemperanza agli obblighi di legge; dall'altro, non potrebbe configurarsi la truffa, dal momento che l'istanza di remissione del debito era stata presentata al Tribunale di sorveglianza cinque mesi prima dell'ottenimento del risarcimento e, al momento della successiva dichiarazione al a Polizia tributaria, dopo alcuni pagamenti e prelievi, la somma era stata donata ai propri genitori. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa contesta - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen.) e della carenza e illogicità della motivazione - il riconoscimento della recidiva, basata su condanne risalenti e nonostante il provvedimento di riabilitazione, emesso 1'11 dicembre 2012 e già acquisito agli atti. L'accoglimento del motivo, sottolinea la difesa, avrebbe conseguenze rilevanti anche in ordine alla rideterminazione del termine di prescrizione dei reati. 2.4. Il quarto motivo si incentra, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sulla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche, sulla dosimetria della pena per quanto attiene al più grave reato di cui agli artt. 30-31, I. n. 646/1982 e all'eccessivo aumento di pena a titolo di continuazione. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative alla insussistenza della truffa ed alla cancellazione degli effetti penali delle precedenti condanne in forza dell'ordinanza di riabilitazione.2. In tema di giudizio di appello, la cosiddetta motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria conseguente a una diversa interpretazione della norma incriminatrice, consiste in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Ftv. 278056, che ha precisato come l'obbligo di motivazione rafforzata trovi fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). La Corte di appello non si è sottratta all'onere motivazionale, evidenziando, con richiami alla giurisprudenza di legittimità, una diversa ricostruzione della vicenda in termini puramente giuridici. In questo modo, è stata offerta puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento in punto di diritto e confutando specificamente gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza. Non si profilano, dunque, lacune motivazionali in tal senso. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3. L'art. 30 della citata legge n. 646 del 1982 (nel testo novellato dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, applicabile anche ai fatti per cui si procede), prevede attualmente che le persone condannate con sentenza definitiva per delitti di criminalità organizzata o per trasferimento fraudolento di valori debbano comunicare al nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del loro patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal fatto, ovvero, onde evitare elusioni del precetto tramite un artificioso frazionamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le variazioni dell'anno precedente che risultino complessivamente superiori alla soglia di legge). A tale norma precettiva, si unisce quella sanzionatoria contenuta nel successivo art. 31, che punisce l'omessa comunicazione. 3.1. Secondo l'orientamento prevalente, che il Collegio condivide e intende ribadire, il suddetto obbligo di comunicazione «costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta a esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico, anticipato rispetto a quello svolto con le misure, pure patrimoniali, di carattere preventivo-repressivo costituite dal sequestro e dalla confisca, al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento. [...] La funzione preventiva dell'istituto si realizza con una verifica sistematica a carattere analitico, prevista dalla norma con riferimento a tutte le variazioni, non solo nell'entità, ma anche nella composizione del patrimonio, cioè riguardo tanto al valore complessivo dei beni posseduti, per l'accertamento e la verifica di liceità di ogni incremento di capitali e di beni, quanto ai singoli elementi che concorrono a formarlo e, quindi, ad ogni variazione del complesso dei capitali disponibili e dei beni posseduti, in vista dell'accertamento e del controllo di tutte le operazioni di natura economico- finanziaria compiute dall'affiliato. Il controllo riguarda perciò qualsiasi modifica di qualche rilevanza (non inferiore all'ammontare di Euro 10.329,14) dell'assetto patrimoniale e non soltanto di quelle che comportano un effettivo incremento, ma anche di quelle in apparenza ininfluenti sull'entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione, ed anche di quelle passive, che comunque incidono sulla consistenza dei beni posseduti e, quindi, sulla composizione del patrimonio, e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti attivi» (Sez. 6, n. 31817 del 22/04/2009, Elefante, Rv. 244404. Cfr. anche, in termini, Sez. 5, n. 14665 del 06/03/2019, Griffo, Rv. 275552; Sez. 5, n. 41423 del 05/07/2018, D'Agosta, Rv. 274492; Sez. 5, n. 40338 del 21/09/2011, Raso, Rv. 251724). Può richiamarsi, sul punto, anche Sez. 5, n. 8768 del 2323/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, secondo cui «l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio, ossia le alterazioni sia quantitative, sia qualitative della consistenza del complesso dei beni appartenenti al titolare, su cui si proietta la garanzia della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. È evidente che l'arricchimento patrimoniale riveniente dal versamento di una somma, ingente, a titolo di risarcimento dei danni (si presume in gran parte di natura non patrimoniali) conseguenti alla morte di uno stretto congiunto in sinistro stradale rientra a pieno titolo nella categoria, a nulla rilevando che essa non sia la conseguenza di un'operazione economica o speculativa. L'attribuzione in questione ha una natura ripristinatoria e restitutoria per tantundem del pregiudizio subito, ma realizza una effettiva modifica della consistenza patrimoniale. A nulla rileva il regime fiscale favorevole a cui il risarcimento dei danni è sottoposto dalla legislazione vigente, che, se non considera reddito l'afflusso di denaro conseguente, non può neutralizzarne l'oggettiva natura di incremento patrimoniale». 3.2. Il ricorrente richiama un'isolata pronuncia di segno contrario, che ha testualmente affermato: «oggetto di contestazione sono le somme ricavate dall'imputato a titolo di canone di affitto di terreni di sua proprietà, considerate come fruttificazione del suo patrimonio immobiliare. Ritiene la Corte che - a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare del bene che fa ingresso nel patrimonio del condannato per mafia - non ogni elemento positivo che entra a far parte di detto patrimonio costituisce variazione patrimoniale rilevante ai fini della comunicazione. Essa, invero, si individua in quegli incrementi - che incidono sulla composizione o sulla entità del patrimonio oltre il limite previsto - la cui acquisizione abbia comportato un impiego di fonti patrimoniali - o assunzione di corrispondenti obblighi - da parte del condannato. Non rientrano, quindi, tra le variazioni patrimoniali le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato, quindi, rispetto alle quali questi non ha impiegato fonti patrimoniali o assunto corrispondenti obblighi - in relazione ai quali si giustificano le verifiche che la norma incriminatrice intende assicurare, imponendo gli obblighi di comunicazione. Ne consegue che l'importo degli affitti in questione - o il credito relativo -, non essendo acquisizioni conseguenti all'impiego di fonti patrimoniali in capo al condannato, non erano soggette alla comunicazione, la cui omissione è sanzionata dalla norma incriminatrice in questione» (Sez. 6, n. 17691 del 14/04/2016, Puccio, non massimat:a). Le variazioni finanziarie in questione, a detta della difesa, non avrebbero dunque potuto essere oggetto dell'obbligo di comunicazione, in quanto sicuramente derivante da una fonte lecita. 3.3. Nel riaffermare la correttezza dell'orientamento maggioritario, può dunque muoversi dalla natura del delitto in questione: si tratta di un reato proprio (potendo essere commesso soltanto da chi, nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale, sia stato condannato per reati di mafia ovvero sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione e di pericolo presunto, essendo l'evento integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo, eccedente il valore soglia (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264162). La norma incriminatrice, dunque, sanziona l'inottemperanza a una misura di prevenzione di natura patrimoniale, funzionale a un monitoraggio preventivo e costante sui beni di persone condannate o indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, anteposto a quello svolto con le misure, anch'esse patrimoniali, di carattere preventivo e repressivo integrate dal sequestro e dalla confisca (cfr. Sez. 5, n. 40338/2011, cit.). Lo scopo è quello di permettere, per il decennio successivo agli eventi giuridici presupposti dal reato, l'esercizio di un controllo patrimoniale quanto più penetrante e analitico possibile nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose, onde accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dall'eventuale svolgimento di attività illecite. Occorre quindi concludere, per quanto qui rileva, che, a tutela dell'ordine pubblico e onde garantire che la Polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza di ogni variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale, l'obbligo di comunicazione imposto dall'art. 30, I. n. 646/1982 abbia per oggetto tutte le variazioni che intervengano nella composizione e consistenza del patrimonio del soggetto pericoloso, in rapporto al pericolo di illiceità delle sue fonti patrimoniali (Sez. 2, n. 27196 del 18/05/2010, Curto, Rv. 247842; Sez. 1, n. 12433 del 17/02/2009, Cannamela, Rv. 243486. Cfr. anche Corte cost., sent. n. 99 del 08/02/2017, secondo cui «nel sistema congegnato dal legislatore con gli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982, al contrario di quanto ha sostenuto il giudice rimettente, la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt'altro che priva di offensività»). Non possono essere esclusi incrementi patrimoniali di importo complessivamente superiore alla soglia normativamente prevista, sulla base di valutazioni soggettive in merito alla loro natura e provenienza. Un simile filtro preliminare rispetto agli obblighi informativi, non previsto dalla chiara lettera della legge (che parla di "variazioni" sic et simpliciter, senza limitarsi agli incrementi e senza ulteriori precisazioni di sorta), risulterebbe potenzialmente ostativo rispetto al doveroso monitoraggio costante e alle conseguenti eventuali verifiche, non solo formali, degli organi competenti dirette ad accertare compiutamente ogni elemento, così da prevenire in concreto il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite. Il motivo è dunque infondato. 4. Quanto al delitto di truffa, ha osservato la Corte di appello come integri artificio o raggiro l'avere taciuto, in data 21 maggio 2012, l'ingresso nel proprio patrimonio della cospicua somma conseguita a titolo di risarcimento (e molto rapidamente volatilizzata, con immediato trasferimento della liquidità a terzi, per asserita restituzione di prestiti pregressi), in una sede connotata dai massimi obblighi di trasparenza (gli accertamenti della Guardia di finanza, delegati dal Tribunale di sorveglianza ai fini della valutazione della richiesta riabilitazione). Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo ovvero di un pubblico ufficiale in un procedimento amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato nei casi suddetti non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione di un potere di natura pubblicistica privo di carattere negoziale (cfr., in termini, Sez. 2, n. 48541 del 21/10/2022, Castiglione, Rv. 284172; Sez. 2, n. 32444 del 09/09/2020, Noschese, Rv. 280127; Sez. 2, n. 52730 del 09/12/2014, Frattini, Rv. 263993; .Sez. 2, n. 498 del 16/11/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251768).Non risulta dunque corretta la qualificazione giuridica del fatto, come contestata e come ritenuta dai giudici di merito. Occorre, pertanto, restando assorbiti i restanti motivi sul punto, procedere, in parte qua, all'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 5. Il certificato del casellario giudiziale agli atti evidenzia come, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce dell'Il dicembre 2012, all'imputato sia stata concessa la riabilitazione per tutte le condanne irrevocabili riportate in precedenza (e sino ad oggi: sentenza della Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 21 maggio 2000, per i reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen., 81-110 cod. pen. e 4, I. n. 895 del 1967; sentenza della Corte di appello dl Lecce, irrevocabile il 20 dicembre 2004, per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.; sentenza della Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 14 dicembre 2006, per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen.). Al momento della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce il 1° dicembre 2021, ogni effetto penale delle precedenti condanne era quindi estinto a seguito della intervenuta riabilitazione. La recidiva non avrebbe dovuto, pertanto, essere ritenuta e contestata (cfr., Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269042, secondo cui l'eventuale revoca della sentenza di riabilitazione produce, in virtù della propria natura dichiarativa, effetti giuridici ex tunc, ma soltanto attraverso l'emissione di un provvedimento che espressamente la dichiari; ne consegue che ai fini della applicazione della recidiva nessun rilievo può assumere la precedente condanna, in relazione alla quale sia intervenuta riabilitazione, mai revocata formalmente). 6. La necessaria caducazione della recidiva impone un nuovo computo, peraltro ampiamente sollecitato dallo stesso ricorrente, dei termini prescrizionali per quanto attiene al delitto di cui al capo a). Ai sensi degli art. 157, 160 e 161 cod. pen., il termine massimo di sette anni e cinque mesi, anche tenuto conto dei periodi di sospensione per complessivi sette mesi e sei giorni, risulta maturato il 14 luglio 2020. La somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno, secondo la contestazione, è stata ricevuta con bonifico bancario avente valuta 8 maggio 2012, di modo che le prescritte comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate entro il trentesimo giorno da questa data (8 giugno 2012, che costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione). La sentenza impugnata deve dunque essere annullata anche relativamente al capo in esame, poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 7. In conseguenza della condanna per il delitto di cui agli artt. 30-31, della legge n. 646 del 1982, la Corte di appello, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 31 citato, ha anche ordinato la confisca della somma di euro 178.000 ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale ovvero, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla suddetta confisca diretta, alla confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, dei quali l'imputato abbia la disponibilità, nei limiti della suddetta somma di euro 178.000. Ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Questa disposizione, introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209, che ha precisato in motivazione: «quando l'ordinamento, nell'impossibilità di apprendere coattivamente, in via di-etta, il provento dell'illecito, consente di confiscare, peraltro obbligatoriamente, beni, sia pure del tutto leciti, di valore corrispondente al vantaggio illecito conseguito, ma del tutto scollegati dal reato, la confisca del provento del reato assume una funzione pienamente sanzionatoria»; il mero effetto ablativo connesso all'istituto della confisca non vale di per sé a segnare la natura giuridica della misura, perché la confisca assume, in dipendenza delle diverse finalità che la legge le attribuisce, diverso carattere, che può essere di pena come anche di misura non penale, come statuito anche da Corte cost., sent. n. 46 del 1964. La confisca per equivalente, oltre ad assolvere anche una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, risulta dunque parametrata al profitto dell'illecito solo da un punto di vista quantitativo, poiché l'ablazione interessa una porzione del patrimonio, che, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato; il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria. Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, in motivazione, e Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep, 2019, Milanesi, in motivazione avevano già chiarito come il riferimento che alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» abbia valenza di carattere generale, capace di ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, anche le confische disposte - come nel caso di specie - da fonti normative poste al di fuori del codice penale). Del pari, questa Corte di legittimità, per quanto attiene alla confisca diretta, ha statuito che essa può essere applicata anche in caso di prescrizione solo quando si tratti di confisca obbligatoria del prezzo ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 1 cod. pen., ma non è consentita la confisca facoltativa del profitto del reato, di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen., non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421; Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Cipriani, Rv. 280140). 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio: - per il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui al capo a), perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (con conseguente revoca della disposta confisca); - per il reato di truffa di cui al capo b),