CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm FELTRE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i motivi che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in particolare a pag. 2 della sentenza impugnata, il giudice di merito ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie delittuosa contestata all'imputata, ove richiama una consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale la mancata giustificazione del possesso di un bene di provenienza delittuosa costituisce prova della conoscenza della stessa illegittima provenienza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2020, Ienne, Rv. 248718), la quale si applica a qualsiasi oggetto di ricettazione, senza essere rilevante la commerciabilità o meno dello stesso; considerato, inoltre, che la corte di appello, ha adeguatamente motivato a pag. 2 circa la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131-bis cod. pen., in virtù sia del valore non irrisorio del bene oggetto del fatto delittuoso, che della restituzione al legittimo proprietario dello stesso; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbrai