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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24767/2026

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o Morrone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e controricorrenti all’incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba uni-tamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-[OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 632/2021 depositatail 21/05/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2026dal relatore [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente principale eClaudia [OSCURATO:PERSONA] per Michele CanitanoNel 1983 Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricato inMaglie, alla via Pellizzari, convennero davanti al Tribunale di Lecce AngeloCanitano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che costo-ro avevano edificato il fabbricato confinante di via Ferramosca a distanzainferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio comunale, e ne chie-sero l'arretramento; i convenuti resistettero e proposero domanda ricon-venzionale di arretramento del fabbricato Sperti.Con sentenza del 4 giugno 2001 il Tribunale accolse la domanda princi-pale e rigettò la riconvenzionale.

Nelle more dell'appello dei convenuti,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietarie pro indiviso del fabbri-cato di via Ferramosca non evocate in giudizio, proposero opposizione diterzo ex art. 404 c.p.c.; con sentenza dell'11 novembre 2006, resa nel re-lativo giudizio, il Tribunale condannò solidalmente i comproprietari all'arre-tramento del loro fabbricato e rigettò le domande riconvenzionali di usu-capione.Sull'appello dei convenuti, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n.336 del 3 giugno 2010, ha deciso nel merito confermando l'arretramento erigettando la riconvenzionale di usucapione di [OSCURATO:PERSONA]; su ricorso in-cidentale degli Sperti, questa Corte, con sentenza n. 20828/2016, ha cas-sato con rinvio per un vizio di notifica dell'appello.Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026In sede di riassunzione, previo rinnovo della consulenza tecnica d'uffi-cio, la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 632/2021 del 21 mag-gio 2021 oggi impugnata, ha rigettato le domande di arretramento deifabbricati confinanti e ha dichiarato l'intervenuta usucapione, in favore diLuigia [OSCURATO:PERSONA], della servitù di mantenere la costruzione di via Ferramoscaalla distanza attuale dal prospiciente fabbricato Sperti.Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con quattro motivi illu-strati da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dei coniugi Sperti.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione pas-siva.

Resistono con controricorso e memoria, e con ricorso incidentalefondato su un motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le ricorrenti hannodepositato controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], AngeloCanitano e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111Cost., dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 275 c.p.c. nel testo previgente allalegge n. 353 del 1990 (applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 32della medesima legge): la Corte d'appello, pur dichiarando di applicare ilrito previgente, avrebbe negato la discussione orale ritualmente richiesta,sostituendola con la trattazione scritta, così ledendo il contraddittorio e ildiritto di difesa.Il motivo è infondato.Il giudizio di rinvio era retto, ai sensi dell'art. 90 della legge n. 353 del1990, dal rito anteriore alla riforma del 1990.

L'udienza collegiale, fissatada ultimo per il 26 gennaio 2021, è stata trattata in forma scritta.

Taletrattazione era disciplinata dal regime emergenziale della trattazione scrit-ta delle udienze civili, allora retto dall'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, la cui applicazione era tenuta ferma dall'art.Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/202623 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 per la durata dello stato diemergenza, prorogato al 30 aprile 2021 dall'art. 1 del decreto-legge 14gennaio 2021 n. 2, e quindi vigente al 26 gennaio 2021.Sotto tale regime, la trattazione scritta costituiva modalità legittima disvolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggettidiversi dai difensori delle parti, alle quali non era riconosciuto un diritto in-condizionato a pretendere la discussione orale in presenza: il contradditto-rio e il diritto di difesa erano assicurati dal paritario scambio di note scrittee di repliche, in luogo dell'oralità.

La disciplina emergenziale, quale iussingulare a tempo, prevaleva — per la durata della sua vigenza — sulla di-sciplina ordinaria dell'udienza di discussione, indipendentemente dal ritoapplicabile al giudizio; sicché la prevista oralità della discussione, propriadel rito anteriore alla legge n. 353 del 1990, restava recessiva di fronte al-la modalità scritta imposta dall'emergenza.

Nel caso di specie, la Corteterritoriale ha legittimamente disposto la trattazione scritta dell'udienzadel 26 gennaio 2021, assicurando alle parti — che se ne sono avvalse — ildeposito di note e di repliche; l'omessa discussione orale non integra, per-tanto, la denunciata nullità della sentenza.Nono rileva quindi la pendenza del contrasto rimesso alle Sezioni Unitecon ordinanza interlocutoria n. 2010/2026, che concerne la mancata fissa-zione dell'udienza di discussione richiesta ex art. 352 c.p.c. nel testo pre-vigente alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022, lad-dove nel caso di specie la trattazione dell'udienza è retta dal regimeemergenziale della trattazione scritta.2. – Il secondo motivo, formulato come violazione degli artt. 810, 1140,1158, 1163 e 1165 c.c. e come omesso esame di un fatto decisivo, censu-ra la sentenza nella parte in cui dichiara l'intervenuta usucapione dellaservitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella le-gale, deducendo che l'opera abusiva costituirebbe un tamquam non esset,Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026privo della qualità di bene ai sensi dell'art. 810 c.c. e inidoneo a formareoggetto di acquisto a titolo originario.Il terzo motivo, formulato come violazione degli artt. 1140, 1158 e1163 c.c. e come vizio di motivazione, censura la ritenuta acquisizionedella prova del possesso pacifico, pubblico e non violento, deducendo che ilavori sarebbero stati avviati in forza di concessione edilizia ottenuta perfalsa rappresentazione dello stato dei luoghi e che l'opposizione degliSperti fin dal 1983 avrebbe escluso il requisito della pacificità.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché vertonosulla medesima questione, cioè la rilevanza della natura abusiva del ma-nufatto, ai fini della costituzione per usucapione della servitù di manteni-mento della costruzione a distanza inferiore a quella legale.Essi sono infondati.La Corte d'appello ha accertato che il fabbricato dei resistenti era statoterminato al rustico nel 1980 e che le successive varianti non ne mutaronola consistenza nella parte prospiciente il fabbricato Sperti.

Ne ha desuntoche il dies a quo del possesso ad usucapionem coincide con il 1980 e chegli atti interruttivi posti in essere nei confronti di taluno dei compossessorinon si estendono agli altri, poiché non si applica in materia di diritti reali ilprincipio di solidarietà di cui all'art. 1310 c.c. (per tale regola, v.

Cass.11657/2018), sicché l'azione esercitata dagli Sperti nel 1983 nei confrontidi Canitano e Romano non ha prodotto effetto interruttivo verso le liti-sconsorti pretermesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il termine ventennale è stato in-terrotto soltanto con la notifica della domanda di arretramento del 19 feb-braio 2002, quando l'usucapione si era già consolidata.L’argomentazione adottata dalla Corte territoriale non incontra ostacolinella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è infatti ammissibile l'ac-quisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento diuna costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dairegolamenti e dagli strumenti urbanistici.

Ciò anche quando la costruzioneNumero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la suarilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisitidel possesso ad usucapionem (tra le meno remote, Cass. 25843/2023,Cass. 25863/2021).

La disciplina pubblicistica delle distanze opera in am-bito distinto rispetto alla disciplina civilistica del possesso: il difetto del ti-tolo edilizio non rende il manufatto un tamquam non esset sul piano deldiritto civile ma, in quanto opera materialmente esistente e percepibile daltitolare del fondo servente, è idoneo a fondare quel possesso continuativoche, ai sensi dell'art. 1158 c.c., conduce all'acquisto della servitù, per laquale, trattandosi di servitù continua esercitata con opere apparenti, èsufficiente l'esistenza obiettiva della costruzione.Né è accoglibile l’obiezione secondo cui l'opposizione degli Sperti ante-riore al 1983 escluderebbe il carattere pacifico del possesso: nel sistemadell'art. 1163 c.c., tale carattere va riferito all'inizio del rapporto materialecon il bene, non alla condotta delle controparti nel corso dell'esercizio pos-sessorio, e l'esercizio di azioni giudiziali opera come atto interruttivo dellaprescrizione, non come fatto idoneo a snaturare ex post la qualificazionedel possesso; del pari, l'eventuale illegittimità dell'atto autorizzatorio si ri-solve sul terreno pubblicistico, senza integrare un'illiceità del possesso inquanto tale.3. – Resta inammissibile il quarto motivo — con cui si censura l'iter mo-tivazionale della Corte d'appello in punto di conformità del fabbricato deiresistenti alla normativa urbanistica sopravvenuta —, atteso che tale profi-lo censura una parte della motivazione resa in via subordinata, irrilevanteuna volta confermato l'accertamento dell'intervenuta usucapione.4. – Con il motivo unico del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] e MarioRomano censurano la sentenza, per violazione della disciplina urbanisticadel Comune di Maglie, nella parte in cui ha rigettato la loro domanda ri-convenzionale di arretramento del fabbricato Sperti.Il motivo è infondato.Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026La motivazione con cui la Corte d'appello ha dato conto delle conclusionidel consulente tecnico d'ufficio, costantemente confermative della confor-mità del fabbricato Sperti alle norme urbanistiche pertinenti non si esponea censure in sede di legittimità.5. – L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] — sul presupposto che la nuda proprietà dell'immobile fu do-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in capo al quale la piena proprietà si è consolidata— e la connessa questione dell'integrazione del contraddittorio nei con-fronti di quest'ultimo restano assorbite dall'esito di rigetto del ricorso.6. - La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tratutte le parti, in ragione della reciproca soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ri-correnti principali e dei ricorrenti incidentali, di un'ulteriore somma di im-porto corrispondente a quello previsto per il ricorso a titolo di contributounificato, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; com-pensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, di importo corrispondente a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRemo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Morrone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e controricorrenti all’incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba uni-tamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-[OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 632/2021 depositatail 21/05/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2026dal relatore [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente principale eClaudia [OSCURATO:PERSONA] per Michele CanitanoNel 1983 Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricato inMaglie, alla via Pellizzari, convennero davanti al Tribunale di Lecce AngeloCanitano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che costo-ro avevano edificato il fabbricato confinante di via Ferramosca a distanzainferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio comunale, e ne chie-sero l'arretramento; i convenuti resistettero e proposero domanda ricon-venzionale di arretramento del fabbricato Sperti.Con sentenza del 4 giugno 2001 il Tribunale accolse la domanda princi-pale e rigettò la riconvenzionale. Nelle more dell'appello dei convenuti,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietarie pro indiviso del fabbri-cato di via Ferramosca non evocate in giudizio, proposero opposizione diterzo ex art. 404 c.p.c.; con sentenza dell'11 novembre 2006, resa nel re-lativo giudizio, il Tribunale condannò solidalmente i comproprietari all'arre-tramento del loro fabbricato e rigettò le domande riconvenzionali di usu-capione.Sull'appello dei convenuti, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n.336 del 3 giugno 2010, ha deciso nel merito confermando l'arretramento erigettando la riconvenzionale di usucapione di [OSCURATO:PERSONA]; su ricorso in-cidentale degli Sperti, questa Corte, con sentenza n. 20828/2016, ha cas-sato con rinvio per un vizio di notifica dell'appello.Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026In sede di riassunzione, previo rinnovo della consulenza tecnica d'uffi-cio, la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 632/2021 del 21 mag-gio 2021 oggi impugnata, ha rigettato le domande di arretramento deifabbricati confinanti e ha dichiarato l'intervenuta usucapione, in favore diLuigia [OSCURATO:PERSONA], della servitù di mantenere la costruzione di via Ferramoscaalla distanza attuale dal prospiciente fabbricato Sperti.Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con quattro motivi illu-strati da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dei coniugi Sperti. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione pas-siva. Resistono con controricorso e memoria, e con ricorso incidentalefondato su un motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti hannodepositato controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], AngeloCanitano e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111Cost., dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 275 c.p.c. nel testo previgente allalegge n. 353 del 1990 (applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 32della medesima legge): la Corte d'appello, pur dichiarando di applicare ilrito previgente, avrebbe negato la discussione orale ritualmente richiesta,sostituendola con la trattazione scritta, così ledendo il contraddittorio e ildiritto di difesa.Il motivo è infondato.Il giudizio di rinvio era retto, ai sensi dell'art. 90 della legge n. 353 del1990, dal rito anteriore alla riforma del 1990. L'udienza collegiale, fissatada ultimo per il 26 gennaio 2021, è stata trattata in forma scritta. Taletrattazione era disciplinata dal regime emergenziale della trattazione scrit-ta delle udienze civili, allora retto dall'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, la cui applicazione era tenuta ferma dall'art.Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/202623 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 per la durata dello stato diemergenza, prorogato al 30 aprile 2021 dall'art. 1 del decreto-legge 14gennaio 2021 n. 2, e quindi vigente al 26 gennaio 2021.Sotto tale regime, la trattazione scritta costituiva modalità legittima disvolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggettidiversi dai difensori delle parti, alle quali non era riconosciuto un diritto in-condizionato a pretendere la discussione orale in presenza: il contradditto-rio e il diritto di difesa erano assicurati dal paritario scambio di note scrittee di repliche, in luogo dell'oralità. La disciplina emergenziale, quale iussingulare a tempo, prevaleva — per la durata della sua vigenza — sulla di-sciplina ordinaria dell'udienza di discussione, indipendentemente dal ritoapplicabile al giudizio; sicché la prevista oralità della discussione, propriadel rito anteriore alla legge n. 353 del 1990, restava recessiva di fronte al-la modalità scritta imposta dall'emergenza. Nel caso di specie, la Corteterritoriale ha legittimamente disposto la trattazione scritta dell'udienzadel 26 gennaio 2021, assicurando alle parti — che se ne sono avvalse — ildeposito di note e di repliche; l'omessa discussione orale non integra, per-tanto, la denunciata nullità della sentenza.Nono rileva quindi la pendenza del contrasto rimesso alle Sezioni Unitecon ordinanza interlocutoria n. 2010/2026, che concerne la mancata fissa-zione dell'udienza di discussione richiesta ex art. 352 c.p.c. nel testo pre-vigente alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022, lad-dove nel caso di specie la trattazione dell'udienza è retta dal regimeemergenziale della trattazione scritta.2. – Il secondo motivo, formulato come violazione degli artt. 810, 1140,1158, 1163 e 1165 c.c. e come omesso esame di un fatto decisivo, censu-ra la sentenza nella parte in cui dichiara l'intervenuta usucapione dellaservitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella le-gale, deducendo che l'opera abusiva costituirebbe un tamquam non esset,Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026privo della qualità di bene ai sensi dell'art. 810 c.c. e inidoneo a formareoggetto di acquisto a titolo originario.Il terzo motivo, formulato come violazione degli artt. 1140, 1158 e1163 c.c. e come vizio di motivazione, censura la ritenuta acquisizionedella prova del possesso pacifico, pubblico e non violento, deducendo che ilavori sarebbero stati avviati in forza di concessione edilizia ottenuta perfalsa rappresentazione dello stato dei luoghi e che l'opposizione degliSperti fin dal 1983 avrebbe escluso il requisito della pacificità.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché vertonosulla medesima questione, cioè la rilevanza della natura abusiva del ma-nufatto, ai fini della costituzione per usucapione della servitù di manteni-mento della costruzione a distanza inferiore a quella legale.Essi sono infondati.La Corte d'appello ha accertato che il fabbricato dei resistenti era statoterminato al rustico nel 1980 e che le successive varianti non ne mutaronola consistenza nella parte prospiciente il fabbricato Sperti. Ne ha desuntoche il dies a quo del possesso ad usucapionem coincide con il 1980 e chegli atti interruttivi posti in essere nei confronti di taluno dei compossessorinon si estendono agli altri, poiché non si applica in materia di diritti reali ilprincipio di solidarietà di cui all'art. 1310 c.c. (per tale regola, v. Cass.11657/2018), sicché l'azione esercitata dagli Sperti nel 1983 nei confrontidi Canitano e Romano non ha prodotto effetto interruttivo verso le liti-sconsorti pretermesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il termine ventennale è stato in-terrotto soltanto con la notifica della domanda di arretramento del 19 feb-braio 2002, quando l'usucapione si era già consolidata.L’argomentazione adottata dalla Corte territoriale non incontra ostacolinella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è infatti ammissibile l'ac-quisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento diuna costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dairegolamenti e dagli strumenti urbanistici. Ciò anche quando la costruzioneNumero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la suarilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisitidel possesso ad usucapionem (tra le meno remote, Cass. 25843/2023,Cass. 25863/2021). La disciplina pubblicistica delle distanze opera in am-bito distinto rispetto alla disciplina civilistica del possesso: il difetto del ti-tolo edilizio non rende il manufatto un tamquam non esset sul piano deldiritto civile ma, in quanto opera materialmente esistente e percepibile daltitolare del fondo servente, è idoneo a fondare quel possesso continuativoche, ai sensi dell'art. 1158 c.c., conduce all'acquisto della servitù, per laquale, trattandosi di servitù continua esercitata con opere apparenti, èsufficiente l'esistenza obiettiva della costruzione.Né è accoglibile l’obiezione secondo cui l'opposizione degli Sperti ante-riore al 1983 escluderebbe il carattere pacifico del possesso: nel sistemadell'art. 1163 c.c., tale carattere va riferito all'inizio del rapporto materialecon il bene, non alla condotta delle controparti nel corso dell'esercizio pos-sessorio, e l'esercizio di azioni giudiziali opera come atto interruttivo dellaprescrizione, non come fatto idoneo a snaturare ex post la qualificazionedel possesso; del pari, l'eventuale illegittimità dell'atto autorizzatorio si ri-solve sul terreno pubblicistico, senza integrare un'illiceità del possesso inquanto tale.3. – Resta inammissibile il quarto motivo — con cui si censura l'iter mo-tivazionale della Corte d'appello in punto di conformità del fabbricato deiresistenti alla normativa urbanistica sopravvenuta —, atteso che tale profi-lo censura una parte della motivazione resa in via subordinata, irrilevanteuna volta confermato l'accertamento dell'intervenuta usucapione.4. – Con il motivo unico del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] e MarioRomano censurano la sentenza, per violazione della disciplina urbanisticadel Comune di Maglie, nella parte in cui ha rigettato la loro domanda ri-convenzionale di arretramento del fabbricato Sperti.Il motivo è infondato.Numero registro generale 20093/2021Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 24767/2026Data pubblicazione 25/08/2026La motivazione con cui la Corte d'appello ha dato conto delle conclusionidel consulente tecnico d'ufficio, costantemente confermative della confor-mità del fabbricato Sperti alle norme urbanistiche pertinenti non si esponea censure in sede di legittimità.5. – L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] — sul presupposto che la nuda proprietà dell'immobile fu do-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in capo al quale la piena proprietà si è consolidata— e la connessa questione dell'integrazione del contraddittorio nei con-fronti di quest'ultimo restano assorbite dall'esito di rigetto del ricorso.6. - La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tratutte le parti, in ragione della reciproca soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ri-correnti principali e dei ricorrenti incidentali, di un'ulteriore somma di im-porto corrispondente a quello previsto per il ricorso a titolo di contributounificato, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; com-pensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, di importo corrispondente a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRemo [OSCURATO:PERSONA]