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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13976/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che lie ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela in parte improponibile, in quanto non previamente dedotto con l'atto di appello il tema dell'a pplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed in parte generico, nella parte in cui si limita a dolersi del mancato proscioglimento dal reato in addebito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] Criscuolo ) DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che lie ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela in parte improponibile, in quanto non previamente dedotto con l'atto di appello il tema dell'a pplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed in parte generico, nella parte in cui si limita a dolersi del mancato proscioglimento dal reato in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] Criscuolo ) DE
Sentenza Cassazione n. 13976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris