CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 26484/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3553/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:II.DD. e IVA -rimanenze finali - di- chiarazionein bilancio enegli inventari contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentantep.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- miciliodigitale all’indirizzo PEC ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n.1725/4/2016 depositata il 22 giugno 2016, e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]- magnan.1725/4/2016 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agen- zia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Parma n. 21/1/2012, la quale aveva a sua volta accolto ilricorso introdutt ivo notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora in liquidazione,società esercente attività di compravendita di auto vei- coli; il processo aveva ad oggetto tre avvisi di accertamento con i qualil’Amministrazione finanziaria riprendeva nei confronti de lla so- cietàmaggiori II.DD. (IRES e IRAP) , IVA sanzioni e accessori per le annualità2005, 2006 e 2007. 2.Le riprese traevano origine da un accertamento analitico - induttivo exart.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600/73 nell’a m bito del quale venivacontestata alla contribuente la sottofatturazione nei suddetti periodidi imposta, sulla base delle rilevate differenze tra rimanenze finalie iniziali rispettivamente indicate in bilancio e nel libro inventari dellasocietà in tale arco temporale. 3.Il giudice di prime cure annullava gli atti impositivi, accogliendo la preliminare censura sollevata dalla società di violazione dell’art.12 comma7 l. n.212/2000, per ritenuto mancato rispetto del contrad- dittorio procedimentale obbligatorio, oltre che, nel merito, per l’as- senzadi gravità, precisione e concordanza delle presunzioni addotte dall’Agenzia. Il giudice d’appello riteneva superabile la questione, trattandosidi accertamento originato da verifiche c.d. “a tavolino” e in assenza di superamento della c.d. “prov a di resistenza” quanto all’IVA,ossia allegazione circostanziata di violazione del l’effettivo di- rittodi difesa, ma, nel merito, riteneva infondata la prospettazione dell’Amministrazionefinanziaria. 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadeducendo un unico motivo, cui ha replicato la contribuente concontroricorso. Consideratoche: 5.In via preliminare, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso di controparte relativamente alle annualità 2005 e 2006 per presuntaacquiescenza dell’Ufficio alla sentenza di primo grado e in ap- plicazionedel principio di non contestazione ex art.115 cod. proc. civ.. Secondola società, dal momento che in primo grado aveva lamentato laviolazione dell’art.12 comma 7 della l. n.212/2000 e il ricorso era statoaccolto s otto tale profilo e che l’Agenzia avrebbe proposto appello limitatamenteall’annualità 2007, sarebbe maturato il giudicato interno pergli anni di imposta 2005 e 2006. 6.L’eccezione è infondata, in quanto l’ap pello ha investito tutte e tre leannualità e i corrispondenti avvisi di accertamento e la sentenza della CTRne dà chiaramente conto sia nella motivazione ( « L’appello è, come detto,infondato nel merito. Rileva l’Agenzia che nei bilanci 2005, 2006, 2007(…)», cfr. p.6 sentenza ) sia nel dispositivo che conferma integral- mentela sentenza di primo grado, relativa a tutti i periodi di imposta. 7.Viene quindi eccepita l’inammissibilità del ricorso quanto a tutte le annualitàoggetto di giudizio, in applicazi one del principio di non con- testazione ex art.115 cod. proc. civ . per acquiescenza ai sensi dell’art.346cod. proc. civ.. In buona sostanza s econdo la società, dal momento che ha riproposto nelle controdeduzioni in appello tutte le questionirimaste assorb ite in primo grado e che l’Agenzia non avrebbe preso posizione a riguardo, sarebbe maturata l ’ a c quiescenza su tutte taliquestioni, inclusa la « carenza di delega dell’ufficio a svolgere l’ac- certamento relativamente agli anni 2005 e 2006 » come si legge a pag.10del controricorso . 8.L’eccezione è inammissibile per difetto di specificità , dal momento chela Corte non è messa in alcun modo in grado di valutare se e come l’Agenziaabbia preso posizione sulle questioni addotte dalla controri- corrente. 9.Con un unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma1 lett. d) d.P.R. n.600/73, 2697 e 2729 cod. civ. da parte della sentenzaimpugnata, nell a parte in cui ritiene che l’impianto dell’accer- tamentosarebbe carente quanto alla prova della sottofatturazione, de- dotta presuntivamente dall’Agenzia muovendo dalla alterazione della contabilità pacificamente posta in essere dalla società nei tre anni di imposta. 10.Il motivo è fondato. L'art.92, comma 7, del d.P.R. 917/1986, prevede che « Le rimanenze finalidi un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costitui- sconole esistenze iniziali dell'esercizio successivo » . Inoltre, in gene- rale, que sta Corte ha affermato il principio secondo cui « in tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio dellacd. continuità di bilancio sancito dall'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986,con la conseguenza che le rimanenze finali d i un esercizio costi- tuisconoesistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peral- tro,il potere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime » (Cass. n. 22932/2018). 11.Nel caso di specie, è pacifica la discrasia accertata dall'Agenzia delle entratetra il dettaglio delle rimanenze iniziali indicate nel libro inven- tarioe i dati inseriti in bilancio e nella dichiarazione dei redditi della società. La contabilizzazione di rimanenze f inali in misura superiore a quellareale e dettagliata nell’inventario ha creato un’apparenza di mi- norvolume delle vendite, idonea a fondare la presunzione di occulta- mento dei ricavi ai fini delle II.DD. e di mancato versamento dell’IVA corrispondente. Qu esta alterazione nelle scritture si è protratta per tutti gli anni di imposta oggetto di contestazione incidendo tra l’altro nelriporto dei dati da un’annualità alla successiva. 12.Pertanto, premesso che la misura della ripresa analitica - induttiva èquestione di merito, n on pertinente è il ragionamento condotto dal giudiced’appello sul principio di neutralità ai fini dell’imposta armoniz- zata. Infatti, attraverso l’artificio contabile descritto non solo, per il principiodi continuità di bilancio , la soci età ha potenzialmente goduto diun eguale importo da contabilizzare come componente negativo di redditol’anno successivo, ma ha anche mancato di assolvere l’IVA sui maggioriimporti contabilizzati. Siffattacondotta non risulta giustificata in alcun modo dalla società , se non con il riferimento alla responsabilità del professionista incaricato , profilo che comunque non esime da responsabilità la dichiarante per evidente culpa in eligendo e in vigilando , ed è secondo il Collegio astrattamente idonea a fondare le presunzioni di cui al l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973.Ciò rileva sia ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi , sia ai fini IVA, in presenza di contabilitàformalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per ilcomportamento tenuto dalla contribuente che, alterando i valori in- dicatiin bilancio rispetto al dettaglio degli inventari, è pienamente ido- neoa gen erare presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti , dievasione di imposta per occultamento di ricavi dovuti alla sottofat- turazione. 13.In conclusione il ricorso dev’essere accolto e la sentenza va cassata conrinvio alla Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione in relazione al profilo suddetto e a quelli rimasti assorbitidavanti al giudice del merito , oltre che per il regolamento delle spesedi li te. P.Q.