CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1973
Cassazione n. 35487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 174/ RG 15631 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre che generico, interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità. Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l'assenza di prove circa la sua corretta identificazione quale autista degli spacciatori e del fratello (giudicato separatamente) dimostrata, invece, dagli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dei servizi di osservazione che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 3 e 4). 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 or