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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 2017

Cassazione n. 21484/2026

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o tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 5671/2017 depositata il 29/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19034/2018Numero sezionale 5105/2026Numero di raccolta generale 21484/2026Data pubblicazione 24/06/20261.

Con la sentenza n. 5671/15/17 del 29/12/2017, la Commissionetributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appellodell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 653/2/15 emessa dallaCommissione tributaria provinciale di Pavia, confermando la fondatezza ela legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Pierdeterminato un maggior imponibile per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2009.2.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Ufficio aveva dimostrato,in base a plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, che le prestazionieffettivamente svolte non corrispondevano alle note proforma emesse dalcontribuente e, inoltre, che erano state emesse fatture intestate allostudio associato per attività invece realizzate dal professionista, sicché lamaggiore pretesa impositiva era fondata.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi.4.

L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.5.

Con memoria 2 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate depositava attodi conciliazione della causa e dichiarazione dell’Agenzia delle entrate –Riscossione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordoconciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta, sicché vasenz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazionedelle spese.

P.Q.MLa Corte, dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 5671/2017 depositata il 29/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19034/2018Numero sezionale 5105/2026Numero di raccolta generale 21484/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Con la sentenza n. 5671/15/17 del 29/12/2017, la Commissionetributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appellodell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 653/2/15 emessa dallaCommissione tributaria provinciale di Pavia, confermando la fondatezza ela legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Pierdeterminato un maggior imponibile per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2009.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Ufficio aveva dimostrato,in base a plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, che le prestazionieffettivamente svolte non corrispondevano alle note proforma emesse dalcontribuente e, inoltre, che erano state emesse fatture intestate allostudio associato per attività invece realizzate dal professionista, sicché lamaggiore pretesa impositiva era fondata.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi.4. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.5. Con memoria 2 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate depositava attodi conciliazione della causa e dichiarazione dell’Agenzia delle entrate –Riscossione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordoconciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta, sicché vasenz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazionedelle spese. P.Q.MLa Corte, dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21484/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris