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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19921/2026

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tuto [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Cortedi appello di Bari ha confermato la condanna a pena di giustizia irrogata dal Tribunale diunificati nel vincolo della continuazione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583cod. pen.2.Il ricorso consta di un unico motivo, con cui l’imputato deduce mancata assunzionedi una prova decisiva, con riferimento alla reiezione della richiesta di perizia psichiatrica cheavrebbe dovuto accertare sia la capacità processuale che la capacità di intendere e di volereal momento del fatto; richiesta ritenuta intempestiva perché formulata dopo la opzioneespressa per il rito abbreviato condizionato.

La motivazione sul punto è meramente apparente.Al momento della scelta del rito non era nota al difensore la patologiaprogressivamente ingravescente da cui il ricorrente risulta affetto (scompenso psicotico, convizio parziale di mente, via via ingravescente) e, in ogni caso, non vi sono termini previsti apena di decadenza.

Nonostante l’esibita documentazione sanitaria, la richiesta di accertamento è statadisattesa sulla base della mera corrispondenza cronologica tra i fatti per cui si procede el’epoca di commissione di altri reati per i quali egli ha riportato condanna.Di contro, sulla base della medesima documentazione clinica, una perizia risultaessere stata disposta in altro procedimento coevo pendente presso il Tribunale di Foggia, edha accertato il vizio parziale di mente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

2. Anzitutto, va puntualizzato che, malgrado il ricorso deduca, nella enunciazione delmotivo, la violazione di cui all’art. 606, lett. d), le Sezioni Unite di questa Corte hannostabilito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può neppure costituiremotivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., inquanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di unmezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalitàdel giudice, laddove, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il motivo diricorso contemplato dall’art. 606, lett. d), cit. si riferisce esclusivamente alle prove a discaricoche abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 conriferimento ad un accertamento richiesto in ordine alla capacità a testimoniare di un minorevittima di violenza sessuale).3.

Nella illustrazione del motivo la difesa si duole di vizi di motivazione del rigettodella richiesta di perizia psichiatrica, richiesta intesa a far accertare, al tempo stesso, ildifetto della capacità di stare in giudizio e il difetto di capacità di intendere e di volere delricorrente al momento del fatto, a causa della grave patologia psichiatrica, ingravescente neltempo, da cui lo stesso risulta affetto.4.

I due piani di verifica del vizio di mente vengono nel ricorso sovrapposti, dovendoinvece essere tenuti distinti.

5.1. Con riguardo all’accertamento della capacità processuale – che costituisce unprius - ritiene il Collegio che la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventualivizi di mente, totali o parziali, su di essa incidenti, non sia inconciliabile con l’opzioneespressa per il rito abbreviato, anche in funzione della verifica della corretta introduzione ditale modulo procedimentale.Ed invero, l'instaurazione e la celebrazione del giudizio abbreviato, sulla base dellarichiesta formulata dall'imputato di cui sia stata accertata l'incapacità di stare in giudizio almomento in cui ha espresso la volontà, sono insanabilmente viziate da nullità assoluta,deducibile in ogni stato e grado del procedimento e non preclusa dall'opzione per il ritospeciale, atteso che la richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen.costituisce un atto personalissimo - in quanto atto dispositivo direttamente incidente sul suodiritto di libertà - che richiede la piena consapevolezza rappresentativa e la compiutacapacità deliberativa degli effetti giuridici che ne derivano (Sez. 6, n. 8316 del 14/02/2019,Bonna, Rv. 275093 - 01).Da tanto consegue che non vi sono preclusioni di sorta, nemmeno temporali, allaproponibilità della richiesta di perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità processuale,nell’ambito del giudizio abbreviato.

5.2. Tanto premesso, l’art. 70 cod. proc. pen. sugli accertamenti della capacitàdell’imputato, prevede testualmente che «il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio,perizia».

Dalla lettera della legge, secondo un cospicuo filone interpretativo, si ricava che è il“fumus” della incapacità di stare in giudizio ad imporre di procedere al relativo accertamento(Sez. 5, n. 27268 del 07/07/2025, P., Rv. 288349 – 01; Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023, P.,Rv. 285648 – 01), salvo che il giudice disponga autonomamente di elementi valutativi cherendano tale accertamento superfluo, perché inequivocamente significativi della incapacitàdella persona.

Nella medesima linea ricostruttiva, altra pronuncia ha puntualizzato che il giudice -alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione «se occorre»,contenuta nella previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere adapprofondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità,mentre, a fronte di un "fumus" di incapacità, non può negare l’indagine peritale senzarendere idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv.276983 - 01).5.3.

Nel caso in esame, la richiesta di perizia era suffragata: a) dalla certificazioneclinica da cui emerge che Dibenedetto risulta affetto da patologie fisiche e psichiche che loavevano reso incompatibile con il regime carcerario (per disturbo borderline di personalità insoggetto con abuso di cocaina) che, pur trattate adeguatamente dal punto di vistapsicofarmacologico «sono di tale gravità da interferire in maniera significativa con ilfunzionamento globale del paziente»; b) dalla perizia psichiatrica disposta in altro, paralleloprocedimento - specificamente individuato ed ancora pendente - che aveva rilevatocondizioni di scompenso psicotico tali da escludere grandemente la capacità di intendere edi volere, con vizio parziale di mente.Alle dette allegazioni, idonee ad indurre un ragionevole dubbio sulla capacitàprocessuale del ricorrente, la Corte di appello non si è rapportata, almeno con riferimentoalla loro possibile incidenza su tale aspetto, avendo - erroneamente, per quanto detto –ritenuto ogni indagine preclusa per la tardività della richiesta.Dunque, la motivazione sul punto è assente e si impone, in relazione a taleaccertamento, l’annullamento con rinvio per nuova valutazione.6.

Quanto alla verifica, mediante perizia, della capacità di intendere e di volere almomento del fatto, la scelta del rito abbreviato egualmente non è ostativa.

Un contrario indirizzo (espresso, tra le altre dalla risalente Sez. 1, n. 5689 del04/12/1995, dep. 1996, D'Elpidio, Rv. 205268 – 01) riteneva impeditiva della possibilità diulteriori acquisizioni probatorie, ancorché relative all'imputabilità, in ragione della definibilitàallo stato degli atti, quale condizione esclusiva per l’accesso a detto rito.Questa Corte, mutata la configurazione del rito abbreviato, ha in seguito affermatoche la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudiceall’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, qualora le partialleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questiemergano "ictu oculi" dagli atti (Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, dep. 23/02/2017, Abastante,Rv. 269417).Nella specie, a Corte di appello ha valutato esclusivamente la perizia sulla basedella quale è stata ritenuta l’incompatibilità del soggetto con l’ambiente carcerario per lescadute condizioni psicofisiche, desumendone la sostanziale irrilevanza perché non riferitaal momento del fatto.La motivazione del rigetto, pur stringata, è dunque non illogica e la valutazione diimmeritevolezza dell’accertamento peritale in essa contenuta non appare confutabile.

Non vi sono riferimenti alla perizia che, invece, ha evidenziato il vizio parziale dimente in epoca coeva a quella dei fatti per cui si procede, perché il tema non era statodevoluto in appello.

Del resto, il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza dicondizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità dimente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanzaRv. 257805 – 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di BariCosì è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tuto [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Cortedi appello di Bari ha confermato la condanna a pena di giustizia irrogata dal Tribunale diunificati nel vincolo della continuazione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583cod. pen.2.Il ricorso consta di un unico motivo, con cui l’imputato deduce mancata assunzionedi una prova decisiva, con riferimento alla reiezione della richiesta di perizia psichiatrica cheavrebbe dovuto accertare sia la capacità processuale che la capacità di intendere e di volereal momento del fatto; richiesta ritenuta intempestiva perché formulata dopo la opzioneespressa per il rito abbreviato condizionato. La motivazione sul punto è meramente apparente.Al momento della scelta del rito non era nota al difensore la patologiaprogressivamente ingravescente da cui il ricorrente risulta affetto (scompenso psicotico, convizio parziale di mente, via via ingravescente) e, in ogni caso, non vi sono termini previsti apena di decadenza. Nonostante l’esibita documentazione sanitaria, la richiesta di accertamento è statadisattesa sulla base della mera corrispondenza cronologica tra i fatti per cui si procede el’epoca di commissione di altri reati per i quali egli ha riportato condanna.Di contro, sulla base della medesima documentazione clinica, una perizia risultaessere stata disposta in altro procedimento coevo pendente presso il Tribunale di Foggia, edha accertato il vizio parziale di mente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. 2. Anzitutto, va puntualizzato che, malgrado il ricorso deduca, nella enunciazione delmotivo, la violazione di cui all’art. 606, lett. d), le Sezioni Unite di questa Corte hannostabilito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può neppure costituiremotivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., inquanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di unmezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalitàdel giudice, laddove, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il motivo diricorso contemplato dall’art. 606, lett. d), cit. si riferisce esclusivamente alle prove a discaricoche abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 conriferimento ad un accertamento richiesto in ordine alla capacità a testimoniare di un minorevittima di violenza sessuale).3. Nella illustrazione del motivo la difesa si duole di vizi di motivazione del rigettodella richiesta di perizia psichiatrica, richiesta intesa a far accertare, al tempo stesso, ildifetto della capacità di stare in giudizio e il difetto di capacità di intendere e di volere delricorrente al momento del fatto, a causa della grave patologia psichiatrica, ingravescente neltempo, da cui lo stesso risulta affetto.4. I due piani di verifica del vizio di mente vengono nel ricorso sovrapposti, dovendoinvece essere tenuti distinti. 5.1. Con riguardo all’accertamento della capacità processuale – che costituisce unprius - ritiene il Collegio che la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventualivizi di mente, totali o parziali, su di essa incidenti, non sia inconciliabile con l’opzioneespressa per il rito abbreviato, anche in funzione della verifica della corretta introduzione ditale modulo procedimentale.Ed invero, l'instaurazione e la celebrazione del giudizio abbreviato, sulla base dellarichiesta formulata dall'imputato di cui sia stata accertata l'incapacità di stare in giudizio almomento in cui ha espresso la volontà, sono insanabilmente viziate da nullità assoluta,deducibile in ogni stato e grado del procedimento e non preclusa dall'opzione per il ritospeciale, atteso che la richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen.costituisce un atto personalissimo - in quanto atto dispositivo direttamente incidente sul suodiritto di libertà - che richiede la piena consapevolezza rappresentativa e la compiutacapacità deliberativa degli effetti giuridici che ne derivano (Sez. 6, n. 8316 del 14/02/2019,Bonna, Rv. 275093 - 01).Da tanto consegue che non vi sono preclusioni di sorta, nemmeno temporali, allaproponibilità della richiesta di perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità processuale,nell’ambito del giudizio abbreviato. 5.2. Tanto premesso, l’art. 70 cod. proc. pen. sugli accertamenti della capacitàdell’imputato, prevede testualmente che «il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio,perizia». Dalla lettera della legge, secondo un cospicuo filone interpretativo, si ricava che è il“fumus” della incapacità di stare in giudizio ad imporre di procedere al relativo accertamento(Sez. 5, n. 27268 del 07/07/2025, P., Rv. 288349 – 01; Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023, P.,Rv. 285648 – 01), salvo che il giudice disponga autonomamente di elementi valutativi cherendano tale accertamento superfluo, perché inequivocamente significativi della incapacitàdella persona. Nella medesima linea ricostruttiva, altra pronuncia ha puntualizzato che il giudice -alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione «se occorre»,contenuta nella previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere adapprofondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità,mentre, a fronte di un "fumus" di incapacità, non può negare l’indagine peritale senzarendere idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv.276983 - 01).5.3. Nel caso in esame, la richiesta di perizia era suffragata: a) dalla certificazioneclinica da cui emerge che Dibenedetto risulta affetto da patologie fisiche e psichiche che loavevano reso incompatibile con il regime carcerario (per disturbo borderline di personalità insoggetto con abuso di cocaina) che, pur trattate adeguatamente dal punto di vistapsicofarmacologico «sono di tale gravità da interferire in maniera significativa con ilfunzionamento globale del paziente»; b) dalla perizia psichiatrica disposta in altro, paralleloprocedimento - specificamente individuato ed ancora pendente - che aveva rilevatocondizioni di scompenso psicotico tali da escludere grandemente la capacità di intendere edi volere, con vizio parziale di mente.Alle dette allegazioni, idonee ad indurre un ragionevole dubbio sulla capacitàprocessuale del ricorrente, la Corte di appello non si è rapportata, almeno con riferimentoalla loro possibile incidenza su tale aspetto, avendo - erroneamente, per quanto detto –ritenuto ogni indagine preclusa per la tardività della richiesta.Dunque, la motivazione sul punto è assente e si impone, in relazione a taleaccertamento, l’annullamento con rinvio per nuova valutazione.6. Quanto alla verifica, mediante perizia, della capacità di intendere e di volere almomento del fatto, la scelta del rito abbreviato egualmente non è ostativa. Un contrario indirizzo (espresso, tra le altre dalla risalente Sez. 1, n. 5689 del04/12/1995, dep. 1996, D'Elpidio, Rv. 205268 – 01) riteneva impeditiva della possibilità diulteriori acquisizioni probatorie, ancorché relative all'imputabilità, in ragione della definibilitàallo stato degli atti, quale condizione esclusiva per l’accesso a detto rito.Questa Corte, mutata la configurazione del rito abbreviato, ha in seguito affermatoche la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudiceall’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, qualora le partialleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questiemergano "ictu oculi" dagli atti (Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, dep. 23/02/2017, Abastante,Rv. 269417).Nella specie, a Corte di appello ha valutato esclusivamente la perizia sulla basedella quale è stata ritenuta l’incompatibilità del soggetto con l’ambiente carcerario per lescadute condizioni psicofisiche, desumendone la sostanziale irrilevanza perché non riferitaal momento del fatto.La motivazione del rigetto, pur stringata, è dunque non illogica e la valutazione diimmeritevolezza dell’accertamento peritale in essa contenuta non appare confutabile. Non vi sono riferimenti alla perizia che, invece, ha evidenziato il vizio parziale dimente in epoca coeva a quella dei fatti per cui si procede, perché il tema non era statodevoluto in appello. Del resto, il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza dicondizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità dimente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanzaRv. 257805 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di BariCosì è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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