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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22913/2026

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ariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Bari, meglio indicata in epigrafe, con la quale, ai sensi dell'art. 444cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine ai reatiprevisti dagli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.Era contestato all’imputato di avere illecitamente detenuto, nelle quantitàindicate in rubrica, sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

Lasostanza era occultata nel retrobottega dell’esercizio commerciale in cui svolgeval’attività di fioraio.

Unitamente allo stupefacente era rinvenuta e sequestratanell’attività commerciale la somma di euro 26.375,00.Il Tribunale, all’esito dell’accoglimento della pena concordata, ha sottoposto aconfisca la somma di danaro ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90; ha applicatole pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida permesi nove.

Di ciò si duole particolarmente la difesa, articolando i seguenti motividi doglianza.I) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90; 240 e 240-biscod. pen.La sentenza impugnata avrebbe espresso una motivazione meramenteapparente con riferimento alla confisca della somma di danaro rinvenutaall’interno dell’attività commerciale gestita dal ricorrente.Il Tribunale ha ritenuto che il danaro caduto in sequestro fosse, ai sensidell’art. 240, comma 2, cod. pen., provento dell’attività delittuosa; tuttavia,detto convincimento non è sostenuto da alcuna argomentazione.Il ricorrente è stato condannato unicamente per la detenzione deglistupefacenti, in assenza di una riscontrata attività di vendita e cessione; deve,pertanto, escludersi che la somma liquida rinvenuta nella sua disponibilità possaconsiderarsi profitto o prodotto del reato per il quale è intervenuta pronuncia diapplicazione della pena.Con motivazione manifestamente illogica e apparente, il Tribunale hasostenuto come il ricorrente non avesse giustificato la provenienza della sommadi denaro rinvenuta nell'esercizio commerciale, omettendo completamente divalutare la documentazione contabile allegata.

L’imputato si occupa delcommercio di fiori, piante e articoli da regalo; si occupa altresì di addobbi inoccasione di eventi e ricorrenze.

Risulta evidente, in assenza di elementi disegno contrario, come la somma rinvenuta sia frutto dell'attività lavorativasvolta, attestata dalla documentazione contabile acquisita.La mera disponibilità del denaro, bene fungibile, senza ulteriori riscontri circaun collegamento diretto con condotte di cessione e commercializzazione dellasostanza stupefacente, non consente di ritenere provata la sua derivazione daun’attività illecita.II) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, 85 e 85-bisd.P.R. 309/90.Con riferimento alle pene accessorie della sospensione della patente di guida edel divieto di espatrio, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione; trattasi distatuizioni facoltative, che richiedono, in base a consolidata giurisprudenza dellaSuprema Corte, adeguata giustificazione.2.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamenealle statuizioni concernenti l’applicazione delle pene accessorie ed il rigetto delricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di doglianza è inammissibile.Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell’art. 240-bis cod. pen.,disponendo la confisca delle somme in sequestro nella ricorrenza dei presuppostiindicati nella norma richiamata.2.

Va ricordato che la condanna o l’applicazione della pena per uno dei reatiindicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca deibeni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provatal'esistenza di una sproporzione tra il reddito da questi percepito ed il valoreeconomico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circala provenienza di essi.Ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90, la confisca c.d. allargata, la cuiprevisione è stata recentemente estesa anche alla fattispecie di cui al quintocomma dell’art. 73 T.U. stupefacenti, si applica alle ipotesi di detenzione illecitadi sostanza stupefacente, come nel caso che occupa.Il Tribunale, nel disporre la confisca allargata della somma di danaro di cui sitratta, ha argomentato in ordine alla ricorrenza delle condizioni che neconsentono l’applicazione, evidenziando come la rilevante somma possedutadall’imputato (pari ad euro 26.375,00) non fosse riconducibile ai guadagniderivanti dall’attività lavorativa lecita del ricorrente; ciò anche alla luce dellaproduzione difensiva.

Dalla documentazione contabile acquisita, ha osservato, siricava come dal conto corrente intestato all’imputato non siano stati effettuatiprelievi di somme contanti che giustifichino la disponibilità, alla data delsequestro, avvenuto in data 2/12/2025, della somma contante di oltre 26.000euro (dal 23 settembre 2025 al 10 dicembre 2025, si legge in motivazione,erano stati prelevati soltanto 6.000 euro).In tal modo è stata evidenziata, per un verso, la mancanza di plausibiliragioni a fondamento della disponibilità del rilevante importo di danaro; per altroverso la sproporzione tra i guadagni leciti documentati e la somma di cui ilricorrente era in possesso all’atto del sequestro, espressione di una nongiustificata accumulazione.La motivazione è conforme al paradigma legale, richiedendo la norma ilrequisito della sproporzione unito alla mancanza di idonea giustificazione circa laprovenienza della somma di danaro, tenuto conto che la misura si fonda su unapresunzione legale ribaltabile solo con una prova specifica contraria.

E’ inveroestensibile al caso in esame il principio stabilito in tema di confisca diprevenzione, in base al quale, in conseguenza dell'accertata sproporzione traguadagni e patrimonio, circostanza la cui prova spetta alla pubblica accusa,opera una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, chepuò essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione trarisorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificateallegazioni (cfr. Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04;Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).3.

Rispetto a quanto argomentato dal giudice di merito, i motivi di ricorso sipalesano in parte distonici, in parte generici.Quanto al primo profilo, esula dal perimetro della regiudicanda la questioneriguardante la mancanza di prove in ordine alla natura di profitto o prodotto delreato riferita alla somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.Infatti nel caso che occupa non viene in considerazione, come prospettatodalla difesa, l’ipotesi di cui all’art. 240 cod. pen., ma quella di cui all’art. 240-biscod. pen.Quanto al secondo profilo, del tutto generici – in quanto reiterativi didoglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e privi di confrontocon le ragioni giustificatrici prodotte in sentenza – sono i rilievi riguardanti laprovenienza della somma di danaro dall’attività lecita svolta dall’imputato.4.

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio,previste dall’art. 85 d.P.R. 309/90, hanno natura facoltativa e sono rimesse alprudente apprezzamento del giudice.In base a consolidato orientamento di questa Corte, la loro irrogazionerichiede una specifica motivazione da parte del giudice (cfr. ex multis Sez. 3, n.10081 del 21/11/2019, Radoman, dep. 2020, Rv. 278537 – 03; Sez. 6, n. 20766del 2014, Pittini, Rv. 259772; Sez. 6, n. 41727 del 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.248812).Sul punto il Tribunale ha sostenuto che l’applicazione delle indicate peneaccessorie, limitando la libertà di movimento dell'imputato, assicurerebbe unaefficace funzione specialpreventiva.Rispetto alle argomentazioni a sostegno del decisum, il ricorrente si è limitatoa dolersi del vizio della carenza di motivazione.

La censura, evidentemente, nontrova riscontro nel corpus motivazionale, dove, sia pure in maniera concisa, ilgiudice ha indicato le ragioni della scelta operata, la quale, essendo, come si èdetto, discrezionale, può essere censurata in questa sede solo ove sia frutto diun ragionamento manifestamente illogico ed eccentrico.5.

Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dellacausa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Bari, meglio indicata in epigrafe, con la quale, ai sensi dell'art. 444cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine ai reatiprevisti dagli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.Era contestato all’imputato di avere illecitamente detenuto, nelle quantitàindicate in rubrica, sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. Lasostanza era occultata nel retrobottega dell’esercizio commerciale in cui svolgeval’attività di fioraio. Unitamente allo stupefacente era rinvenuta e sequestratanell’attività commerciale la somma di euro 26.375,00.Il Tribunale, all’esito dell’accoglimento della pena concordata, ha sottoposto aconfisca la somma di danaro ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90; ha applicatole pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida permesi nove. Di ciò si duole particolarmente la difesa, articolando i seguenti motividi doglianza.I) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90; 240 e 240-biscod. pen.La sentenza impugnata avrebbe espresso una motivazione meramenteapparente con riferimento alla confisca della somma di danaro rinvenutaall’interno dell’attività commerciale gestita dal ricorrente.Il Tribunale ha ritenuto che il danaro caduto in sequestro fosse, ai sensidell’art. 240, comma 2, cod. pen., provento dell’attività delittuosa; tuttavia,detto convincimento non è sostenuto da alcuna argomentazione.Il ricorrente è stato condannato unicamente per la detenzione deglistupefacenti, in assenza di una riscontrata attività di vendita e cessione; deve,pertanto, escludersi che la somma liquida rinvenuta nella sua disponibilità possaconsiderarsi profitto o prodotto del reato per il quale è intervenuta pronuncia diapplicazione della pena.Con motivazione manifestamente illogica e apparente, il Tribunale hasostenuto come il ricorrente non avesse giustificato la provenienza della sommadi denaro rinvenuta nell'esercizio commerciale, omettendo completamente divalutare la documentazione contabile allegata. L’imputato si occupa delcommercio di fiori, piante e articoli da regalo; si occupa altresì di addobbi inoccasione di eventi e ricorrenze. Risulta evidente, in assenza di elementi disegno contrario, come la somma rinvenuta sia frutto dell'attività lavorativasvolta, attestata dalla documentazione contabile acquisita.La mera disponibilità del denaro, bene fungibile, senza ulteriori riscontri circaun collegamento diretto con condotte di cessione e commercializzazione dellasostanza stupefacente, non consente di ritenere provata la sua derivazione daun’attività illecita.II) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, 85 e 85-bisd.P.R. 309/90.Con riferimento alle pene accessorie della sospensione della patente di guida edel divieto di espatrio, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione; trattasi distatuizioni facoltative, che richiedono, in base a consolidata giurisprudenza dellaSuprema Corte, adeguata giustificazione.2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamenealle statuizioni concernenti l’applicazione delle pene accessorie ed il rigetto delricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile.Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell’art. 240-bis cod. pen.,disponendo la confisca delle somme in sequestro nella ricorrenza dei presuppostiindicati nella norma richiamata.2. Va ricordato che la condanna o l’applicazione della pena per uno dei reatiindicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca deibeni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provatal'esistenza di una sproporzione tra il reddito da questi percepito ed il valoreeconomico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circala provenienza di essi.Ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90, la confisca c.d. allargata, la cuiprevisione è stata recentemente estesa anche alla fattispecie di cui al quintocomma dell’art. 73 T.U. stupefacenti, si applica alle ipotesi di detenzione illecitadi sostanza stupefacente, come nel caso che occupa.Il Tribunale, nel disporre la confisca allargata della somma di danaro di cui sitratta, ha argomentato in ordine alla ricorrenza delle condizioni che neconsentono l’applicazione, evidenziando come la rilevante somma possedutadall’imputato (pari ad euro 26.375,00) non fosse riconducibile ai guadagniderivanti dall’attività lavorativa lecita del ricorrente; ciò anche alla luce dellaproduzione difensiva. Dalla documentazione contabile acquisita, ha osservato, siricava come dal conto corrente intestato all’imputato non siano stati effettuatiprelievi di somme contanti che giustifichino la disponibilità, alla data delsequestro, avvenuto in data 2/12/2025, della somma contante di oltre 26.000euro (dal 23 settembre 2025 al 10 dicembre 2025, si legge in motivazione,erano stati prelevati soltanto 6.000 euro).In tal modo è stata evidenziata, per un verso, la mancanza di plausibiliragioni a fondamento della disponibilità del rilevante importo di danaro; per altroverso la sproporzione tra i guadagni leciti documentati e la somma di cui ilricorrente era in possesso all’atto del sequestro, espressione di una nongiustificata accumulazione.La motivazione è conforme al paradigma legale, richiedendo la norma ilrequisito della sproporzione unito alla mancanza di idonea giustificazione circa laprovenienza della somma di danaro, tenuto conto che la misura si fonda su unapresunzione legale ribaltabile solo con una prova specifica contraria. E’ inveroestensibile al caso in esame il principio stabilito in tema di confisca diprevenzione, in base al quale, in conseguenza dell'accertata sproporzione traguadagni e patrimonio, circostanza la cui prova spetta alla pubblica accusa,opera una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, chepuò essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione trarisorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificateallegazioni (cfr. Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04;Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).3. Rispetto a quanto argomentato dal giudice di merito, i motivi di ricorso sipalesano in parte distonici, in parte generici.Quanto al primo profilo, esula dal perimetro della regiudicanda la questioneriguardante la mancanza di prove in ordine alla natura di profitto o prodotto delreato riferita alla somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.Infatti nel caso che occupa non viene in considerazione, come prospettatodalla difesa, l’ipotesi di cui all’art. 240 cod. pen., ma quella di cui all’art. 240-biscod. pen.Quanto al secondo profilo, del tutto generici – in quanto reiterativi didoglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e privi di confrontocon le ragioni giustificatrici prodotte in sentenza – sono i rilievi riguardanti laprovenienza della somma di danaro dall’attività lecita svolta dall’imputato.4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio,previste dall’art. 85 d.P.R. 309/90, hanno natura facoltativa e sono rimesse alprudente apprezzamento del giudice.In base a consolidato orientamento di questa Corte, la loro irrogazionerichiede una specifica motivazione da parte del giudice (cfr. ex multis Sez. 3, n.10081 del 21/11/2019, Radoman, dep. 2020, Rv. 278537 – 03; Sez. 6, n. 20766del 2014, Pittini, Rv. 259772; Sez. 6, n. 41727 del 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.248812).Sul punto il Tribunale ha sostenuto che l’applicazione delle indicate peneaccessorie, limitando la libertà di movimento dell'imputato, assicurerebbe unaefficace funzione specialpreventiva.Rispetto alle argomentazioni a sostegno del decisum, il ricorrente si è limitatoa dolersi del vizio della carenza di motivazione. La censura, evidentemente, nontrova riscontro nel corpus motivazionale, dove, sia pure in maniera concisa, ilgiudice ha indicato le ragioni della scelta operata, la quale, essendo, come si èdetto, discrezionale, può essere censurata in questa sede solo ove sia frutto diun ragionamento manifestamente illogico ed eccentrico.5. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dellacausa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]
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