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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06830/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21750/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 141/2019 pubblicata il18/03/2019, R.G. n. 3612/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto ai contratti di lavoro conclusi con [OSCURATO:SOCIETA] il 29.7.2008 e il 9.12.2010; ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 29.7.2008; ha condannato la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed a corrispondere al medesimo un’indennità, ai sensi dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, commisurata a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha giudicato non trasparente e non veritiera la causale giustificativa dell’apposizione del termine, consistente nel “picco di lavoro” collegato dalla società alla introduzione di un nuovo sistema informatico (SAP), rilevando come l’espressione adoperata indicasse una variazione concentrata nel tempo e non programmata, mentre sul nuovo sistema informatico lo stesso lavoratore aveva già prestato attività fin dal 4.1.2007, mediante contratti di somministrazione.

Ha poi accertato, tramite testimoni, come l’appellato, dopo un periodo iniziale in cui era stato effettivamente incaricato della messa in opera del sistema SAP, fosse stato adibito ad altre mansioni (il pagamento dei titoli esecutivi e dei precetti), in nessun modo collegate ad esigenze aziendali temporanee o, comunque, circoscritte nel tempo, risultando la causale neanche effettiva.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, d.lgs. n. 386 del 2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 437 c.p.c.

5. Si censura la sentenza d’appello per aver addossato alla società oneri di prova non previsti dal citato d.lgs. n. 368 del 2001, in virtù del quale spetta al lavoratore dimostrare la insussistenza delle ragioni economiche ed organizzative poste a base dell’apposizione del termine, quale fatto costitutivo della sua domanda, residuando in capo alla società unicamente gli oneri formali relativi alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art. 1 del decreto legislativo citato.6.

Si critica la decisione impugnata, comunque, per avere ritenuto dimostrati, in base alle prove raccolte, gli elementi a supporto della dedotta nullità del termine.

Si considera contraddittoria la motivazione adottata dai giudici di merito per avere, da un lato, affermato che il lavoratore fosse stata addetto al sistema SAP e poi negato ciò sul rilievo della adibizione del medesimo ad attività ordinaria, senza peraltro considerare che il contratto a termine (riprodotto nel ricorso per cassazione) era stato sottoscritto non solo per esigenze connesse alla implementazione del sistema SAP ma anche per far fronte al picco di lavoro che tale innovazione avrebbe provocato, come in concreto avvenuto secondo le deposizioni dei testimoni escussi.

Sotto altro profilo, si denuncia l’illogicità della decisione d’appello nella parte in cui ha escluso che l’inserimento di un nuovo sistema informatico per le attività ordinarie determinaseun picco di attività anche nel regolare svolgimento di queste.

7. Con il secondo motivo di ricorso, per l’ipotesi di rigetto del primo motivo, si censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 18, del decreto legge n. 112 del 2008, in relazione all’art. 97 Cost., nonché omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.

8. Si sostiene l’inammissibilità della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato per la sostanziale natura di ente pubblico dell’[OSCURATO:SOCIETA] e si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 18 cit. per le società a partecipazione pubblica.

9. Si premette che tale questione è stata tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e riproposta alle pagine 16-20 della memoria difensiva in appello.

10. Il primo motivo di ricorso è infondato.

11. Secondo l’orientamento consolidato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone al datore di lavoro l'onere di indicare nel contratto in modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto.

Occorre, quindi, l’indicazione delle circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da fare emergere la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentire la verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 840 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

12. Si è ulteriormente precisato che, anche laddove tale obbligo di forma, ad evidente rilievo sostanziale, sia stato rispettato, graverà comunque sul datore di lavoro, in caso di contestazione, dimostrare la sussistenza delle ragioni di assunzione indicate nel contratto (Cass. n. 840 del 2019 cit.; Cass. n. 208 del 2015), costituendo le specifiche “causali” requisiti di legittimità della apposizione del termine ai contratti di lavoro.

13. Difatti, “una volta contestata […] la legittimità dei contratti a tempo determinato, data la natura contrattuale della responsabilità (Cass. 3 marzo 2020, n. 5740; Cass. 12 aprile 2017, n. 9402; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996) ed in ultima analisi in linea con i principi generali già fissati dal risalente e consolidato arresto di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, spett(a) al datore di lavoro comprovare viceversa la legittimità dei termini di durata apposti, sotto i diversi profili (causale specifica, rispetto sulle regole di proroga e rinnovazione; durata massima etc.) che possono inficiarne la validità ed attestare la violazione di regole preposte appunto ad impedire il ricorso indebito a plurimi o eccessivamente lunghi rapporti di precariato” (v.

Cass. n. 15027 del 2022, in motivazione).

14. La Corte d’appello si è uniformata a questi principi e, senza alcuna inversione dell’onere di prova e sulla base del materiale probatorio raccolto, ha ritenuto che la causale indicata nel contratto a termine fosse priva dei requisiti di veridicità ed effettività, facendone derivare l’illegittimità del contratto a termine concluso tra le parti.

15. Neppure le residue censure possono trovare accoglimento alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’interpretazione del contratto e dei testi esterni dallo stesso richiamati, condotta al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di specificità della causale, è attività riservata al giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 24962 del 2021), sicché la censura, nella parte in cui fa leva su detti atti per sostenere che l’assunzione era giustificata da esigenze temporanee, sufficientemente specificate nel contratto, è inammissibile in quanto sollecita un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità.

Parimenti inammissibili sono i rilievi che propongono una diversa ricostruzione in fatto in base al contenuto delle prove testimoniali raccolte, collocandosi pacificamente gli stessi all’esterno del perimetro del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014). 16.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

17. La società ha allegato a pag. 12 del ricorso che la questione oggetto del secondo motivo era stata tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e riproposta alle pagine 16-20 della memoria difensiva in appello ma non ha indicato in quali esatti termini ciò fosse avvenuto e non ha trascritto, nemmeno per estratto, gli atti processuali su cui la censura si fonda, in contrasto con gli oneri imposti dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione ai casi in cui sia denunciato un error in procedendo (cfr. Cass., S.U. n. 8077 del 2012).

18. Tali oneri esigevano, nel caso in esame, che nel ricorso stesso fossero riportati puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, sia i passi della memoria di costituzione in primo grado con i quali la questione controversa era stata dedotta in giudizio, sia quelli della memoria di costituzione in appello con cui le censure, asseritamente pretermesse, erano state formulate (v.

Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 28072 del 2021), adempimenti tutti pretermessi nel ricorso della società.

19. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

20. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., S.U., n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21750/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 141/2019 pubblicata il18/03/2019, R.G. n. 3612/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto ai contratti di lavoro conclusi con [OSCURATO:SOCIETA] il 29.7.2008 e il 9.12.2010; ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 29.7.2008; ha condannato la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed a corrispondere al medesimo un’indennità, ai sensi dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, commisurata a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha giudicato non trasparente e non veritiera la causale giustificativa dell’apposizione del termine, consistente nel “picco di lavoro” collegato dalla società alla introduzione di un nuovo sistema informatico (SAP), rilevando come l’espressione adoperata indicasse una variazione concentrata nel tempo e non programmata, mentre sul nuovo sistema informatico lo stesso lavoratore aveva già prestato attività fin dal 4.1.2007, mediante contratti di somministrazione. Ha poi accertato, tramite testimoni, come l’appellato, dopo un periodo iniziale in cui era stato effettivamente incaricato della messa in opera del sistema SAP, fosse stato adibito ad altre mansioni (il pagamento dei titoli esecutivi e dei precetti), in nessun modo collegate ad esigenze aziendali temporanee o, comunque, circoscritte nel tempo, risultando la causale neanche effettiva. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, d.lgs. n. 386 del 2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 437 c.p.c. 5. Si censura la sentenza d’appello per aver addossato alla società oneri di prova non previsti dal citato d.lgs. n. 368 del 2001, in virtù del quale spetta al lavoratore dimostrare la insussistenza delle ragioni economiche ed organizzative poste a base dell’apposizione del termine, quale fatto costitutivo della sua domanda, residuando in capo alla società unicamente gli oneri formali relativi alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art. 1 del decreto legislativo citato.6. Si critica la decisione impugnata, comunque, per avere ritenuto dimostrati, in base alle prove raccolte, gli elementi a supporto della dedotta nullità del termine. Si considera contraddittoria la motivazione adottata dai giudici di merito per avere, da un lato, affermato che il lavoratore fosse stata addetto al sistema SAP e poi negato ciò sul rilievo della adibizione del medesimo ad attività ordinaria, senza peraltro considerare che il contratto a termine (riprodotto nel ricorso per cassazione) era stato sottoscritto non solo per esigenze connesse alla implementazione del sistema SAP ma anche per far fronte al picco di lavoro che tale innovazione avrebbe provocato, come in concreto avvenuto secondo le deposizioni dei testimoni escussi. Sotto altro profilo, si denuncia l’illogicità della decisione d’appello nella parte in cui ha escluso che l’inserimento di un nuovo sistema informatico per le attività ordinarie determinaseun picco di attività anche nel regolare svolgimento di queste. 7. Con il secondo motivo di ricorso, per l’ipotesi di rigetto del primo motivo, si censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 18, del decreto legge n. 112 del 2008, in relazione all’art. 97 Cost., nonché omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. 8. Si sostiene l’inammissibilità della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato per la sostanziale natura di ente pubblico dell’[OSCURATO:SOCIETA] e si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 18 cit. per le società a partecipazione pubblica. 9. Si premette che tale questione è stata tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e riproposta alle pagine 16-20 della memoria difensiva in appello. 10. Il primo motivo di ricorso è infondato. 11. Secondo l’orientamento consolidato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone al datore di lavoro l'onere di indicare nel contratto in modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Occorre, quindi, l’indicazione delle circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da fare emergere la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentire la verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 840 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata). 12. Si è ulteriormente precisato che, anche laddove tale obbligo di forma, ad evidente rilievo sostanziale, sia stato rispettato, graverà comunque sul datore di lavoro, in caso di contestazione, dimostrare la sussistenza delle ragioni di assunzione indicate nel contratto (Cass. n. 840 del 2019 cit.; Cass. n. 208 del 2015), costituendo le specifiche “causali” requisiti di legittimità della apposizione del termine ai contratti di lavoro. 13. Difatti, “una volta contestata […] la legittimità dei contratti a tempo determinato, data la natura contrattuale della responsabilità (Cass. 3 marzo 2020, n. 5740; Cass. 12 aprile 2017, n. 9402; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996) ed in ultima analisi in linea con i principi generali già fissati dal risalente e consolidato arresto di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, spett(a) al datore di lavoro comprovare viceversa la legittimità dei termini di durata apposti, sotto i diversi profili (causale specifica, rispetto sulle regole di proroga e rinnovazione; durata massima etc.) che possono inficiarne la validità ed attestare la violazione di regole preposte appunto ad impedire il ricorso indebito a plurimi o eccessivamente lunghi rapporti di precariato” (v. Cass. n. 15027 del 2022, in motivazione). 14. La Corte d’appello si è uniformata a questi principi e, senza alcuna inversione dell’onere di prova e sulla base del materiale probatorio raccolto, ha ritenuto che la causale indicata nel contratto a termine fosse priva dei requisiti di veridicità ed effettività, facendone derivare l’illegittimità del contratto a termine concluso tra le parti. 15. Neppure le residue censure possono trovare accoglimento alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’interpretazione del contratto e dei testi esterni dallo stesso richiamati, condotta al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di specificità della causale, è attività riservata al giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 24962 del 2021), sicché la censura, nella parte in cui fa leva su detti atti per sostenere che l’assunzione era giustificata da esigenze temporanee, sufficientemente specificate nel contratto, è inammissibile in quanto sollecita un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità. Parimenti inammissibili sono i rilievi che propongono una diversa ricostruzione in fatto in base al contenuto delle prove testimoniali raccolte, collocandosi pacificamente gli stessi all’esterno del perimetro del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014). 16.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 17. La società ha allegato a pag. 12 del ricorso che la questione oggetto del secondo motivo era stata tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e riproposta alle pagine 16-20 della memoria difensiva in appello ma non ha indicato in quali esatti termini ciò fosse avvenuto e non ha trascritto, nemmeno per estratto, gli atti processuali su cui la censura si fonda, in contrasto con gli oneri imposti dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione ai casi in cui sia denunciato un error in procedendo (cfr. Cass., S.U. n. 8077 del 2012). 18. Tali oneri esigevano, nel caso in esame, che nel ricorso stesso fossero riportati puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, sia i passi della memoria di costituzione in primo grado con i quali la questione controversa era stata dedotta in giudizio, sia quelli della memoria di costituzione in appello con cui le censure, asseritamente pretermesse, erano state formulate (v. Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 28072 del 2021), adempimenti tutti pretermessi nel ricorso della società. 19. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 20. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
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