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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42490/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. risulta reiterativo di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale; considerato che corretto risulta il riferimento all'esistenza dei presupposti della ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen., avendo la decisione evidenziato come la stessa trovasse fondamento nella presenza di precedenti specifici non datati nel tempo, dalla recente carcerazione, così da formulare un giudizio di attuale pericolosità qualificata non scalfito dalle argomentazioni difensive che postulano critiche meramente lessicali in ordine al giudizio espresso dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. risulta reiterativo di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale; considerato che corretto risulta il riferimento all'esistenza dei presupposti della ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen., avendo la decisione evidenziato come la stessa trovasse fondamento nella presenza di precedenti specifici non datati nel tempo, dalla recente carcerazione, così da formulare un giudizio di attuale pericolosità qualificata non scalfito dalle argomentazioni difensive che postulano critiche meramente lessicali in ordine al giudizio espresso dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42490/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris