CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 07591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Avverso la ordinanza del 04/12/220 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati alla rinuncia già inoltrata a mezzo PEC, e hanno concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli -all'esito della riserva assunta nella camera di consiglio del 04 dicembre 2020, del 27 gennaio 20201, del 04 febbraio 2021, del 08 febbraio 2021, del 2 marzo 2021 e del 30 marzo 2021 - ha rigettato gli appelli ( ex art. 322 bis cod. proc. pen. ) di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, avverso il provvedimento del 17 luglio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa città aveva rigettato le istanze di revoca del sequestro preventivo disposto con decreti del Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 30/11/2018, 27/02/2020, 06/05/2020. 2. Con unico ricorso a mezzo dello stesso difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], i predetti hanno impugnato la predetta ordinanza denunciando violazione di legge sub specie di motivazione apparente, lamentando l'omesso scrutinio dei punti decisivi per l'accertamento del fatto prospettati con l'atto di appello, con particolare riferimento agli elementi di fatto posti a sostegno del giudizio di sproporzione reddituale. 3. Con successiva dichiarazione sottoscritta del 10 gennaio 2022, trasmessa a mezzo P.E.C., i predetti ricorrenti, in uno con i difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( co-difensore di [OSCURATO:PERSONA], come da successiva nomina), che pure hanno sottoscritto la dichiarazione, hanno rinunciato ai ricorsi, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di ordinanza di dissequestro adottata dal Tribunale del riesame, in sede di rinvio. A tale dichiarazione si sono riportati entrambi i difensori presenti all'udienza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen., che va dichiarata in ragione dell'intervenuta carenza di interesse al ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, secondo il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sul rilievo della assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente ( Sez. Un. n. 7 del 25/07/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez. Un. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; da ultimo sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308 e sez. 5 n. 44790 del 21/10/2021 n. m.). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Nulla per le spese e la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 gennaio 2022 r Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]