CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CUI. 05CP6B9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 aprile 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino dell'Il febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 9 febbraio 2020; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 2-3), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio