Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 45663/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nNI nliFMYS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/1 nri c)75 avverso !a sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; 4,11nf, I lalln tC41 IL! I ‘....1(..14.11,J11 ,... .2V MADIA Fl L. 1-1-1-11 I I LI-I-, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, ha confermato la sentenza del 15 giugno 2023 del GIP del Tribunale di Bologna che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di atti persecutori aggravati e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; con successiva memoria insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale evidenzia come le affermazioni rese dall'imputato, vaghe e prive di un preciso riferimento, non abbiano un peso tale da rendere assolutamente necessaria la rinnovazione istruttoria (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'insussistenza dell'elemento materiale del reato di atti persecutori, è anch'esso inammissibile in quanto è caratterizzato da mere censure in punto di fatto connotate da particolare genericità, oltre ad essere volto ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, la quale ha affermato che sussiste, senza alcun dubbio, un doloso atteggiamento persecutorio e che l'entità degli eventi narrati era stato in grado di cagionare nella persona offesa uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come, nel caso di specie, non emergano elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di particolare benevolenza, con riguardo ai numerosi precedenti penali dell'imputato che qualificano negativamente la sua personalità in termini di capacità a delinquere, sintomo di una non secondaria pericolosità sociale (vedasi, pagina 5, del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nNI nliFMYS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/1 nri c)75 avverso !a sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; 4,11nf, I lalln tC41 IL! I ‘....1(..14.11,J11 ,... .2V MADIA Fl L. 1-1-1-11 I I LI-I-, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, ha confermato la sentenza del 15 giugno 2023 del GIP del Tribunale di Bologna che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di atti persecutori aggravati e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; con successiva memoria insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale evidenzia come le affermazioni rese dall'imputato, vaghe e prive di un preciso riferimento, non abbiano un peso tale da rendere assolutamente necessaria la rinnovazione istruttoria (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'insussistenza dell'elemento materiale del reato di atti persecutori, è anch'esso inammissibile in quanto è caratterizzato da mere censure in punto di fatto connotate da particolare genericità, oltre ad essere volto ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, la quale ha affermato che sussiste, senza alcun dubbio, un doloso atteggiamento persecutorio e che l'entità degli eventi narrati era stato in grado di cagionare nella persona offesa uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come, nel caso di specie, non emergano elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di particolare benevolenza, con riguardo ai numerosi precedenti penali dell'imputato che qualificano negativamente la sua personalità in termini di capacità a delinquere, sintomo di una non secondaria pericolosità sociale (vedasi, pagina 5, del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45663/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris