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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 16552/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Letta la memoria, con motivi aggiunti, presentata dal difensore della ricorrente, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento censurato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma in data 15 ottobre 2025.

Il provvedimento impugnato muove dalla premessa che la ricorrente abbia rivestito la qualità di "terza interessata" nel procedimento penale n. 96813/2025 R.G.N.R.

Da questa qualificazione soggettiva discende, secondo i giudici del riesame, l'applicazione del principio per cui il terzo interessato può stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod.proc.pen.

A sostegno di questa conclusione, l'ordinanza ha richiamato giurisprudenza di b9Lji_1, .questa Corte:\p-én—soggetti portatori di interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.

Con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto/avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33358 del 03/07/2024, Sgrò, non mass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505), così come, a monte, incorre nell'inammissibilità l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445)..

Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di riesame proposta personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere ammessa e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale. •

2. La ricorrente affida il suo ricorso a un unico motivo di censura.

Lamenta la violazione degli artt. 324, comma 1 e 2 e 5827 comma 1 bis cod.proc.pen., nella parte in cui queste disposizioni prevedono espressamente che l'indagato e l'imputato possano presentare personalmente la richiesta di riesame.

Il nucleo della doglianza risiede nella qualificazione giuridica della posizione processuale della ricorrente operata dal Tribunale del Riesame.

Secondo la difesa,i giudici hanno erroneamente qualificato [OSCURATO:PERSONA] come "terza interessata", quando invece la medesima ha rivestito la qualità di indagata nel procedimento dal quale è scaturito il decreto di sequestro.

La ricorrente porta a sostegno di questa tesi una serie di elementi convergenti.

In primo luogo, evidenzia che, nonostante l'iscrizione del procedimento penale n. 96813/2025 R.G.N.R.

"a carico di ignoti", entrambi i decreti di sequestro sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di indagata, come risulta dalle relate di notifica prodotte in atti.

La difesa evidenzia poi il contenuto stesso del decreto di sequestro impugnato, dal quale emerge in modo inequivocabile che le investigazioni sono rivolte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (il decreto si conclude con l'affermazione che "l'attività d'indagine dovrà essere inevitabilmente finalizzata all'individuazione delle reali dimensioni del narco-traffico che vede come terminale la [OSCURATO:PERSONA]").

Queste circostanze, secondo la difesa, delineano in modo palese un quadro investigativo incentrato sulla ricorrente quale indagata per ipotesi di reato a suo carico.

Le indagini non erano rivolte genericamente verso ignoti, ma specificamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con l'obiettivo di acquisire prove in ordine a reati diversi e ulteriori rispetto all'originaria imputazione di cessione di sostanze stupefacenti.

Si tratterebbe.in particolare( di ipotesi di concorso in narco-traffico e di "accordi illeciti" con presunti correi, configurazioni delittuose che vedrebbero la ricorrente come soggetto attivo e non come mera terza estranea.

La difesa sottolinea che il procedimento genetico n. 25055/25 R.G.N.R. e n. 18123/25 R.G.

GIP, dal quale è scaturito il procedimento di stralcio, vedeva la [OSCURATO:PERSONA] formalmente iscritta quale indagata per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.

Un elemento di ulteriore rilievo è rappresentato dalla circostanza che, avverso il primo decreto di sequestro emesso nello stesso procedimento con caratteristiche formali e sostanziali identiche a quello ora impugnato, la ricorrente aveva proposto personalmente istanza di riesame che era stata regolarmente esaminata nel merito.

Il Tribunale del Riesame aveva celebrato il relativo procedimento e aveva accolto l'impugnazione, annullando it decreto di sequestro. • In conclusione, la difesa chiede l'accoglimento del motivo di ricorso e la conseguente cassazione del provvedimento impugnato, con ogni conseguenziale effetto di legge.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per I' annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Il difensore della ricorrente ha depositato memoria, con motivi aggiunti. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1: Occorre rammentare che l'indagato e l'imputato hanno piena legittimazione a proporre personalmente istanza di riesame avverso i provvedimenti restrittivi e i decreti di sequestro, ai sensi degli artt. 324, commi 1 e 2, e 582, comma 1 bis, cod.proc.pen.

La ratio di questa previsione risiede nella necessità di garantire una tutela effettiva e immediata dei diritti della persona sottoposta alle indagini, senza che l'esercizio del diritto di impugnazione sia subordinato alla mediazione necessaria di un difensore.

Diversamente, la posizione del terzo interessato, estraneo al rapporto processuale penale, richiede la costituzione mediante difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen.

La distinzione tra indagato e terzo interessato non è meramente formale, ma attiene alla sostanza della posizione processuale del soggetto.

È indagato colui nei cui confronti sono svolte le indagini e al quale sono contestati specifici reati, mentre è terzo interessato il soggetto estraneo al procedimento penale che subisce gli effetti di un provvedimento cautelare reale.

Questa Corte ha affermato che, ai fini della ammissibilità della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro, la qualità di indagato deve essere valutata non secondo un criterio formale, quale l'esistenza di una notitia criminis e l'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo quello sostanziale della qualità che il soggetto ha in concreto assunto, in base alla situazione esistente ed a prescindere dalle iniziative del pubblico ministero (Sez. 5, n. 20734 del 05/02/2016, Rv. 267286 - 01).

Come infatti ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, sia pure con riguardo al regime di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata, la verifica del presupposto di operatività delle garanzie difensive e della relativa disciplina va condotta non secondo un criterio formale, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile alla persona in base alla situazione esistente (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259654).

1.2. Tanto premesso, la questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne la corretta qualificazione processuale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, la legittimazione della medesima a proporre personalmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma in data 15 ottobre 2025. 4Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta sul rilievo che la ricorrente avrebbe rivestito la qualità di "terza interessata" e che, come tale, avrebbe dovuto necessariamente stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen.

A sostegno di questa conclusione, i giudici del riesame hanno richiamato il principio secondo cui il terzo interessato non può proporre personalmente istanza di riesame ma deve avvalersi di un difensore munito di procura speciale.

Il principio giurisprudenziale richiamato è senz'altro corretto in astratto.

Tuttavia, l'ordinanza impugnata risulta viziata da un errore di qualificazione giuridica che ne inficia radicalmente la tenuta logica e la conformità al diritto.

La ricorrente non riveste affatto la qualità di terza interessata, bensì quella di indagata nel procedimento dal quale è scaturito il decreto di sequestro, essendo destinataria di indagini finalizzate all'acquisizione di prove a suo carico in ordine a ipotesi di reato che la riguardano direttamente.

Il ricorso evidenzia correttamente molteplici elementi probatori che convergono in modo inequivocabile verso questa conclusione.

In primo luogo, entrambi i decreti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 96813/2025 R.G.N.R. sono stati notificati alla ricorrente nella sua qualità di indagata, come emerge dalle relate di notifica prodotte in atti.

Questa circostanza non costituisce un mero dato formale, ma rappresenta una qualificazione soggettiva operata direttamente dall'organo dell'accusa, che ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] la destinataria delle indagini.

In secondo luogo, il contenuto stesso del decreto di sequestro chiarisce in modo palese che le investigazioni sono dirette nei confronti della ricorrente.

Il Pubblico Ministero ha espressamente indicato di ricercare, attraverso l'analisi dei dispositivi cellulari sequestrati, elementi di prova relativi ad "accordi finalizzati all'acquisto, alla detenzione ed alla eventuale cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta all'atto dell'arresto ed altri reati eventualmente connessi".

Il decreto prosegue affermando la necessità di "individuare nel dettaglio gli accordi illeciti cui la professionista è pervenuta nel corso del tempo" e di accertare "le reali dimensioni del narco-traffico che vede come terminale la [OSCURATO:PERSONA]".

Queste espressioni delineano un quadro investigativo inequivocabilmente incentrato sulla ricorrente quale indagata per ipotesi di reato a suo carico, non già come mero soggetto terzo rispetto alle indagini.

La qualificazione della ricorrente come indagata emerge ulteriormente dalla considerazione che il procedimento n. 96813/2025 R.G.N.R. costituisce uno stralcio del procedimento genetico n. 25055/25 R.G.N.R., nel quale [OSCURATO:PERSONA] 5era stata formalmente iscritta quale indagata per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.

2. Alla stregua delle esposte argomentazioni, l'ordinanza impugnata, qualificando erroneamente la ricorrente come terza interessata e dichiarando conseguentemente inammissibile l'istanza di riesame proposta personalmente, ha violato gli artt. 324 comma 1 e 2 e 582 comma 1 bis cod.proc.pen.

Tali disposizioni riconoscono espressamente all'indagato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione, senza necessità di assistenza difensiva.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Roma, affinché proceda all'esame nel merito dell'istanza di riesame proposta dalla ricorrente.

P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] endo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Letta la memoria, con motivi aggiunti, presentata dal difensore della ricorrente, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento censurato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma in data 15 ottobre 2025. Il provvedimento impugnato muove dalla premessa che la ricorrente abbia rivestito la qualità di "terza interessata" nel procedimento penale n. 96813/2025 R.G.N.R. Da questa qualificazione soggettiva discende, secondo i giudici del riesame, l'applicazione del principio per cui il terzo interessato può stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod.proc.pen. A sostegno di questa conclusione, l'ordinanza ha richiamato giurisprudenza di b9Lji_1, .questa Corte:\p-én—soggetti portatori di interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto/avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33358 del 03/07/2024, Sgrò, non mass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505), così come, a monte, incorre nell'inammissibilità l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445).. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di riesame proposta personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere ammessa e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale. • 2. La ricorrente affida il suo ricorso a un unico motivo di censura. Lamenta la violazione degli artt. 324, comma 1 e 2 e 5827 comma 1 bis cod.proc.pen., nella parte in cui queste disposizioni prevedono espressamente che l'indagato e l'imputato possano presentare personalmente la richiesta di riesame. Il nucleo della doglianza risiede nella qualificazione giuridica della posizione processuale della ricorrente operata dal Tribunale del Riesame. Secondo la difesa,i giudici hanno erroneamente qualificato [OSCURATO:PERSONA] come "terza interessata", quando invece la medesima ha rivestito la qualità di indagata nel procedimento dal quale è scaturito il decreto di sequestro. La ricorrente porta a sostegno di questa tesi una serie di elementi convergenti. In primo luogo, evidenzia che, nonostante l'iscrizione del procedimento penale n. 96813/2025 R.G.N.R. "a carico di ignoti", entrambi i decreti di sequestro sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di indagata, come risulta dalle relate di notifica prodotte in atti. La difesa evidenzia poi il contenuto stesso del decreto di sequestro impugnato, dal quale emerge in modo inequivocabile che le investigazioni sono rivolte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (il decreto si conclude con l'affermazione che "l'attività d'indagine dovrà essere inevitabilmente finalizzata all'individuazione delle reali dimensioni del narco-traffico che vede come terminale la [OSCURATO:PERSONA]"). Queste circostanze, secondo la difesa, delineano in modo palese un quadro investigativo incentrato sulla ricorrente quale indagata per ipotesi di reato a suo carico. Le indagini non erano rivolte genericamente verso ignoti, ma specificamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con l'obiettivo di acquisire prove in ordine a reati diversi e ulteriori rispetto all'originaria imputazione di cessione di sostanze stupefacenti. Si tratterebbe.in particolare( di ipotesi di concorso in narco-traffico e di "accordi illeciti" con presunti correi, configurazioni delittuose che vedrebbero la ricorrente come soggetto attivo e non come mera terza estranea. La difesa sottolinea che il procedimento genetico n. 25055/25 R.G.N.R. e n. 18123/25 R.G. GIP, dal quale è scaturito il procedimento di stralcio, vedeva la [OSCURATO:PERSONA] formalmente iscritta quale indagata per il reato di cessione di sostanze stupefacenti. Un elemento di ulteriore rilievo è rappresentato dalla circostanza che, avverso il primo decreto di sequestro emesso nello stesso procedimento con caratteristiche formali e sostanziali identiche a quello ora impugnato, la ricorrente aveva proposto personalmente istanza di riesame che era stata regolarmente esaminata nel merito. Il Tribunale del Riesame aveva celebrato il relativo procedimento e aveva accolto l'impugnazione, annullando it decreto di sequestro. • In conclusione, la difesa chiede l'accoglimento del motivo di ricorso e la conseguente cassazione del provvedimento impugnato, con ogni conseguenziale effetto di legge. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per I' annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria, con motivi aggiunti. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1: Occorre rammentare che l'indagato e l'imputato hanno piena legittimazione a proporre personalmente istanza di riesame avverso i provvedimenti restrittivi e i decreti di sequestro, ai sensi degli artt. 324, commi 1 e 2, e 582, comma 1 bis, cod.proc.pen. La ratio di questa previsione risiede nella necessità di garantire una tutela effettiva e immediata dei diritti della persona sottoposta alle indagini, senza che l'esercizio del diritto di impugnazione sia subordinato alla mediazione necessaria di un difensore. Diversamente, la posizione del terzo interessato, estraneo al rapporto processuale penale, richiede la costituzione mediante difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen. La distinzione tra indagato e terzo interessato non è meramente formale, ma attiene alla sostanza della posizione processuale del soggetto. È indagato colui nei cui confronti sono svolte le indagini e al quale sono contestati specifici reati, mentre è terzo interessato il soggetto estraneo al procedimento penale che subisce gli effetti di un provvedimento cautelare reale. Questa Corte ha affermato che, ai fini della ammissibilità della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro, la qualità di indagato deve essere valutata non secondo un criterio formale, quale l'esistenza di una notitia criminis e l'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo quello sostanziale della qualità che il soggetto ha in concreto assunto, in base alla situazione esistente ed a prescindere dalle iniziative del pubblico ministero (Sez. 5, n. 20734 del 05/02/2016, Rv. 267286 - 01). Come infatti ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, sia pure con riguardo al regime di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata, la verifica del presupposto di operatività delle garanzie difensive e della relativa disciplina va condotta non secondo un criterio formale, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile alla persona in base alla situazione esistente (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259654). 1.2. Tanto premesso, la questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne la corretta qualificazione processuale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, la legittimazione della medesima a proporre personalmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma in data 15 ottobre 2025. 4Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta sul rilievo che la ricorrente avrebbe rivestito la qualità di "terza interessata" e che, come tale, avrebbe dovuto necessariamente stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen. A sostegno di questa conclusione, i giudici del riesame hanno richiamato il principio secondo cui il terzo interessato non può proporre personalmente istanza di riesame ma deve avvalersi di un difensore munito di procura speciale. Il principio giurisprudenziale richiamato è senz'altro corretto in astratto. Tuttavia, l'ordinanza impugnata risulta viziata da un errore di qualificazione giuridica che ne inficia radicalmente la tenuta logica e la conformità al diritto. La ricorrente non riveste affatto la qualità di terza interessata, bensì quella di indagata nel procedimento dal quale è scaturito il decreto di sequestro, essendo destinataria di indagini finalizzate all'acquisizione di prove a suo carico in ordine a ipotesi di reato che la riguardano direttamente. Il ricorso evidenzia correttamente molteplici elementi probatori che convergono in modo inequivocabile verso questa conclusione. In primo luogo, entrambi i decreti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 96813/2025 R.G.N.R. sono stati notificati alla ricorrente nella sua qualità di indagata, come emerge dalle relate di notifica prodotte in atti. Questa circostanza non costituisce un mero dato formale, ma rappresenta una qualificazione soggettiva operata direttamente dall'organo dell'accusa, che ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] la destinataria delle indagini. In secondo luogo, il contenuto stesso del decreto di sequestro chiarisce in modo palese che le investigazioni sono dirette nei confronti della ricorrente. Il Pubblico Ministero ha espressamente indicato di ricercare, attraverso l'analisi dei dispositivi cellulari sequestrati, elementi di prova relativi ad "accordi finalizzati all'acquisto, alla detenzione ed alla eventuale cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta all'atto dell'arresto ed altri reati eventualmente connessi". Il decreto prosegue affermando la necessità di "individuare nel dettaglio gli accordi illeciti cui la professionista è pervenuta nel corso del tempo" e di accertare "le reali dimensioni del narco-traffico che vede come terminale la [OSCURATO:PERSONA]". Queste espressioni delineano un quadro investigativo inequivocabilmente incentrato sulla ricorrente quale indagata per ipotesi di reato a suo carico, non già come mero soggetto terzo rispetto alle indagini. La qualificazione della ricorrente come indagata emerge ulteriormente dalla considerazione che il procedimento n. 96813/2025 R.G.N.R. costituisce uno stralcio del procedimento genetico n. 25055/25 R.G.N.R., nel quale [OSCURATO:PERSONA] 5era stata formalmente iscritta quale indagata per il reato di cessione di sostanze stupefacenti. 2. Alla stregua delle esposte argomentazioni, l'ordinanza impugnata, qualificando erroneamente la ricorrente come terza interessata e dichiarando conseguentemente inammissibile l'istanza di riesame proposta personalmente, ha violato gli artt. 324 comma 1 e 2 e 582 comma 1 bis cod.proc.pen. Tali disposizioni riconoscono espressamente all'indagato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione, senza necessità di assistenza difensiva. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Roma, affinché proceda all'esame nel merito dell'istanza di riesame proposta dalla ricorrente. P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] endo 6
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