Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 20967/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 29634-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - resistente - contro (j\( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA n. cronologico 9609/2021, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Suprema Corte di dichiarare l'improcedibilità del regolamento di competenza.

Considerato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cron. 9609/2021 depositata il 13 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato la litispendenza del giudizio avente NRG 8790/2019 con quello iscritto al NRG. 2666/2018 pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la società opposta, GESPO S.r.I., alle spese di lite e ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo; [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ.; il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari l'improcedibilità del regolamento, non avendo la parte ricorrente provveduto a depositare copia autentica del provvedimento impugnato; rilevato che: dal fascicolo d'ufficio non può verificarsi se e in che data l'ordinanza impugnata in questa sede sia stata comunicata alle parti, e comunque nei termini rappresentati dal ricorrente; Ric. 2021 n. 29634 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- tale accertamento risulta rilevante ai fini della decisione del presente procedimento e, pertanto, va disposta la richiesta dei predetti dati, P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di provvedere alla richiesta dei predetti dati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione il 21 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 29634-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - resistente - contro (j\( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA n. cronologico 9609/2021, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Suprema Corte di dichiarare l'improcedibilità del regolamento di competenza. Considerato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cron. 9609/2021 depositata il 13 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato la litispendenza del giudizio avente NRG 8790/2019 con quello iscritto al NRG. 2666/2018 pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la società opposta, GESPO S.r.I., alle spese di lite e ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo; [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ.; il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari l'improcedibilità del regolamento, non avendo la parte ricorrente provveduto a depositare copia autentica del provvedimento impugnato; rilevato che: dal fascicolo d'ufficio non può verificarsi se e in che data l'ordinanza impugnata in questa sede sia stata comunicata alle parti, e comunque nei termini rappresentati dal ricorrente; Ric. 2021 n. 29634 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- tale accertamento risulta rilevante ai fini della decisione del presente procedimento e, pertanto, va disposta la richiesta dei predetti dati, P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di provvedere alla richiesta dei predetti dati. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione il 21 aprile 2
Decreto Cassazione n. 20967/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris