CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/10/1.976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 13 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Matera, in data 21 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di prova degli elementi oggettivi del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533), dai giudici del merito (si veda pag. 7 sull'applicazione della recidiva, implicitamente motivata dal primo giudice e confermata in appello, in ragione della pericolosità del reo desunta dai numerosi precedenti penali e della riprovevolezza della condotta per la gravità dei fatti e del conseguente danno patrimoniale subito dalle persone offese); osservato che l'ultima censura, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 8, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata al di sotto della misura media di quella edittale, ritenendola adeguata alla gravità del reato in ragione dei danni patrimoniali cagionati ed alla capacità a delinquere dell'imputato desunta dai precedenti penali e dalla scaltrezza dimostrata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così É•( equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;La parte civile depositava memoria tardiva: il collegio sul punto riafferma che "èt ) procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7 - , Ordinanza n. 7852 del 16/07/2020, dep.2021, Fiordalisi, Rv. 281308 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d