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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30123/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – avverso la sentenza n. 4699/7/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria , sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12 dicembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2010.

Osservava la CTR che «il professionista che, nell'esercizio della libera professione, spende soltanto la propria opera, non produce ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto per l'applicazione della nuova imposta.

Si trova, pertanto, in questa condizione quel professionista che non utilizza il lavoro dipendente, che non sia organizzato insieme a capitali impiegati in beni strumentali che migliorano la produttività del lavoro e non producono quella ricchezza aggiuntiva oggetto dell'IRAP». [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è stata ritualmente effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso) e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente inviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

Sostienela ricorrente che la sentenza impugnata è affetta da motivazione meramente apparente estrinsecandosi in argomentazioni inidonee a rivelare le ragioni poste a fondamento della decisione.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, per non avere la CTR considerato che i compensi corrisposti a terzi denotavano l’impiego non occasionale di lavoro altrui ed integravano, quindi, il presupposto d’imposta.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevanti le spese sostenute per lavoro altrui.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

Va rammentato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019).

La motivazione della sentenza impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate nei richiamati arresti giurisprudenziali.

Invero, la CTR, a fronte delle specifiche censure formulate dall’Agenzia delle entratecon l’atto di appello, riportate nel ricorso per cassazione, concernenti le spese dichiarate nel quadro RE per i singoli anni d’imposta, ha svolto argomentazioni del tutto astratte, prive di riferimento alla fattispecie concreta e ai motivi di gravame.

3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, lasentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA],in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – avverso la sentenza n. 4699/7/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria , sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12 dicembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2010. Osservava la CTR che «il professionista che, nell'esercizio della libera professione, spende soltanto la propria opera, non produce ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto per l'applicazione della nuova imposta. Si trova, pertanto, in questa condizione quel professionista che non utilizza il lavoro dipendente, che non sia organizzato insieme a capitali impiegati in beni strumentali che migliorano la produttività del lavoro e non producono quella ricchezza aggiuntiva oggetto dell'IRAP». [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è stata ritualmente effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso) e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente inviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Sostienela ricorrente che la sentenza impugnata è affetta da motivazione meramente apparente estrinsecandosi in argomentazioni inidonee a rivelare le ragioni poste a fondamento della decisione. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, per non avere la CTR considerato che i compensi corrisposti a terzi denotavano l’impiego non occasionale di lavoro altrui ed integravano, quindi, il presupposto d’imposta. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevanti le spese sostenute per lavoro altrui. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Va rammentato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019). La motivazione della sentenza impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate nei richiamati arresti giurisprudenziali. Invero, la CTR, a fronte delle specifiche censure formulate dall’Agenzia delle entratecon l’atto di appello, riportate nel ricorso per cassazione, concernenti le spese dichiarate nel quadro RE per i singoli anni d’imposta, ha svolto argomentazioni del tutto astratte, prive di riferimento alla fattispecie concreta e ai motivi di gravame. 3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, lasentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA],in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Sentenza Cassazione n. 30123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris