CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 23859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d’appello di ReggioCalabria;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte territoriale diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223della legge fallimentare.2. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale sideduce violazione dell’art. 581-ter cod. proc. pen., nella parte in cui è stata rilevatal’assenza – nell’atto di appello - di una specifica elezione di domicilio, nonostantel’esplicita indicazione della residenza dell’imputato e, quindi, la concreta possibilitàdi un’immediata e tempestiva notifica degli atti processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Com’è noto, l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. impone(va), aprescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, che, conl’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, a penad’inammissibilità, autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai finidella successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio.La disciplina – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto2024 e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazionecontenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione oelezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale daconsentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire lenecessarie notifiche (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287855).3. L’atto di appello (presentato il 22 marzo 2023), invece, e la relativa procuraspeciale non contengono alcuna espressa elezione di domicilio, né alcun richiamoad altro atto; né tale dichiarazione può emergere dalla mera indicazione dellaresidenza, in sé priva di una manifestazione (neanche tacita) di volontà in ordineal luogo di ricezione delle notifiche.4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile eall'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]