CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46275/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Crotone in data 15/12/2017 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 20 lett. b) I. 47/1985 (capo A) e 633, 639 bis cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile per genericità. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GOSTINACCHIOa-12-(1 DEPOSITATA 1r4 CAN'-E!.