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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11352/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16459/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 107, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 7050/14/2015, depositata in data 24dicembre 201 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 12 novembre 2010 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF , n. Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFTK3011004767, relativo all’anno d’imposta 2005.

L’ Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma I - sulla scorta di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Roma, accertava a carico di tale contribuente redditi non dichiarati, nel Mod.

Unico 2006, pari a € 404.053,08, individuati ai sensi dell’art. 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 e qualificati quali redditi di capitale, calcolando, ex art. 26 – ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la maggiore imposta sostitutiva dovuta nella misura del 12,50% (pari a € 50.507,00, oltre interessi); all’esito dell’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza, sulla base della nota “[OSCURATO:PERSONA]”, la contribuente, infatti, risultava intestataria presso l’[OSCURATO:PERSONA] svizzero HSBC di attività finanziarie non dichiarate in Italia.

2. Avverso l’ avvis o di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 11412 / 17/2014 , rigettava il ricorso della contribuente , confermando le pretese impositive e sanzionatorie oggetto del contendere.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell’appello.

5. Con sentenzan. 7050/14/ 201 5 , depositata in data 24 dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009, dell’art. 4 del D.L. 23 giugno 1990, n. 168 e degli artt. 26 ter e 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha considerato inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento, al contrario non rilevante in quanto l’avviso, relativo alla dichiarazione anno 2005 che è stata presentata nel 2006, risultava emesso e notificato nel rispetto del termine ordinario previsto; così come ha ritenuto la disciplina che prevede l’utilizzo di una presunzione legale relativa nel metodo di accertamento avere natura sostanziale e non, invece, procedurale, in questo modo impedendone l’applicazione retroattiva anche ad anni d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

2. Va premesso che in data 29 maggio 2019, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata.

2.1. Orbene , v ista la documentazione depositata in data 22 novembre 2023 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

2.2. Inoltre, deve darsi atto anche che nelle more è intervenuta estinzione per definizione agevolata con decreti nn. 7156/22 e 39602/21 anche per gli accertamenti relativi a diverse annualità ed oggetto dei giudizi RGN29353/18 e 28652/18.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono .

Spese a carico di chi le ha anticipate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16459/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 107, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7050/14/2015, depositata in data 24dicembre 201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 12 novembre 2010 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF , n. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFTK3011004767, relativo all’anno d’imposta 2005. L’ Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma I - sulla scorta di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Roma, accertava a carico di tale contribuente redditi non dichiarati, nel Mod. Unico 2006, pari a € 404.053,08, individuati ai sensi dell’art. 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 e qualificati quali redditi di capitale, calcolando, ex art. 26 – ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la maggiore imposta sostitutiva dovuta nella misura del 12,50% (pari a € 50.507,00, oltre interessi); all’esito dell’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza, sulla base della nota “[OSCURATO:PERSONA]”, la contribuente, infatti, risultava intestataria presso l’[OSCURATO:PERSONA] svizzero HSBC di attività finanziarie non dichiarate in Italia. 2. Avverso l’ avvis o di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 11412 / 17/2014 , rigettava il ricorso della contribuente , confermando le pretese impositive e sanzionatorie oggetto del contendere. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell’appello. 5. Con sentenzan. 7050/14/ 201 5 , depositata in data 24 dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della contribuente, compensando tra le parti le spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009, dell’art. 4 del D.L. 23 giugno 1990, n. 168 e degli artt. 26 ter e 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha considerato inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento, al contrario non rilevante in quanto l’avviso, relativo alla dichiarazione anno 2005 che è stata presentata nel 2006, risultava emesso e notificato nel rispetto del termine ordinario previsto; così come ha ritenuto la disciplina che prevede l’utilizzo di una presunzione legale relativa nel metodo di accertamento avere natura sostanziale e non, invece, procedurale, in questo modo impedendone l’applicazione retroattiva anche ad anni d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore. 2. Va premesso che in data 29 maggio 2019, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata. 2.1. Orbene , v ista la documentazione depositata in data 22 novembre 2023 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. 2.2. Inoltre, deve darsi atto anche che nelle more è intervenuta estinzione per definizione agevolata con decreti nn. 7156/22 e 39602/21 anche per gli accertamenti relativi a diverse annualità ed oggetto dei giudizi RGN29353/18 e 28652/18. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono . Spese a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a caric
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