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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 33985/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4628/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall’avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 984/2020depositata il 26/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 1.259.943,72, a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per ritardi nei pagamenti delle prestazioni di assistenza sanitaria di alta specialità erogate in regime di accreditamento nel corso degli anni 2004/2007.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 618/2015, rigettava la domanda proposta dalla casa di cura nei confronti dell’assessorato nonché la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo.

2. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 984/2020 pubblicata il 26 giugno 2020, confermava la decisione impugnata ritenendo che, per le prestazioni rese negli anni dal 2004-2007 non fosse stata prodotta alcuna convenzione scritta, stipulata fra le parti in un momento successivo all’entrata in vigore del D.lgs n. 232/2002.

Di conseguenza, non era applicabile il regime degli interessi previsto per le transazioni commerciali. 3.Avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con 1 motivo illustrato da memoria.

3.1. Resiste con controricorso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con l’unico motivo, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe errato nel non condannare la Regione Sicilia al pagamento degli interessi comunitari sul debito maturato nei suoi confronti.

Infatti, per i rapporti negoziali sorti dopo l’8 agosto 2002, la normativa e la giurisprudenza comunitaria non richiederebbero, come presupposto per il riconoscimento degli interessi, la stipulazione di un contratto in forma scritta tra l’ente pubblico e la struttura accreditata.

La ricorrente sostiene che l’insieme degli atti e la condotta delle parti dimostrino l’esistenza di un rapporto coincidente con quello derivante dalla stipulazione degli accordi contrattuali previsti ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R.

Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2.

5. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in via preliminare, che il ricorso ha ad oggetto rapporti di convenzionamento di strutture sanitarie private con il [OSCURATO:PERSONA] pubblico, materia di competenza tabellare di altra Sezione della Corte (Prima Sezione Civile, tabellarmente competente sui ricorsi in materia di rapporti contrattuali con la “[OSCURATO:PERSONA]” e, in generale, per le questioni di “diritto amministrativo”), la quale è intervenuta sulla specifica questione oggetto del presente ricorso con recenti pronunce, richiamate dalla stessa parte ricorrente (Cass. n. 23384/2024 e Cass. 27317/2024), in controversie fra le medesime parti che presentano problematiche potenzialmente analoghe e ricorrenti.

Anche al fine di prevenire possibili disarmonie (se non, addirittura, contrasti) nell’applicazione degli indirizzi interpretativi su materia per la quale questa Sezione non ha specifica competenza tabellare, la Corte ritiene, pertanto, opportuno rimettere il ricorso alla Prima sezione civile, tabellarmente competente sulla materia.

P. Q. M. La Corte dispone trasmettersi il ricorso alla Prima sezione civile Così deciso in Roma, nella Cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4628/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall’avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 984/2020depositata il 26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 1.259.943,72, a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per ritardi nei pagamenti delle prestazioni di assistenza sanitaria di alta specialità erogate in regime di accreditamento nel corso degli anni 2004/2007. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 618/2015, rigettava la domanda proposta dalla casa di cura nei confronti dell’assessorato nonché la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo. 2. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 984/2020 pubblicata il 26 giugno 2020, confermava la decisione impugnata ritenendo che, per le prestazioni rese negli anni dal 2004-2007 non fosse stata prodotta alcuna convenzione scritta, stipulata fra le parti in un momento successivo all’entrata in vigore del D.lgs n. 232/2002. Di conseguenza, non era applicabile il regime degli interessi previsto per le transazioni commerciali. 3.Avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con 1 motivo illustrato da memoria. 3.1. Resiste con controricorso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con l’unico motivo, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale avrebbe errato nel non condannare la Regione Sicilia al pagamento degli interessi comunitari sul debito maturato nei suoi confronti. Infatti, per i rapporti negoziali sorti dopo l’8 agosto 2002, la normativa e la giurisprudenza comunitaria non richiederebbero, come presupposto per il riconoscimento degli interessi, la stipulazione di un contratto in forma scritta tra l’ente pubblico e la struttura accreditata. La ricorrente sostiene che l’insieme degli atti e la condotta delle parti dimostrino l’esistenza di un rapporto coincidente con quello derivante dalla stipulazione degli accordi contrattuali previsti ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2. 5. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in via preliminare, che il ricorso ha ad oggetto rapporti di convenzionamento di strutture sanitarie private con il [OSCURATO:PERSONA] pubblico, materia di competenza tabellare di altra Sezione della Corte (Prima Sezione Civile, tabellarmente competente sui ricorsi in materia di rapporti contrattuali con la “[OSCURATO:PERSONA]” e, in generale, per le questioni di “diritto amministrativo”), la quale è intervenuta sulla specifica questione oggetto del presente ricorso con recenti pronunce, richiamate dalla stessa parte ricorrente (Cass. n. 23384/2024 e Cass. 27317/2024), in controversie fra le medesime parti che presentano problematiche potenzialmente analoghe e ricorrenti. Anche al fine di prevenire possibili disarmonie (se non, addirittura, contrasti) nell’applicazione degli indirizzi interpretativi su materia per la quale questa Sezione non ha specifica competenza tabellare, la Corte ritiene, pertanto, opportuno rimettere il ricorso alla Prima sezione civile, tabellarmente competente sulla materia. P. Q. M. La Corte dispone trasmettersi il ricorso alla Prima sezione civile Così deciso in Roma, nella Cam
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