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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26732/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che STANZIONE Attilio - imputato di plurime violazioni contravvenzionali della normativa urbanistica ed ambientale, nonché del delitto di violazione di sigilli - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo ordine di doglianze presenti connotazioni reiterative e comunque volte a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede (v. in particolare le questioni sollevate con riferimento alla modestia dell'opera e della conseguente esenzione dalla necessità di rispettare gli obblighi di legge, motivatamente disattese dalla Corte territoriale con riferimento all'aderenza dell'opera su precedente manufatto e alla comune base in calcestruzzo: cfr. pag. 12).

Dovendo solo aggiungersi che i rilievi svolti in tema di ordine di demolizione appaiono preclusi dalla mancata proposizione di motivi di appello sul punto, non essendo stato contestato il loro riepilogo (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto, quanto al secondo motivo, che la decisione della Corte territoriale sia in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01).

Nella specie, infatti, la difesa ha dedotto elementi del tutto generici (la riferita resipiscenza dello STANZIONE, in particolare, non è stata corredata da alcun elemento di supporto); ritenuto infine, quanto alla residua censura, che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto immune da rilievi deducibili in questa sede, dal momento che il trattamento sanzionatorio è stato motivato non solo con il riferimento all'art.133 cod. pen. (da ritenersi sufficiente qualora, come nella specie, la pena venga irrogata in misura ben inferiore al medio edittale: cfr. sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), ma anche con la valorizzazione del comportamento del ricorrente che, dopo essere stato denunciato per le violazioni contravvenzionali ed aver subito il sequestro della costruzione abusiva, aveva violato i sigilli per completare la costruzione medesima (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in R a, il 19 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che STANZIONE Attilio - imputato di plurime violazioni contravvenzionali della normativa urbanistica ed ambientale, nonché del delitto di violazione di sigilli - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo ordine di doglianze presenti connotazioni reiterative e comunque volte a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede (v. in particolare le questioni sollevate con riferimento alla modestia dell'opera e della conseguente esenzione dalla necessità di rispettare gli obblighi di legge, motivatamente disattese dalla Corte territoriale con riferimento all'aderenza dell'opera su precedente manufatto e alla comune base in calcestruzzo: cfr. pag. 12). Dovendo solo aggiungersi che i rilievi svolti in tema di ordine di demolizione appaiono preclusi dalla mancata proposizione di motivi di appello sul punto, non essendo stato contestato il loro riepilogo (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto, quanto al secondo motivo, che la decisione della Corte territoriale sia in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01). Nella specie, infatti, la difesa ha dedotto elementi del tutto generici (la riferita resipiscenza dello STANZIONE, in particolare, non è stata corredata da alcun elemento di supporto); ritenuto infine, quanto alla residua censura, che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto immune da rilievi deducibili in questa sede, dal momento che il trattamento sanzionatorio è stato motivato non solo con il riferimento all'art.133 cod. pen. (da ritenersi sufficiente qualora, come nella specie, la pena venga irrogata in misura ben inferiore al medio edittale: cfr. sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), ma anche con la valorizzazione del comportamento del ricorrente che, dopo essere stato denunciato per le violazioni contravvenzionali ed aver subito il sequestro della costruzione abusiva, aveva violato i sigilli per completare la costruzione medesima (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R a, il 19 aprile 2024
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