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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1987

Cassazione n. 01984/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1991 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una serie di furti nei confronti della prima imputata rideterminando la pena rispetto ai furti residui di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. e ha confermato la pronunzia di condanna per il secondo imputato per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. e artt. 110,55 del D. Lgs 231/2007.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa comune ha denunziato: - l'eccessività della pena con riferimento al capo F contestato alla imputata e la mancanza di prova; - l'eccessività dell'aumento per la continuazione con riferimento ad entrambi gli imputati con riferimento al capo M; è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Secondo questa Corte è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063).

È altresì manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1991 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una serie di furti nei confronti della prima imputata rideterminando la pena rispetto ai furti residui di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. e ha confermato la pronunzia di condanna per il secondo imputato per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. e artt. 110,55 del D. Lgs 231/2007. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa comune ha denunziato: - l'eccessività della pena con riferimento al capo F contestato alla imputata e la mancanza di prova; - l'eccessività dell'aumento per la continuazione con riferimento ad entrambi gli imputati con riferimento al capo M; è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Secondo questa Corte è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063). È altresì manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi e
Sentenza Cassazione n. 01984/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris