Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22224/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Massadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimentodella continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione;considerato che il ricorrente deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso leindicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità didisegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie attesa l’omogeneità delle violazioni,mentre l’ordinanza impugnata avrebbe travisato per omissione la parte delle sentenze dimerito che attestano che le rapine sarebbero state commesse in concorso con la stessapersona (Bandoni);ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlatocon la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato analitico e argomentato conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati - puromogenei - costituivano espressione di decisioni determinate da circostanze occasionali edestemporanee e che, in assenza di specifiche allegazioni della difesa che avversino talepunto (tale non essendo la meramente ipotizzata programmazione di più rapine con Bandoninel corso di un’intercettazione telefonica, il cui stralcio non è peraltro stato allegato al ricorsoai fini della su autosufficienza), gli stessi dovevano essere ascritti a una generica tendenzadel ricorrente a porre in essere reati;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «nel caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, sideve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghiper modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Massadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimentodella continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione;considerato che il ricorrente deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso leindicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità didisegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie attesa l’omogeneità delle violazioni,mentre l’ordinanza impugnata avrebbe travisato per omissione la parte delle sentenze dimerito che attestano che le rapine sarebbero state commesse in concorso con la stessapersona (Bandoni);ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlatocon la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato analitico e argomentato conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati - puromogenei - costituivano espressione di decisioni determinate da circostanze occasionali edestemporanee e che, in assenza di specifiche allegazioni della difesa che avversino talepunto (tale non essendo la meramente ipotizzata programmazione di più rapine con Bandoninel corso di un’intercettazione telefonica, il cui stralcio non è peraltro stato allegato al ricorsoai fini della su autosufficienza), gli stessi dovevano essere ascritti a una generica tendenzadel ricorrente a porre in essere reati;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «nel caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, sideve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghiper modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]