CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2021, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 15 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Firenze aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, quale esercente l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata fallita il 2 luglio 2014), per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A. della rubrica) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B.) e l'aveva condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata della pena principale e con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del Cangianiello per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte di appello avrebbe omesso di valutare il secondo motivo di appello, con il quale: si era dedotto che la motivazione della sentenza di primo grado era apparente poiché non aveva ricostruito tutti gli elementi del fatto ascritto all'imputato (in particolare, non erano state individuate le autovetture distratte ma si era fatto riferimento solo alle targhe e non erano stati indicati puntualmente i contratti di leasing ed i relativi termini, ossia il valore economico di essi e quello delle vetture al momento della contestata appropriazione, né l'ammontare dei canoni impagati); si era addotta l'inutilizzabilità del dato relativo al fatto che il Cangianiello era stato fermato a bordo di un'autovettura (con targa diversa da quella dei veicoli de quibus), entrato nel compendio probatorio in violazione dell'art. 10, comma 2, I. 121/1981, in quanto il primo Giudice non aveva acquisito la fonte originaria come previsto dall'art. 7 della stessa legge. Infine, la Corte di appello, a fronte della prospettazione difensiva secondo cui i beni in leasing non potrebbero essere oggetto di distrazione poiché non rientranti nel patrimonio dell'utilizzatore, avrebbe incentrato il proprio iter argonnentativo sulla disponibilità di fatto di essi, ritenendo invece irrilevante la risoluzione del contratto. 2.2. Con il secondo motivo, sempre in ordine all'affermazione di responsabilità del Cangianiello per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono state denunciate la mancanza e l'apparenza della motivazione «in relazione all'interpretazione del reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 RD 267/42 e alla sua applicazione alla fattispecie concreta». A fronte della prospettazione difensiva che, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui «poiché nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato»: Sez. 5, n. 13556 del 27/02/2015, Arlati, Rv. 262899 - 01) aveva rappresentato che la distrazione ascritta al Cangianiello avrebbe ad oggetto beni in leasing rispetto ai quali egli non risulta aver esercitato il diritto di riscatto e i cui contratti erano stati risolti prima del fallimento (tanto che l'imputato non risulta esserne divenuto proprietario e la curatela non ha potuto pertanto esercitare il diritto di riscatto), i Giudici di secondo grado si sarebbero limitati a richiamare un diverso orientamento giurisprudenziale senza spiegare le ragioni (se non mediante un contraddittorio riferimento al tempo delle pronunce) per cui hanno disatteso quello invocato dalla difesa. Inoltre, per le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso in ordine al difetto di specificazione degli elementi concreti della fattispecie, tali principi sarebbero stati applicati senza alcun riferimento al caso di specie; pertanto, la motivazione sarebbe apparente e apodittica. Né in senso contrario potrebbe deporre il riferimento, da parte della sentenza impugnata, ai residui oneri (il cui valore non è stato indicato) che comunque graverebbero sulla società fallita, profilo rispetto al quale la motivazione sarebbe palesemente illogica poiché darebbe per dimostrata la distrazione la cui sussistenza avrebbe dovuto chiarire; ancora, sarebbe incongruo il richiamo all'art. 79 legge fall. e non risulterebbe se i contratti di leasing fossero di godimento o traslativi (cfr. Sez. U, n. 2061 del 28/01/2021, U. contro F., Rv. 660307 - 01, 660307 - 02). Infine, assumendo un contrasto giurisprudenziale, ha chiesto - nel caso in cui non si ritenga di applicare i principi di diritto invocati, di rimettere la decisione alle Sezioni Unite. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del Cangianiello per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestato dal Pubblico ministero all'udienza del 10 aprile 2019 in vece del delitto di bancarotta semplice. Anche in ordine a tale reato non sarebbero stati presi in considerazione i motivi di appello, con i quali ci si era doluti che il primo Giudice non avesse specificato in concreto la condotta attribuita all'imputato; e la Corte distrettuale avrebbe escluso «la vendita delle scritture» da parte del Cangianiello (che tuttavia non l'aveva dedotta) e nel resto avrebbe fatto un generico riferimento alla sentenza di primo grado, non indicando di quale tra le condotte in imputazione si sia reso responsabile l'imputato, asserendo che in presenza della volontà di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, la distrazione, l'occultamento, la mancata consegna, l'omessa e l'irregolare tenuta debbano ritenersi equivalenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati e generici. Questa Corte ha già chiarito che: - «integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di leasing, risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento. Quel che rileva, a tal fine, è, infatti, la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadennpimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 I. fall.» (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 - 01);- «in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione» (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 - 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei princìpi appena esposti, evidenziando come al momento del fallimento l'impresa fallita avesse la disponibilità di fatto dei beni, assunto che non può dirsi qui utilmente censurato per il tramite degli apodittici assedi contenuti nel ricorso (con il quale non è stato neppure prospettato un travisamento della prova) e che è generico pure nella parte in cui ha denunciato l'inutilizzabilità del dato probatorio relativo alla circostanza in cui il Cangianiello era stato fermato a bordo di un'autovettura con targa diversa da quella dei veicoli de quibus: a tale ultimo riguardo deve ribadirsi che «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01) e rilevarsi che sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente. Né, infine, occorre dilungarsi per escludere il prospettato contrasto giurisprudenziale, atteso che, nel ribadire il principio richiamato dalla difesa (sopra riportato), questa Corte ha espressamente distinto dai beni soltanto affidati al fallito e sui quali egli vanta un possesso solo precario, che non possono essere pertanto oggetto delle condotte di bancarotta patrimoniale, le res nella disponibilità del fallito a seguito della stipulazione di contratti di leasing in relazione ai quali può configurarsi la bancarotta distrattiva (cfr. proprio Sez. 5, n. 13556/2015, menzionata nel ricorso). 2. Il terzo motivo è inammissibile in ragione del difetto di specificità in parte qua dell'atto di appello, correttamente rilevata dal Giudice distrettuale. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'ad. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni di certo valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel caso in esame, il Giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità dell'imputato per l'omessa tenuta della contabilità; con il gravame si era invece asserito che il Tribunale non avesse indicato specificamente la condotta attribuita al Cangianiello e, in particolare, si era trascritto parzialmente il testo della prima sentenza (rimarcandone il tenore: «piuttosto che nella distruzione»), pretermettendo tuttavia il prosieguo del medesimo periodo («visto che non è emerso alcun dato che induca a ritenere che per un periodo tali scritture siano state effettivamente tenute») che consente di comprendere che all'imputato era stata attribuita proprio l'omessa tenuta della contabilità (segnatamente disattendendo, alla luce delle dichiarazioni del curatore e degli altri testi, la fondatezza della versione offerta dal Cangianiello in sede di audizione da parte del medesimo curatore, secondo cui le scritture sarebbero state vendute all'asta insieme a taluni beni pignorati). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento