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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07704/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04WB7KY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 26/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 16.000 euro di multa, in continuazione con i reati di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del 15/11/2018, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe negato con argomento viziato la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi sulla stessa questione qui riprodotta, infatti, la Corte di appello ha steso una motivazione ampia, del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato: a) il notevole quantitativo di sostanza ceduta, in un totale di oltre 1.600 occasioni; b) il rilevante lasso temporale nel quale l'attività illecita si era protratta, lungo vari anni; c) l'elevato numero di clienti che si erano riforniti dall'Orno, anche per centinaia di dosi all'anno; d) la diversità di sostanze cedute (cocaina, eroina, crack); e) l'aver commesso il reato anche quando si trovava agli arresti domiciliari, peraltro per un precedente episodio di spaccio; f) la disponibilità di ben sei telefoni cellulari.

Una motivazione solida e rigorosa, dunque, con la quale la Corte di merito ha compiuto una valutazione complessiva della condotta, in tutti i profili oggettivi e soggettivi; una motivazione, ancora, alla quale il ricorso si oppone con affermazioni del tutto generiche, lamentando - con argomento di fatto, inammissibile in questa sede - che l'Orno non avrebbe avuto "alcuna organizzazione alle spalle", che avrebbe agito sempre da solo, in strada, "cedendo sempre e solo quantitativi oltremodo modici".

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del Lt. versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04WB7KY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 26/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 16.000 euro di multa, in continuazione con i reati di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del 15/11/2018, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe negato con argomento viziato la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi sulla stessa questione qui riprodotta, infatti, la Corte di appello ha steso una motivazione ampia, del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato: a) il notevole quantitativo di sostanza ceduta, in un totale di oltre 1.600 occasioni; b) il rilevante lasso temporale nel quale l'attività illecita si era protratta, lungo vari anni; c) l'elevato numero di clienti che si erano riforniti dall'Orno, anche per centinaia di dosi all'anno; d) la diversità di sostanze cedute (cocaina, eroina, crack); e) l'aver commesso il reato anche quando si trovava agli arresti domiciliari, peraltro per un precedente episodio di spaccio; f) la disponibilità di ben sei telefoni cellulari. Una motivazione solida e rigorosa, dunque, con la quale la Corte di merito ha compiuto una valutazione complessiva della condotta, in tutti i profili oggettivi e soggettivi; una motivazione, ancora, alla quale il ricorso si oppone con affermazioni del tutto generiche, lamentando - con argomento di fatto, inammissibile in questa sede - che l'Orno non avrebbe avuto "alcuna organizzazione alle spalle", che avrebbe agito sempre da solo, in strada, "cedendo sempre e solo quantitativi oltremodo modici". 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del Lt. versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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