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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:188
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994C0085 - IT Avviso legale importante | 61994C0085 Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 giugno 1995. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], VZW (PIAGEME) E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - BELGIO. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - LINGUA. - [OSCURATO:PERSONA] C-85/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02955 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Nella presente causa la Corte è chiamata ad interpretare - per la seconda volta nell'ambito della stessa controversia - l'art. 30 del Trattato CE e l'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1)(in prosieguo: la «direttiva 79/112»).

I - Fatti e procedimento 2 Ai fatti di causa accennerò brevemente, atteso che sono già stati descritti nella relazione d'udienza nella causa Piageme e a. (2). 3 Le attrici nella causa principale, cioè il gruppo Piageme e le società SGGSEMF, Évian, Apollinaris e Vittel, che importano e distribuiscono acque minerali in Belgio, hanno citato dinanzi al Rechtbank van koophandel di Lovanio la società [OSCURATO:PERSONA] allegando che quest'ultima, che smercia acque minerali nella regione fiamminga, infrange la normativa belga in quanto le bottiglie che essa vende recano indicazioni vuoi in francese vuoi in tedesco, mentre in tale regione, ai sensi della normativa belga, le indicazioni devono essere formulate in lingua fiamminga.

Infatti, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, sostituito dall'art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, «le indicazioni previste dall'art. 2 nonché dalle normative speciali devono essere quanto meno formulate nella lingua o nelle lingue della regione linguistica in cui i prodotti alimentari vengono posti in vendita».

La convenuta ha dedotto a sua difesa che la norma in oggetto non è conforme al diritto comunitario, ed in particolare all'art. 30 del Trattato e all'art. 14 della direttiva 79/112. 4 Con ordinanza 5 dicembre 1989, il giudice di rinvio ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, attualmente art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, sia in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE e con l'art. 14 della direttiva 18 dicembre 1978, 79/112/CEE». 5 Sulla questione pregiudiziale la Corte si è pronunciata con sentenza 18 giugno 1991 (3), nella quale la questione pregiudiziale è stata riformulata.

La Corte ha infatti dichiarato che, con la questione pregiudiziale, il giudice belga a quo ha chiesto sostanzialmente se l'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva 79/112 ostino a che la normativa di uno Stato membro imponga l'uso della lingua della regione in cui i prodotti alimentari sono posti in vendita, precludendo l'eventuale impiego di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti nonché qualsiasi deroga, ogni qual volta l'informazione dell'acquirente venga altrimenti garantita. 6 Risolvendo la questione pregiudiziale, come sopra riformulata, la Corte con la citata sentenza ha dichiarato che gli art.. 30 del Trattato CEE e 14 della direttiva 79/112 «ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso esclusivo di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti». 7 Nel frattempo, il 15 febbraio 1990 le attrici nella causa principale hanno proposto appello avverso la citata ordinanza del Rechtbank van koophandel di Lovanio dinanzi allo Hof van beroep di Bruxelles, contestando il rinvio della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Dopo la pronuncia della citata sentenza della Corte, le appellanti hanno sostenuto che la risposta della Corte alla questione pregiudiziale, come riformulata, non depone con certezza nel senso dell'incompatibilità della norma controversa con il diritto comunitario, soprattutto perché, contrariamente a quanto pare ritenere la Corte nella citata sentenza, il legislatore belga non impone l'uso esclusivo della lingua o delle lingue della regione in cui il prodotto è distribuito.

Le appellanti sostengono inoltre che, anche se la disposizione controversa dovesse essere giudicata incompatibile con la normativa comunitaria, le indicazioni che compaiono sui prodotti di cui trattasi non sono formulate in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, né l'appellata ha specificato quali siano le altre misure adottate per garantire l'informazione degli acquirenti.

II - Le questioni pregiudiziali 8 Alla luce di quanto sopra, con sentenza 24 febbraio 1994 lo Hof van beroep di Bruxelles si è nuovamente rivolto alla Corte sottoponendole tre questioni pregiudiziali, volte sostanzialmente ad ottenere un chiarimento sulla soluzione fornita dalla Corte alla precedente questione pregiudiziale con la sentenza 18 giugno 1991.

Le nuove questioni pregiudiziali sono le seguenti (4): «1) Se l'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva 79/112/CEE, in considerazione di quanto è stabilito negli artt. 128 e 129 A del Trattato CE, dopo la loro modifica da parte del Trattato sull'Unione europea, si oppongano a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dai consumatori, renda obbligatorio l'uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto viene offerto, qualora al riguardo l'uso un'altra lingua non venga escluso. 2) Se, per accertare se una determinata indicazione su un'etichetta corrisponda al criterio della "lingua facilmente compresa" di cui all'art. 14 della direttiva, si debba tenere conto esclusivamente di tutte le indicazioni che compaiono sull'imballaggio nella loro reciproca connessione o debbano al riguardo essere presi in considerazione anche elementi da cui si possa ragionevolmente dedurre che i consumatori potevano acquisire familiarità con il prodotto, come ad esempio l'ampia diffusione del prodotto o la vasta campagna di informazione svolta. 3) Se l'"informazione dell'acquirente altrimenti garantita" di cui all'art. 14 della direttiva debba essere intesa nel senso che essa concettualmente possa e debba riguardare solo la comprensibilità dei dati su un'etichetta di una determinata specie di prodotto o se per essa sia sufficiente l'insieme del concreto contesto di vendita in cui un prodotto viene offerto all'acquisto, a condizione che le indicazioni di cui agli artt. 3 e 4, n. 2, della direttiva 79/112/CEE siano tutte presenti in una maniera facilmente comprensibile per il consumatore». 9 La prima delle tre questioni pregiudiziali solleva di nuovo la questione se gli artt. 30 del Trattato CEE e 14 della direttiva 79/112 ostino a norme quali l'art. 11 del regio decreto belga di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] van beroep di Bruxelles ritiene in proposito che la sentenza 18 giugno 1991 non risponda con precisione alla domanda sollevata dal giudice di primo grado, in quanto essa ha sì dichiarato che gli artt. 30 del Trattato e 14 della direttiva vietano disposizioni nazionali che impongano l'uso esclusivo di una lingua, ma non ha chiarito se dette norme debbano essere interpretate nel senso che ostano anche a disposizioni nazionali, come quella controversa, che pur imponendo l'uso della lingua di una regione non escludano tuttavia l'uso anche di altre lingue.

Si chiede quindi sostanzialmente nel caso di specie se, ai sensi delle citate disposizioni, il legislatore nazionale possa imporre nell'etichettatura dei prodotti l'uso obbligatorio, ma non esclusivo, della lingua ufficiale della regione in cui i prodotti sono venduti, allorché i consumatori di tale regione comprendano facilmente anche una o più altre lingue.

Come emerge dalla motivazione della sentenza di rinvio, la seconda questione verte sulla significato dell'espressione «lingua facilmente compresa» dall'acquirente.

Con la terza questione si chiede di precisare i criteri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nel caso concreto per determinare il significato dell'espressione «informazione (...) altrimenti garantita» che, ai sensi dell'art. 14 della direttiva, assicura all'acquirente un'informazione equivalente a quella fornita dalle indicazioni in una lingua che egli comprende facilmente.

III - Contesto normativo e giurisprudenziale 10 L'art. 14 della direttiva del Consiglio 79/112 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli artt. da 3 a 11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste all'art. 3 e all'art. 4, paragrafo

2. Tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita.

La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue». 11 Come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza 18 giugno 1991, la norma in esame dev'essere interpretata in modo da non discostarsi dalla finalità della direttiva, che - come risulta dai suoi primi tre `considerando' - consiste essenzialmente nell'eliminare le differenze esistenti tra le normative nazionali, le quali sono di ostacolo alla libera circolazione delle merci (5).

Occorre sottolineare inoltre che l'art. 14 non può, considerata d'altronde anche la ratio della direttiva, essere interpretato in modo da condurre ad una limitazione dei diritti che i singoli attingono direttamente dall'art. 30 del Trattato.

Pertanto, la soluzione della questione pregiudiziale sollevata deve fondarsi sulla giurisprudenza della Corte a proposito di quest'ultima norma. 12 La Corte ha dichiarato che l'art. 30 del Trattato vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da norme restrittive, vertenti sui requisiti di cui dette merci debbono essere in possesso (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, il condizionamento), anche se dette norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa giustificarsi con un obiettivo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

Qualora ricorra una giustificazione del genere, la disciplina di cui trattasi dev'essere comunque proporzionata alla finalità perseguita.

E' pertanto consentita l'applicazione di provvedimenti restrittivi che siano giustificati in quanto indispensabili al soddisfacimento di esigenze imperative, e sempre a condizione che i provvedimenti siano proporzionati alla finalità perseguita e che lo stesso obiettivo non possa essere conseguito con provvedimenti che intralciano in minor misura gli scambi comunitari (6). 13 Fa parte delle ragioni d'interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libera circolazione anche la tutela dei consumatori (7).

Va sottolineato in proposito che, con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, il rafforzamento della protezione dei consumatori costituisce oggi ancor di più uno dei settori d'azione della Comunità elencati dall'art. 3 del Trattato CE [v. in particolare l'art. 3, lett. s), del Trattato].

Inoltre, l'art. 129 A, aggiunto dal Trattato di Maastricht alla parte terza del Trattato CE, relativa alle politiche della Comunità, dispone che essa «contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori».

Questa tutela si traduce anzitutto nell'obbligo di informare i consumatori, in modo che questi pervengano alla scelta del prodotto che intendono acquistare conoscendone pienamente le peculiarità e caratteristiche.

E' ovviamente sottinteso che l'informazione dev'essere offerta in modo da rendere il suo contenuto comprensibile ai consumatori.

Questo imperativo di tutela acquista un significato particolarmente rilevante allorché si tratta di alimenti, atteso che eventuali carenze nell'informazione del consumatore possono metterne in pericolo la salute. 14 Nella sentenza 7 marzo 1990 (8), la Corte ha avuto modo di confermare lo stretto nesso esistente tra tutela e informazione del consumatore e di dichiarare che l'informazione dei consumatori va considerata una delle principali esigenze del diritto comunitario.

L'importanza fondamentale di questa esigenza è sottolineata dalla direttiva stessa, che nel suo sesto `considerando' precisa come «qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori». 15 E' evidente che l'uso di determinate denominazioni ed indicazioni sul prodotto - e soprattutto la lingua in cui esse sono espresse - ha per l'informazione del consumatore un'importanza particolare.

Tali indicazioni devono ovviamente essere espresse in una lingua che si suppone i consumatori comprendano.

E' incontestabile tuttavia che l'esigenza che le denominazioni ed indicazioni siano scritte in un modo determinato, come ad esempio nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui i prodotti sono distribuiti, quantunque non sia assolutamente esclusa l'importazione di prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, costituisce tuttavia un ostacolo al commercio intracomunitario, in quanto ne rende più difficile la vendita, soprattutto quando di tratti di importazioni parallele.

I prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero infatti essere muniti di etichette diverse, il che comporterebbe spese di condizionamento e di presentazione supplementari (9).

Un'imposizione del genere dev'essere pertanto ritenuta non conforme all'art. 30 del Trattato, salvo che si giustifichi per ragioni d'interesse generale attinenti alla tutela del consumatore.

La Corte ha avuto modo di precisare in proposito che le esigenze di tutela del consumatore atte a giustificare l'eventuale obbligo di apporre determinate diciture non sussistono nel caso in cui le indicazioni che compaiono sull'etichetta originale del prodotto abbiano un contenuto informativo che comprenda indicazioni equivalenti a quelle prescritte dallo Stato importatore e comprensibili per i consumatori di tale Stato (10). 16 Nell'interpretare la direttiva, ed in particolare il suo art. 14, si devono pertanto prendere in considerazione entrambe le esigenze, vale a dire quella di garantire un'informazione corretta e una tutela sufficiente dei consumatori, e contemporaneamente quella di una circolazione delle merci priva di ostacoli.

Occorre in proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 15, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla direttiva applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari.

IV - Soluzione delle questioni pregiudiziali 17 Di conseguenza, conformemente a quanto sin qui esposto, ai fini della soluzione delle questioni pregiudiziali occorre contemperare l'interesse a conseguire l'obiettivo che la norma in discussione si prefigge - vale a dire l'informazione e la tutela dei consumatori - con l'interesse a garantire la libera circolazione delle merci.

Così impone d'altronde anche il principio di proporzionalità. 18 La prima questione pregiudiziale è già stata sostanzialmente risolta dalla Corte con la citata sentenza 18 giugno 1991.

In tale sentenza la Corte ha sottolineato che l'art. 14 si limita, semplicemente, a prescrivere una lingua facilmente compresa dall'acquirente, disponendo, peraltro, che l'ingresso dei prodotti alimentari nel territorio di uno Stato membro può venire autorizzato pur quando le pertinenti indicazioni non figurino in una lingua facilmente compresa, qualora «l'informazione dell'acquirente (...) venga altrimenti garantita».

In altre parole, secondo la Corte l'imposizione di un obbligo più rigoroso di quello previsto dall'art. 14, come in ipotesi l'uso esclusivo della lingua della regione in cui il prodotto è distribuito, e, d'altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l'informazione del consumatore, trascendono quanto prescritto dall'art. 14.

La Corte ha aggiunto che l'obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integra gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato. 19 Ritengo che queste statuizioni non siano influenzate dal fatto che la norma nazionale de qua si limiti a imporre l'uso della lingua della regione, senza tuttavia escludere parallelamente l'uso di altre lingue.

Sicuramente l'uso della lingua dello Stato o della regione in cui i prodotti sono messi in vendita costituisce un mezzo d'informazione appropriato, e conseguentemente uno strumento di tutela dei consumatori.

Tale lingua è quella che pare più facilmente comprensibile da parte degli acquirenti, consentendo loro di capire facilmente le indicazioni che compaiono sul prodotto. 20 [OSCURATO:PERSONA] europeo, con una risoluzione adottata nel 1992, sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno, aveva tra l'altro dichiarato che «un'autentica tutela del consumatore potrà aversi solo se questi potrà disporre in qualsiasi momento di tutte le informazioni nella propria lingua» (11).

Ciò vale però soprattutto per i paesi e le regioni in cui si parla una sola lingua.

In un caso del genere, e fatta salva la possibilità di informare l'acquirente altrimenti, è necessario che l'informazione sul prodotto sia fornita nella lingua del paese o della regione in cui esso è distribuito, che nel caso di specie è, per definizione, anche l'unica compresa dai consumatori.

Pertanto, il divieto di distribuire merci che non recano diciture in tale lingua può essere considerato compatibile con l'art. 30 del Trattato e all'art. 14 della direttiva. 21 Lo stesso non vale tuttavia nelle regioni in cui gli acquirenti comprendono facilmente più di una lingua, come ad esempio nei paesi che hanno una tradizione di multilinguismo.

In un caso del genere, è sufficiente che le indicazioni sul prodotto siano formulate in una di queste lingue. 22 A questo punto occorre sottolineare che l'art. 14, n. 2, della direttiva 79/112, non intende imporre l'uso di una lingua particolare.

Il suo obiettivo è di eliminare le difficoltà di comprensione da parte del consumatore del contenuto delle indicazioni che compaiono sul prodotto, al fine di garantirgli un'informazione completa e corretta.

Si ha naturalmente questa informazione allorché le indicazioni che compaiono sul prodotto sono scritte in una delle lingue facilmente comprese nella regione. 23 L'obbligo di formulare tali indicazioni in una di queste diverse lingue, che può essere qualificata come lingua ufficiale della regione, benché non sia parallelamente esclusa la possibilità di apporre tali diciture anche nella o nelle altre lingue facilmente comprese nella regione, eccede quanto previsto dalla direttiva.

Un provvedimento del genere creerebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle merci, soprattutto di quelle provenienti da altri paesi o regioni della Comunità in cui si parla e si usa una delle altre lingue della regione di cui trattasi.

Una misura siffatta si tradurrebbe sostanzialmente nel divieto, per quella determinata regione, di distribuire prodotti recanti indicazioni in un'altra lingua, facilmente compresa dagli acquirenti.

Tale risultato non sarebbe certamente giustificabile sulla scorta di ragioni di tutela dei consumatori, e sarebbe di conseguenza in contrasto tanto con l'art. 30 del Trattato CE quanto con l'art. 14 della direttiva 79/112. 24 La prima questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere pertanto risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato CE e l'art. 14 della direttiva 79/112/CEE ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso obbligatorio di una lingua determinata nell'etichettatura dei prodotti alimentari, quand'anche tale normativa non escluda il contestuale utilizzo di altre lingue facilmente comprese. 25 La seconda questione pregiudiziale verte sulla nozione di «lingua facilmente compresa dagli acquirenti». 26 Occorre sottolineare anzitutto che, oltre che nella direttiva 79/112, vincoli linguistici relativi all'obbligo di informare il consumatore su determinati prodotti compaiono anche in altre norme comunitarie.

In taluni casi è lo stesso testo comunitario, in tutte le lingue ufficiali, ad elencare le denominazioni o le informazioni che determinati prodotti devono recare.

Questo è il metodo seguito nella direttiva della Commissione 14 maggio 1991, 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (12), che all'art. 7 indica, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, la denominazione di vendita vigente per i prodotti di cui trattasi.

Altre norme comunitarie prevedono che le informazioni possano o debbano essere fornite nella o nelle lingue ufficiali del paese in cui il prodotto è distribuito.

E' questo il caso: - della direttiva del Consiglio 3 maggio 1988, 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (13), e - della direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/27/CEE, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (14). 27 Nel caso della direttiva 79/112 il legislatore comunitario, contemperando le esigenze della libera circolazione con quelle di tutela dei consumatori, non ha adottato il criterio formale della lingua ufficiale dello Stato o della regione in cui i prodotti sono distribuiti, bensì il criterio sostanziale della lingua facilmente compresa dal consumatore. 28 Ritengo che tale nozione designi quella lingua che consente al consumatore di comprendere immediatamente il preciso significato delle indicazioni che compaiono sul prodotto, senza rischio di equivoco sul concreto contenuto delle indicazioni sull'etichetta.

La lingua o eventualmente le lingue dello Stato o della regione di distribuzione dei prodotti alimentari è in realtà quella che garantisce la buona comprensione dell'etichettatura da parte del consumatore.

Questa interpretazione è stata d'altronde accolta anche dalla Corte nella citata sentenza Meyhui, in cui è stato sottolineato come «il fatto che i consumatori di uno Stato membro in cui vengono smerciati i prodotti siano informati nella lingua o nelle lingue di detto Stato costituisce pertanto un mezzo di tutela adeguato.

Si deve rilevare in proposito che l'ipotesi prospettata dal giudice nazionale, secondo cui un'altra lingua sarebbe di più facile comprensione da parte dell'acquirente, è del tutto marginale» (punto 19). 29 Non è escluso tuttavia che determinati termini o espressioni, benché in lingua straniera, siano di fatto facilmente compresi, a causa della familiarità dei consumatori con gli stessi.

In un'ipotesi del genere si deve ritenere che i termini e le espressioni di cui trattasi rientrino nella nozione di lingua facilmente compresa, in quanto ciò che importa nel contesto dell'art. 14 della direttiva 79/112 non è l'uso di una lingua determinata bensì la comprensibilità del concreto contenuto delle indicazioni sull'etichetta. 30 Al contrario, non credo che la nozione in oggetto ricomprenda i casi in cui il contenuto delle indicazioni sull'etichetta sia comprensibile per il consumatore in via indiretta, come ad esempio a seguito del confronto con altre confezioni dello stesso prodotto o di una campagna pubblicitaria su vasta scala.

Questo tipo di comprensione indiretta delle indicazioni sui prodotti alimentari non garantisce al consumatore una tutela adeguata, non escludendo la possibilità di equivoci da parte dell'acquirente per carenza di informazione. 31 La terza questione pregiudiziale riguarda la nozione di «informazione dell'acquirente altrimenti garantita».

Il relativo passaggio dell'art. 14, n. 2, è formulato in termini generici [«(...)a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita»], talché non ne risultano limitati i mezzi utilizzabili per assicurare l'informazione dell'acquirente.

L'art. 14 non indica quali siano queste altre eventuali modalità. 32 Alla luce della finalità di questa norma della direttiva, ritengo che per informazione dell'acquirente «altrimenti garantita», cui fa riferimento la norma in oggetto, si intendano quei mezzi d'informazione strettamente connessi con un determinato prodotto che garantiscono, all'atto della vendita, l'informazione completa e corretta del consumatore in maniera immediatamente comprensibile da quest'ultimo.

Un'efficace tutela del consumatore postula infatti che all'atto dell'acquisto egli sia pienamente edotto sulle particolarità e caratteristiche del prodotto, il che presuppone che egli possa conoscere immediatamente il contenuto esatto delle informazioni che vi compaiono.

Ciò accade ad esempio allorché, anziché vocaboli ed espressioni, l'etichetta del prodotto rechi riproduzioni, figure o simboli facilmente intelligibili, atti a garantire una sufficiente informazione dell'acquirente. 33 Si deve in ogni caso sottolineare che spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari per giudicare, in ciascuna singola fattispecie, in quale misura le indicazioni che compaiono sul prodotto siano formulate in una lingua facilmente compresa dal consumatore, e se gli altri mezzi di informazione scelti garantiscano effettivamente un'informazione chiara, completa e corretta del consumatore all'atto dell'acquisto.

V - Conclusione 34 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dal giudice di rinvio nel modo seguente: 1) L'art. 30 del Trattato CE e l'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso obbligatorio di una lingua determinata nell'etichettatura dei prodotti alimentari, quand'anche tale normativa non escluda la contestuale formulazione delle indicazioni su tali prodotti in altre lingue, anch'esse facilmente comprese dagli acquirenti. 2) Ai sensi dell'art. 14, n. 2, della direttiva 79/112/CEE, la formulazione dell'etichettatura sui prodotti alimentari in una lingua nonché l'informazione dei consumatori con altri mezzi presuppongono che l'uso di tale lingua o di tali altri mezzi di informazione consenta agli acquirenti di comprendere immediatamente, senza rischio di equivoci, l'esatto contenuto delle indicazioni che compaiono sui prodotti, garantendo così l'informazione completa e corretta dell'acquirente all'atto dell'acquisto dei prodotti. 3) Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari per giudicare, in ciascuna singola fattispecie, in quale misura le indicazioni che compaiono sul prodotto siano formulate in una lingua facilmente compresa dal consumatore e se gli altri mezzi d'informazione scelti garantiscano effettivamente un'informazione chiara, completa e corretta all'atto dell'acquisto. (1) - GU 1979, L 33, pag.

1. (2) - Sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89 (Racc. pag.

I-2971). (3) - Citata, nota

2. (4) - GU 1994, C 120, pag.

14. Si rilevi che le questioni, nell'originale olandese della domanda di pronuncia pregiudiziale, fanno riferimento a una direttiva 78/112/CEE, ma è certo che si tratti della direttiva 79/112/CEE. (5) - Punto 15 della sentenza. (6) - V., tra l'altro, sentenze 2 febbraio 1994, causa C-315/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-317, punto 13); 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. 6097, punto 15); 13 dicembre 1990, causa C-238/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-4827, punti 11 e 12), e 20 febbraio 1979, causa 120/78, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 649). (7) -

V. le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate. (8) - [OSCURATO:PERSONA]362/88, GP-INNO-BM (Racc. pag.

I-667). (9) - V., nella giurisprudenza più recente, sentenza 9 agosto 1994, causa C-51/93, Meyhui (Racc. pag.

I-3879). (10) - V., in particolare, sentenze 22 giugno 1982, causa 220/81, Robertson e a. (Racc. pag. 2349, punti 11, 12 e 13), e 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje (Racc. pag. 3839, punti 10, 11 e 12). (11) - GU C 94, pag. 217, ventiduesimo `considerando'. (12) - GU L 175, pag.

35. (13) - GU L 187, pag.

1. L'art. 11, n. 5, della direttiva dispone che :«l'allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l'uso che debbono essere date per determinati giocattoli. [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che queste avvertenze o indicazioni, talune di esse, nonché le informazioni di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato, nella(e) lingua(e) nazionale(i)». (14) - GU L 113, pag.

8. L'art. 8 della direttiva prevede che: «Il foglietto illustrativo deve essere redatto in termini chiari e comprensibili per i pazienti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui il prodotto è immesso sul mercato in modo da essere facilmente leggibile.

Questa disposizione non osta a che il foglietto illustrativo sia redatto in diverse lingue, a condizione che siano riportate le stesse informazioni in tutte le lingue utilizzate».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994C0085 - IT Avviso legale importante | 61994C0085 Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 giugno 1995. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], VZW (PIAGEME) E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - BELGIO. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - LINGUA. - [OSCURATO:PERSONA] C-85/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02955 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Nella presente causa la Corte è chiamata ad interpretare - per la seconda volta nell'ambito della stessa controversia - l'art. 30 del Trattato CE e l'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1)(in prosieguo: la «direttiva 79/112»). I - Fatti e procedimento 2 Ai fatti di causa accennerò brevemente, atteso che sono già stati descritti nella relazione d'udienza nella causa Piageme e a. (2). 3 Le attrici nella causa principale, cioè il gruppo Piageme e le società SGGSEMF, Évian, Apollinaris e Vittel, che importano e distribuiscono acque minerali in Belgio, hanno citato dinanzi al Rechtbank van koophandel di Lovanio la società [OSCURATO:PERSONA] allegando che quest'ultima, che smercia acque minerali nella regione fiamminga, infrange la normativa belga in quanto le bottiglie che essa vende recano indicazioni vuoi in francese vuoi in tedesco, mentre in tale regione, ai sensi della normativa belga, le indicazioni devono essere formulate in lingua fiamminga. Infatti, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, sostituito dall'art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, «le indicazioni previste dall'art. 2 nonché dalle normative speciali devono essere quanto meno formulate nella lingua o nelle lingue della regione linguistica in cui i prodotti alimentari vengono posti in vendita». La convenuta ha dedotto a sua difesa che la norma in oggetto non è conforme al diritto comunitario, ed in particolare all'art. 30 del Trattato e all'art. 14 della direttiva 79/112. 4 Con ordinanza 5 dicembre 1989, il giudice di rinvio ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, attualmente art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, sia in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE e con l'art. 14 della direttiva 18 dicembre 1978, 79/112/CEE». 5 Sulla questione pregiudiziale la Corte si è pronunciata con sentenza 18 giugno 1991 (3), nella quale la questione pregiudiziale è stata riformulata. La Corte ha infatti dichiarato che, con la questione pregiudiziale, il giudice belga a quo ha chiesto sostanzialmente se l'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva 79/112 ostino a che la normativa di uno Stato membro imponga l'uso della lingua della regione in cui i prodotti alimentari sono posti in vendita, precludendo l'eventuale impiego di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti nonché qualsiasi deroga, ogni qual volta l'informazione dell'acquirente venga altrimenti garantita. 6 Risolvendo la questione pregiudiziale, come sopra riformulata, la Corte con la citata sentenza ha dichiarato che gli art.. 30 del Trattato CEE e 14 della direttiva 79/112 «ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso esclusivo di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti». 7 Nel frattempo, il 15 febbraio 1990 le attrici nella causa principale hanno proposto appello avverso la citata ordinanza del Rechtbank van koophandel di Lovanio dinanzi allo Hof van beroep di Bruxelles, contestando il rinvio della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Dopo la pronuncia della citata sentenza della Corte, le appellanti hanno sostenuto che la risposta della Corte alla questione pregiudiziale, come riformulata, non depone con certezza nel senso dell'incompatibilità della norma controversa con il diritto comunitario, soprattutto perché, contrariamente a quanto pare ritenere la Corte nella citata sentenza, il legislatore belga non impone l'uso esclusivo della lingua o delle lingue della regione in cui il prodotto è distribuito. Le appellanti sostengono inoltre che, anche se la disposizione controversa dovesse essere giudicata incompatibile con la normativa comunitaria, le indicazioni che compaiono sui prodotti di cui trattasi non sono formulate in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, né l'appellata ha specificato quali siano le altre misure adottate per garantire l'informazione degli acquirenti. II - Le questioni pregiudiziali 8 Alla luce di quanto sopra, con sentenza 24 febbraio 1994 lo Hof van beroep di Bruxelles si è nuovamente rivolto alla Corte sottoponendole tre questioni pregiudiziali, volte sostanzialmente ad ottenere un chiarimento sulla soluzione fornita dalla Corte alla precedente questione pregiudiziale con la sentenza 18 giugno 1991. Le nuove questioni pregiudiziali sono le seguenti (4): «1) Se l'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva 79/112/CEE, in considerazione di quanto è stabilito negli artt. 128 e 129 A del Trattato CE, dopo la loro modifica da parte del Trattato sull'Unione europea, si oppongano a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dai consumatori, renda obbligatorio l'uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto viene offerto, qualora al riguardo l'uso un'altra lingua non venga escluso. 2) Se, per accertare se una determinata indicazione su un'etichetta corrisponda al criterio della "lingua facilmente compresa" di cui all'art. 14 della direttiva, si debba tenere conto esclusivamente di tutte le indicazioni che compaiono sull'imballaggio nella loro reciproca connessione o debbano al riguardo essere presi in considerazione anche elementi da cui si possa ragionevolmente dedurre che i consumatori potevano acquisire familiarità con il prodotto, come ad esempio l'ampia diffusione del prodotto o la vasta campagna di informazione svolta. 3) Se l'"informazione dell'acquirente altrimenti garantita" di cui all'art. 14 della direttiva debba essere intesa nel senso che essa concettualmente possa e debba riguardare solo la comprensibilità dei dati su un'etichetta di una determinata specie di prodotto o se per essa sia sufficiente l'insieme del concreto contesto di vendita in cui un prodotto viene offerto all'acquisto, a condizione che le indicazioni di cui agli artt. 3 e 4, n. 2, della direttiva 79/112/CEE siano tutte presenti in una maniera facilmente comprensibile per il consumatore». 9 La prima delle tre questioni pregiudiziali solleva di nuovo la questione se gli artt. 30 del Trattato CEE e 14 della direttiva 79/112 ostino a norme quali l'art. 11 del regio decreto belga di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] van beroep di Bruxelles ritiene in proposito che la sentenza 18 giugno 1991 non risponda con precisione alla domanda sollevata dal giudice di primo grado, in quanto essa ha sì dichiarato che gli artt. 30 del Trattato e 14 della direttiva vietano disposizioni nazionali che impongano l'uso esclusivo di una lingua, ma non ha chiarito se dette norme debbano essere interpretate nel senso che ostano anche a disposizioni nazionali, come quella controversa, che pur imponendo l'uso della lingua di una regione non escludano tuttavia l'uso anche di altre lingue. Si chiede quindi sostanzialmente nel caso di specie se, ai sensi delle citate disposizioni, il legislatore nazionale possa imporre nell'etichettatura dei prodotti l'uso obbligatorio, ma non esclusivo, della lingua ufficiale della regione in cui i prodotti sono venduti, allorché i consumatori di tale regione comprendano facilmente anche una o più altre lingue. Come emerge dalla motivazione della sentenza di rinvio, la seconda questione verte sulla significato dell'espressione «lingua facilmente compresa» dall'acquirente. Con la terza questione si chiede di precisare i criteri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nel caso concreto per determinare il significato dell'espressione «informazione (...) altrimenti garantita» che, ai sensi dell'art. 14 della direttiva, assicura all'acquirente un'informazione equivalente a quella fornita dalle indicazioni in una lingua che egli comprende facilmente. III - Contesto normativo e giurisprudenziale 10 L'art. 14 della direttiva del Consiglio 79/112 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli artt. da 3 a 11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste all'art. 3 e all'art. 4, paragrafo 2. Tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue». 11 Come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza 18 giugno 1991, la norma in esame dev'essere interpretata in modo da non discostarsi dalla finalità della direttiva, che - come risulta dai suoi primi tre `considerando' - consiste essenzialmente nell'eliminare le differenze esistenti tra le normative nazionali, le quali sono di ostacolo alla libera circolazione delle merci (5). Occorre sottolineare inoltre che l'art. 14 non può, considerata d'altronde anche la ratio della direttiva, essere interpretato in modo da condurre ad una limitazione dei diritti che i singoli attingono direttamente dall'art. 30 del Trattato. Pertanto, la soluzione della questione pregiudiziale sollevata deve fondarsi sulla giurisprudenza della Corte a proposito di quest'ultima norma. 12 La Corte ha dichiarato che l'art. 30 del Trattato vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da norme restrittive, vertenti sui requisiti di cui dette merci debbono essere in possesso (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, il condizionamento), anche se dette norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa giustificarsi con un obiettivo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci. Qualora ricorra una giustificazione del genere, la disciplina di cui trattasi dev'essere comunque proporzionata alla finalità perseguita. E' pertanto consentita l'applicazione di provvedimenti restrittivi che siano giustificati in quanto indispensabili al soddisfacimento di esigenze imperative, e sempre a condizione che i provvedimenti siano proporzionati alla finalità perseguita e che lo stesso obiettivo non possa essere conseguito con provvedimenti che intralciano in minor misura gli scambi comunitari (6). 13 Fa parte delle ragioni d'interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libera circolazione anche la tutela dei consumatori (7). Va sottolineato in proposito che, con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, il rafforzamento della protezione dei consumatori costituisce oggi ancor di più uno dei settori d'azione della Comunità elencati dall'art. 3 del Trattato CE [v. in particolare l'art. 3, lett. s), del Trattato]. Inoltre, l'art. 129 A, aggiunto dal Trattato di Maastricht alla parte terza del Trattato CE, relativa alle politiche della Comunità, dispone che essa «contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori». Questa tutela si traduce anzitutto nell'obbligo di informare i consumatori, in modo che questi pervengano alla scelta del prodotto che intendono acquistare conoscendone pienamente le peculiarità e caratteristiche. E' ovviamente sottinteso che l'informazione dev'essere offerta in modo da rendere il suo contenuto comprensibile ai consumatori. Questo imperativo di tutela acquista un significato particolarmente rilevante allorché si tratta di alimenti, atteso che eventuali carenze nell'informazione del consumatore possono metterne in pericolo la salute. 14 Nella sentenza 7 marzo 1990 (8), la Corte ha avuto modo di confermare lo stretto nesso esistente tra tutela e informazione del consumatore e di dichiarare che l'informazione dei consumatori va considerata una delle principali esigenze del diritto comunitario. L'importanza fondamentale di questa esigenza è sottolineata dalla direttiva stessa, che nel suo sesto `considerando' precisa come «qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori». 15 E' evidente che l'uso di determinate denominazioni ed indicazioni sul prodotto - e soprattutto la lingua in cui esse sono espresse - ha per l'informazione del consumatore un'importanza particolare. Tali indicazioni devono ovviamente essere espresse in una lingua che si suppone i consumatori comprendano. E' incontestabile tuttavia che l'esigenza che le denominazioni ed indicazioni siano scritte in un modo determinato, come ad esempio nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui i prodotti sono distribuiti, quantunque non sia assolutamente esclusa l'importazione di prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, costituisce tuttavia un ostacolo al commercio intracomunitario, in quanto ne rende più difficile la vendita, soprattutto quando di tratti di importazioni parallele. I prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero infatti essere muniti di etichette diverse, il che comporterebbe spese di condizionamento e di presentazione supplementari (9). Un'imposizione del genere dev'essere pertanto ritenuta non conforme all'art. 30 del Trattato, salvo che si giustifichi per ragioni d'interesse generale attinenti alla tutela del consumatore. La Corte ha avuto modo di precisare in proposito che le esigenze di tutela del consumatore atte a giustificare l'eventuale obbligo di apporre determinate diciture non sussistono nel caso in cui le indicazioni che compaiono sull'etichetta originale del prodotto abbiano un contenuto informativo che comprenda indicazioni equivalenti a quelle prescritte dallo Stato importatore e comprensibili per i consumatori di tale Stato (10). 16 Nell'interpretare la direttiva, ed in particolare il suo art. 14, si devono pertanto prendere in considerazione entrambe le esigenze, vale a dire quella di garantire un'informazione corretta e una tutela sufficiente dei consumatori, e contemporaneamente quella di una circolazione delle merci priva di ostacoli. Occorre in proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 15, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla direttiva applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari. IV - Soluzione delle questioni pregiudiziali 17 Di conseguenza, conformemente a quanto sin qui esposto, ai fini della soluzione delle questioni pregiudiziali occorre contemperare l'interesse a conseguire l'obiettivo che la norma in discussione si prefigge - vale a dire l'informazione e la tutela dei consumatori - con l'interesse a garantire la libera circolazione delle merci. Così impone d'altronde anche il principio di proporzionalità. 18 La prima questione pregiudiziale è già stata sostanzialmente risolta dalla Corte con la citata sentenza 18 giugno 1991. In tale sentenza la Corte ha sottolineato che l'art. 14 si limita, semplicemente, a prescrivere una lingua facilmente compresa dall'acquirente, disponendo, peraltro, che l'ingresso dei prodotti alimentari nel territorio di uno Stato membro può venire autorizzato pur quando le pertinenti indicazioni non figurino in una lingua facilmente compresa, qualora «l'informazione dell'acquirente (...) venga altrimenti garantita». In altre parole, secondo la Corte l'imposizione di un obbligo più rigoroso di quello previsto dall'art. 14, come in ipotesi l'uso esclusivo della lingua della regione in cui il prodotto è distribuito, e, d'altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l'informazione del consumatore, trascendono quanto prescritto dall'art. 14. La Corte ha aggiunto che l'obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integra gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato. 19 Ritengo che queste statuizioni non siano influenzate dal fatto che la norma nazionale de qua si limiti a imporre l'uso della lingua della regione, senza tuttavia escludere parallelamente l'uso di altre lingue. Sicuramente l'uso della lingua dello Stato o della regione in cui i prodotti sono messi in vendita costituisce un mezzo d'informazione appropriato, e conseguentemente uno strumento di tutela dei consumatori. Tale lingua è quella che pare più facilmente comprensibile da parte degli acquirenti, consentendo loro di capire facilmente le indicazioni che compaiono sul prodotto. 20 [OSCURATO:PERSONA] europeo, con una risoluzione adottata nel 1992, sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno, aveva tra l'altro dichiarato che «un'autentica tutela del consumatore potrà aversi solo se questi potrà disporre in qualsiasi momento di tutte le informazioni nella propria lingua» (11). Ciò vale però soprattutto per i paesi e le regioni in cui si parla una sola lingua. In un caso del genere, e fatta salva la possibilità di informare l'acquirente altrimenti, è necessario che l'informazione sul prodotto sia fornita nella lingua del paese o della regione in cui esso è distribuito, che nel caso di specie è, per definizione, anche l'unica compresa dai consumatori. Pertanto, il divieto di distribuire merci che non recano diciture in tale lingua può essere considerato compatibile con l'art. 30 del Trattato e all'art. 14 della direttiva. 21 Lo stesso non vale tuttavia nelle regioni in cui gli acquirenti comprendono facilmente più di una lingua, come ad esempio nei paesi che hanno una tradizione di multilinguismo. In un caso del genere, è sufficiente che le indicazioni sul prodotto siano formulate in una di queste lingue. 22 A questo punto occorre sottolineare che l'art. 14, n. 2, della direttiva 79/112, non intende imporre l'uso di una lingua particolare. Il suo obiettivo è di eliminare le difficoltà di comprensione da parte del consumatore del contenuto delle indicazioni che compaiono sul prodotto, al fine di garantirgli un'informazione completa e corretta. Si ha naturalmente questa informazione allorché le indicazioni che compaiono sul prodotto sono scritte in una delle lingue facilmente comprese nella regione. 23 L'obbligo di formulare tali indicazioni in una di queste diverse lingue, che può essere qualificata come lingua ufficiale della regione, benché non sia parallelamente esclusa la possibilità di apporre tali diciture anche nella o nelle altre lingue facilmente comprese nella regione, eccede quanto previsto dalla direttiva. Un provvedimento del genere creerebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle merci, soprattutto di quelle provenienti da altri paesi o regioni della Comunità in cui si parla e si usa una delle altre lingue della regione di cui trattasi. Una misura siffatta si tradurrebbe sostanzialmente nel divieto, per quella determinata regione, di distribuire prodotti recanti indicazioni in un'altra lingua, facilmente compresa dagli acquirenti. Tale risultato non sarebbe certamente giustificabile sulla scorta di ragioni di tutela dei consumatori, e sarebbe di conseguenza in contrasto tanto con l'art. 30 del Trattato CE quanto con l'art. 14 della direttiva 79/112. 24 La prima questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere pertanto risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato CE e l'art. 14 della direttiva 79/112/CEE ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso obbligatorio di una lingua determinata nell'etichettatura dei prodotti alimentari, quand'anche tale normativa non escluda il contestuale utilizzo di altre lingue facilmente comprese. 25 La seconda questione pregiudiziale verte sulla nozione di «lingua facilmente compresa dagli acquirenti». 26 Occorre sottolineare anzitutto che, oltre che nella direttiva 79/112, vincoli linguistici relativi all'obbligo di informare il consumatore su determinati prodotti compaiono anche in altre norme comunitarie. In taluni casi è lo stesso testo comunitario, in tutte le lingue ufficiali, ad elencare le denominazioni o le informazioni che determinati prodotti devono recare. Questo è il metodo seguito nella direttiva della Commissione 14 maggio 1991, 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (12), che all'art. 7 indica, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, la denominazione di vendita vigente per i prodotti di cui trattasi. Altre norme comunitarie prevedono che le informazioni possano o debbano essere fornite nella o nelle lingue ufficiali del paese in cui il prodotto è distribuito. E' questo il caso: - della direttiva del Consiglio 3 maggio 1988, 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (13), e - della direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/27/CEE, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (14). 27 Nel caso della direttiva 79/112 il legislatore comunitario, contemperando le esigenze della libera circolazione con quelle di tutela dei consumatori, non ha adottato il criterio formale della lingua ufficiale dello Stato o della regione in cui i prodotti sono distribuiti, bensì il criterio sostanziale della lingua facilmente compresa dal consumatore. 28 Ritengo che tale nozione designi quella lingua che consente al consumatore di comprendere immediatamente il preciso significato delle indicazioni che compaiono sul prodotto, senza rischio di equivoco sul concreto contenuto delle indicazioni sull'etichetta. La lingua o eventualmente le lingue dello Stato o della regione di distribuzione dei prodotti alimentari è in realtà quella che garantisce la buona comprensione dell'etichettatura da parte del consumatore. Questa interpretazione è stata d'altronde accolta anche dalla Corte nella citata sentenza Meyhui, in cui è stato sottolineato come «il fatto che i consumatori di uno Stato membro in cui vengono smerciati i prodotti siano informati nella lingua o nelle lingue di detto Stato costituisce pertanto un mezzo di tutela adeguato. Si deve rilevare in proposito che l'ipotesi prospettata dal giudice nazionale, secondo cui un'altra lingua sarebbe di più facile comprensione da parte dell'acquirente, è del tutto marginale» (punto 19). 29 Non è escluso tuttavia che determinati termini o espressioni, benché in lingua straniera, siano di fatto facilmente compresi, a causa della familiarità dei consumatori con gli stessi. In un'ipotesi del genere si deve ritenere che i termini e le espressioni di cui trattasi rientrino nella nozione di lingua facilmente compresa, in quanto ciò che importa nel contesto dell'art. 14 della direttiva 79/112 non è l'uso di una lingua determinata bensì la comprensibilità del concreto contenuto delle indicazioni sull'etichetta. 30 Al contrario, non credo che la nozione in oggetto ricomprenda i casi in cui il contenuto delle indicazioni sull'etichetta sia comprensibile per il consumatore in via indiretta, come ad esempio a seguito del confronto con altre confezioni dello stesso prodotto o di una campagna pubblicitaria su vasta scala. Questo tipo di comprensione indiretta delle indicazioni sui prodotti alimentari non garantisce al consumatore una tutela adeguata, non escludendo la possibilità di equivoci da parte dell'acquirente per carenza di informazione. 31 La terza questione pregiudiziale riguarda la nozione di «informazione dell'acquirente altrimenti garantita». Il relativo passaggio dell'art. 14, n. 2, è formulato in termini generici [«(...)a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita»], talché non ne risultano limitati i mezzi utilizzabili per assicurare l'informazione dell'acquirente. L'art. 14 non indica quali siano queste altre eventuali modalità. 32 Alla luce della finalità di questa norma della direttiva, ritengo che per informazione dell'acquirente «altrimenti garantita», cui fa riferimento la norma in oggetto, si intendano quei mezzi d'informazione strettamente connessi con un determinato prodotto che garantiscono, all'atto della vendita, l'informazione completa e corretta del consumatore in maniera immediatamente comprensibile da quest'ultimo. Un'efficace tutela del consumatore postula infatti che all'atto dell'acquisto egli sia pienamente edotto sulle particolarità e caratteristiche del prodotto, il che presuppone che egli possa conoscere immediatamente il contenuto esatto delle informazioni che vi compaiono. Ciò accade ad esempio allorché, anziché vocaboli ed espressioni, l'etichetta del prodotto rechi riproduzioni, figure o simboli facilmente intelligibili, atti a garantire una sufficiente informazione dell'acquirente. 33 Si deve in ogni caso sottolineare che spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari per giudicare, in ciascuna singola fattispecie, in quale misura le indicazioni che compaiono sul prodotto siano formulate in una lingua facilmente compresa dal consumatore, e se gli altri mezzi di informazione scelti garantiscano effettivamente un'informazione chiara, completa e corretta del consumatore all'atto dell'acquisto. V - Conclusione 34 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dal giudice di rinvio nel modo seguente: 1) L'art. 30 del Trattato CE e l'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso obbligatorio di una lingua determinata nell'etichettatura dei prodotti alimentari, quand'anche tale normativa non escluda la contestuale formulazione delle indicazioni su tali prodotti in altre lingue, anch'esse facilmente comprese dagli acquirenti. 2) Ai sensi dell'art. 14, n. 2, della direttiva 79/112/CEE, la formulazione dell'etichettatura sui prodotti alimentari in una lingua nonché l'informazione dei consumatori con altri mezzi presuppongono che l'uso di tale lingua o di tali altri mezzi di informazione consenta agli acquirenti di comprendere immediatamente, senza rischio di equivoci, l'esatto contenuto delle indicazioni che compaiono sui prodotti, garantendo così l'informazione completa e corretta dell'acquirente all'atto dell'acquisto dei prodotti. 3) Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari per giudicare, in ciascuna singola fattispecie, in quale misura le indicazioni che compaiono sul prodotto siano formulate in una lingua facilmente compresa dal consumatore e se gli altri mezzi d'informazione scelti garantiscano effettivamente un'informazione chiara, completa e corretta all'atto dell'acquisto. (1) - GU 1979, L 33, pag. 1. (2) - Sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89 (Racc. pag. I-2971). (3) - Citata, nota 2. (4) - GU 1994, C 120, pag. 14. Si rilevi che le questioni, nell'originale olandese della domanda di pronuncia pregiudiziale, fanno riferimento a una direttiva 78/112/CEE, ma è certo che si tratti della direttiva 79/112/CEE. (5) - Punto 15 della sentenza. (6) - V., tra l'altro, sentenze 2 febbraio 1994, causa C-315/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-317, punto 13); 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. 6097, punto 15); 13 dicembre 1990, causa C-238/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4827, punti 11 e 12), e 20 febbraio 1979, causa 120/78, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 649). (7) - V. le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate. (8) - [OSCURATO:PERSONA]362/88, GP-INNO-BM (Racc. pag. I-667). (9) - V., nella giurisprudenza più recente, sentenza 9 agosto 1994, causa C-51/93, Meyhui (Racc. pag. I-3879). (10) - V., in particolare, sentenze 22 giugno 1982, causa 220/81, Robertson e a. (Racc. pag. 2349, punti 11, 12 e 13), e 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje (Racc. pag. 3839, punti 10, 11 e 12). (11) - GU C 94, pag. 217, ventiduesimo `considerando'. (12) - GU L 175, pag. 35. (13) - GU L 187, pag. 1. L'art. 11, n. 5, della direttiva dispone che :«l'allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l'uso che debbono essere date per determinati giocattoli. [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che queste avvertenze o indicazioni, talune di esse, nonché le informazioni di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato, nella(e) lingua(e) nazionale(i)». (14) - GU L 113, pag. 8. L'art. 8 della direttiva prevede che: «Il foglietto illustrativo deve essere redatto in termini chiari e comprensibili per i pazienti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui il prodotto è immesso sul mercato in modo da essere facilmente leggibile. Questa disposizione non osta a che il foglietto illustrativo sia redatto in diverse lingue, a condizione che siano riportate le stesse informazioni in tutte le lingue utilizzate».
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris