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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 39820/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 12 novembre 2020 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della istanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 30 aprile 2015, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 aprile 2008 e 16 ottobre 2009, dalla Corte di appello cli Milano e, in data 3 febbraio 2014, dal Tribunale di Milano, determinando la pena complessiva di anni trenta di reclusione.

Con istanza in data 9 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]°, rilevato che il pubblico ministero, con provvedimento in data 24 novembre 2020 aveva determinato la pena da eseguire in anni 25 e mesi 4 di reclusione, con decorrenza dal 2 giugno 2015, aveva chiesto che la decorrenza della pena da eseguire fosse anticipata al 10 aprile 2003, data di consumazione del reato più grave fra quelli uniti nel vincolo della continuazione.

Con ordinanza depositata in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza.

I provvedimenti di determinazione della pena da eseguire avevano dato corretta applicazione ai principi derivanti dalla norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e alla conseguente necessità di procedere a successivi cumuli parziali, in caso di reati commessi durante o dopo l'esecuzione della pena ed anche nel caso di reati uniti nel vincolo della continuazione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto gli effetti del riconoscimento in executivis della continuazione dovevano aver un effetto concreto con conseguente non applicabilità della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; inoltre, la continuazione ha come ratio l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole e quindi il provvedimento del giudice dell'esecuzione è in contraddizione con l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 A,* [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, e ne va dichiarata l'inammissibilità.

Viene posta la questione se la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - che limita la fungibilità della pena espiata sine titulo al caso in cui la pena da eseguire sia stata inflitta per reato commesso prima dell'esecuzione, sine titulo, della pena - si applichi anche nel caso in cui l'esecuzione sine titulo riguardi reato unito nel vincolo della continuazione.

Il motivo di ricorso sostiene la tesi negativa, sul rilievo che, diversamente, il riconoscimento in executivis della continuazione non avrebbe un effetto favorevole per il reo, contrariamente alla ratio dell'istituto.

Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, l'istituto della continuazione, che comporta la determinazione della pena secondo il criterio del cumulo giuridico e con il limite di non eccedere il limite costituito dall'applicazione del cumulo materiale delle pene, concerne l'esercizio della funzione giurisdizionale di cognizione, anche nel caso in cui esso venga applicato nella fase esecutiva.

Ne segue che la verifica circa il contenuto del trattamento sanzionatorio - se esso sia, o meno, più favorevole per il reo rispetto all'applicazione del cumulo materiale - si esaurisce nel controllo del rispetto dei criteri legali dettati dall'art.81 cod. pen. e dall'art. 671 cod. proc. pen., e non si estende alla verifica degli effetti del riconoscimento della continuazione in relazione al contenuto del rapporto esecutivo del condannato.

La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo delia pena detentiva da eseguire.

Al comma 4 viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione.

La giurisprudenza ha precisato che il dettato di cui al cornma 2 dell'art. 657 cod. proc. pen. - la cui lettera si riferisce ai casi di condanna revocata e di amnistia impropria e di indulto - si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, che può porre la questione della 'rungibilità, o meno, di pena espiata (Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, RV. 216418).

Sul punto, è consolidata la giurisprudenza nell'affermare che, nel caso di riconoscimento in executivis della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna condanna inflitta per reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809;Sez. 1, n. 8109 del 11/ 2/2010, Calzolaio, Rv. 246383; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327).

La difesa ha valorizzato, in contrario, il principio, affermato in giurisprudenza, secondo il quale il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo in relazione alla determinazione della pena, con la precisazione che, comunque, la considerazione unitaria è consentita solo se determina effetti favorevoli al reo (Sez.

U., n. 3286/09 del 27.11.2008, Chiodi, Rv. 241755) Peraltro, da tali principi non discende, come sostiene la difesa, che la considerazione del reato continuato come pluralità ovvero unità di reati sia sottoposta unicamente al criterio del favor rei, di tal che solo la valutazione del tipo di effetti sulla posizione giuridica del reo condiziona la natura giuridica del reato continuato.

Invero, la consolidata affermazione della giurisprudenza è nel senso che il reato continuato realizza una particolare modalità di concorso di reati, che, ai fini della determinazione della pena, è considerato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., unitariamente.

Si è poi precisato che nella considerazione di aspetti speciirici, che non trovino espressa disciplina normativa, la valutazione unitaria del reato continuato è consentita solo ove determini effetti favorevoli al reo (Sez. 1, n. 13003 del 10/03/2009, Licciardello, Rv. 243140).

E' dunque necessario considerare la specifica disciplina del computo delle pene nella fase esecutiva al fine di verificare se s a consentita una considerazione, in favorem rei, unitaria del reato continuato.

Da questo punto di vista i dati rilevanti sono la data di consumazione di ciascun reato e la relativa pena inflitta con la sentenza di condanna ovvero rideterminata a seguito di riconoscimento in executivis della continuazione.

Ne segue che è ricavabile una chiara indicazione nel senso che il reato continuato va considerato come concorso di reati, con conseguente rilievo della data di consumazione di ciascun reato e della porzione di pena inflitta per ciascun reato.

Va quindi confermato l'orientamento secondo il quale anche nel caso di riconoscimento della continuazione, ai fini del computo della pena da eseguire, si deve considerare ciascun reato, la relativa data di consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata.La giurisprudenza ha poi precisato che è rilevante, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., solo la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, e le date che definiscono il periodo di carcerazione sofferta sine titulo (Sez. 1, 18/02/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196831; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maranclo, Rv. 234444; Sez. 1, 14/09/2017, Schiavone, Rv. 272292).

In tal senso depone il dato letterale della norma, che limita il computo per fungibilità alla detenzione subita "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" senza dar rilevo alla data in cui viene pronunciato il provvedimento che accerta la ingiustizia della detenzione.

La norma è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017).

La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che disciplina la così detta fungibilità delle pene espiate sine titulo, la limita in ragione del mero dato cronologico della antecedenza della detenzione rispetto alla data di commissione dell'ulteriore reato, senza richiedere anche che il reo fosse consapevole della avvenuta espiazione sine titulo.

Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 12 novembre 2020 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della istanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 30 aprile 2015, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 aprile 2008 e 16 ottobre 2009, dalla Corte di appello cli Milano e, in data 3 febbraio 2014, dal Tribunale di Milano, determinando la pena complessiva di anni trenta di reclusione. Con istanza in data 9 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]°, rilevato che il pubblico ministero, con provvedimento in data 24 novembre 2020 aveva determinato la pena da eseguire in anni 25 e mesi 4 di reclusione, con decorrenza dal 2 giugno 2015, aveva chiesto che la decorrenza della pena da eseguire fosse anticipata al 10 aprile 2003, data di consumazione del reato più grave fra quelli uniti nel vincolo della continuazione. Con ordinanza depositata in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza. I provvedimenti di determinazione della pena da eseguire avevano dato corretta applicazione ai principi derivanti dalla norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e alla conseguente necessità di procedere a successivi cumuli parziali, in caso di reati commessi durante o dopo l'esecuzione della pena ed anche nel caso di reati uniti nel vincolo della continuazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto gli effetti del riconoscimento in executivis della continuazione dovevano aver un effetto concreto con conseguente non applicabilità della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; inoltre, la continuazione ha come ratio l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole e quindi il provvedimento del giudice dell'esecuzione è in contraddizione con l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 A,* [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, e ne va dichiarata l'inammissibilità. Viene posta la questione se la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - che limita la fungibilità della pena espiata sine titulo al caso in cui la pena da eseguire sia stata inflitta per reato commesso prima dell'esecuzione, sine titulo, della pena - si applichi anche nel caso in cui l'esecuzione sine titulo riguardi reato unito nel vincolo della continuazione. Il motivo di ricorso sostiene la tesi negativa, sul rilievo che, diversamente, il riconoscimento in executivis della continuazione non avrebbe un effetto favorevole per il reo, contrariamente alla ratio dell'istituto. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, l'istituto della continuazione, che comporta la determinazione della pena secondo il criterio del cumulo giuridico e con il limite di non eccedere il limite costituito dall'applicazione del cumulo materiale delle pene, concerne l'esercizio della funzione giurisdizionale di cognizione, anche nel caso in cui esso venga applicato nella fase esecutiva. Ne segue che la verifica circa il contenuto del trattamento sanzionatorio - se esso sia, o meno, più favorevole per il reo rispetto all'applicazione del cumulo materiale - si esaurisce nel controllo del rispetto dei criteri legali dettati dall'art.81 cod. pen. e dall'art. 671 cod. proc. pen., e non si estende alla verifica degli effetti del riconoscimento della continuazione in relazione al contenuto del rapporto esecutivo del condannato. La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo delia pena detentiva da eseguire. Al comma 4 viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione. La giurisprudenza ha precisato che il dettato di cui al cornma 2 dell'art. 657 cod. proc. pen. - la cui lettera si riferisce ai casi di condanna revocata e di amnistia impropria e di indulto - si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, che può porre la questione della 'rungibilità, o meno, di pena espiata (Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, RV. 216418). Sul punto, è consolidata la giurisprudenza nell'affermare che, nel caso di riconoscimento in executivis della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna condanna inflitta per reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809;Sez. 1, n. 8109 del 11/ 2/2010, Calzolaio, Rv. 246383; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327). La difesa ha valorizzato, in contrario, il principio, affermato in giurisprudenza, secondo il quale il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo in relazione alla determinazione della pena, con la precisazione che, comunque, la considerazione unitaria è consentita solo se determina effetti favorevoli al reo (Sez. U., n. 3286/09 del 27.11.2008, Chiodi, Rv. 241755) Peraltro, da tali principi non discende, come sostiene la difesa, che la considerazione del reato continuato come pluralità ovvero unità di reati sia sottoposta unicamente al criterio del favor rei, di tal che solo la valutazione del tipo di effetti sulla posizione giuridica del reo condiziona la natura giuridica del reato continuato. Invero, la consolidata affermazione della giurisprudenza è nel senso che il reato continuato realizza una particolare modalità di concorso di reati, che, ai fini della determinazione della pena, è considerato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., unitariamente. Si è poi precisato che nella considerazione di aspetti speciirici, che non trovino espressa disciplina normativa, la valutazione unitaria del reato continuato è consentita solo ove determini effetti favorevoli al reo (Sez. 1, n. 13003 del 10/03/2009, Licciardello, Rv. 243140). E' dunque necessario considerare la specifica disciplina del computo delle pene nella fase esecutiva al fine di verificare se s a consentita una considerazione, in favorem rei, unitaria del reato continuato. Da questo punto di vista i dati rilevanti sono la data di consumazione di ciascun reato e la relativa pena inflitta con la sentenza di condanna ovvero rideterminata a seguito di riconoscimento in executivis della continuazione. Ne segue che è ricavabile una chiara indicazione nel senso che il reato continuato va considerato come concorso di reati, con conseguente rilievo della data di consumazione di ciascun reato e della porzione di pena inflitta per ciascun reato. Va quindi confermato l'orientamento secondo il quale anche nel caso di riconoscimento della continuazione, ai fini del computo della pena da eseguire, si deve considerare ciascun reato, la relativa data di consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata.La giurisprudenza ha poi precisato che è rilevante, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., solo la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, e le date che definiscono il periodo di carcerazione sofferta sine titulo (Sez. 1, 18/02/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196831; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maranclo, Rv. 234444; Sez. 1, 14/09/2017, Schiavone, Rv. 272292). In tal senso depone il dato letterale della norma, che limita il computo per fungibilità alla detenzione subita "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" senza dar rilevo alla data in cui viene pronunciato il provvedimento che accerta la ingiustizia della detenzione. La norma è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017). La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che disciplina la così detta fungibilità delle pene espiate sine titulo, la limita in ragione del mero dato cronologico della antecedenza della detenzione rispetto alla data di commissione dell'ulteriore reato, senza richiedere anche che il reo fosse consapevole della avvenuta espiazione sine titulo. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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