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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06635/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano, oltre che articolati in punto di mero fatto, anche generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 4-5 sent. imp.) nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato (v. pag. 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consigl e stencre Il P dente [OSCURATO:PERSONA] st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano, oltre che articolati in punto di mero fatto, anche generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 4-5 sent. imp.) nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato (v. pag. 5). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigl e stencre Il P dente [OSCURATO:PERSONA] st
Sentenza Cassazione n. 06635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris