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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 novembre 1961

Cassazione n. 46868/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Bari confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il 16 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro a mezzo oscuramento di numerosi post pubblicati sul social network Facebook, sul diario di 'antonio.savino.3110' e su quello 'CarabinieriUNAC'.

Tali post contenevano affermazioni lesive della reputazione di diverse persone offese, militari dell'Arma dei Carabinieri, a cominciare dai vertici nazionali, cosicché il Gip riteneva sussistere il fumus del delitto di diffamazione.

2. L'istanza di riesame veniva proposta per i motivi ricapitolati nel provvedimento impugnato, vale a dire l'illegittimità del sequestro per difetto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore di un blog internet che non può essere equiparato alla pubblicazione a mezzo stampa, dal che sarebbe venuta meno la responsabilità ex art. 57 cod. pen.; avrebbe difettato anche il concorso per omissione, non ricoprendo il [OSCURATO:PERSONA] alcuna posizione di garanzia; infine sarebbe stata sussistente incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, da radicarsi lì dove i terzi percepiscono l'espressione offensiva; infine, il decreto di sequestro sarebbe stato carente di prova in ordine alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore dei comunicati ritenuti diffamatori.

In sede di udienza la difesa allegava decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Milano per fatti analoghi.

3. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, ritenendo infondate le eccezioni, ripercorrendo tutte le espressioni che erano state 'postate' in relazione alle persone offese e valutando sussistente il fumus delicti e il periculum in mora.

4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, seppur variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.

Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 495-ter, 595 e 368 cod. pen, vizio di motivazione, nullità assoluta per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a) e c), e 522, nonché violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen.

Lamenta previamente il ricorrente che con l'ordinanza impugnata del 24 maggio 2021 il Tribunale del riesame si sarebbe pronunciato in ordine ad un ulteriore sequestro, avvenuto solo successivamente, in data 21 ottobre 2021.

Deduce il ricorrente che di fatto l'ordinanza ora impugnata sarebbe nulla in quanto, alla stregua della previsione dell'art. 522 cod. proc. pen., vi sarebbe la violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e decisione.

Inoltre, il motivo censura il difetto di dolo quanto alle condotte di calunnia e diffamazione, difettando la prova dell'innocenza degli accusati. [OSCURATO:PERSONA], per altro, è direttore di due testate giornalistiche e segretario nazionale del sindacato UNAC, cosicchè le frasi attribuite devono ritenersi scriminate dal diritto di cronaca e di critica.

Inoltre il sequestro risulterebbe anche emesso in violazione del principio del ne bis in idem, avendo il Tribunale del riesame annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia.

Il Tribunale del riesame non avrebbe poi valutato le censure relative al delitto di minaccia nei confronti di un carabiniere da parte del [OSCURATO:PERSONA].Pertanto il provvedimento impugnato sarebbe emesso in violazione degli art.321 e 322 cod. proc. pen. per difetto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un.n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez.

Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).

3. Tanto premesso deve rilevarsi come il ricorso in primo luogo deduce un errore del Tribunale del riesame che avrebbe deciso in relazione a un sequestro emesso successivamente.

La censura è oltremodo confusa, rappresentando per altro una situazione irrealizzabile, in quanto l'ordinanza che il ricorrente impugna, quella del 24 maggio 2021, depositata il 9 giugno 2021, come da timbro della cancelleria in calce al provvedimento, certamente non poteva decidere in ordine a un decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Bari successivamente, vale a dire il 21-22 ottobre 2021.

Né tantomeno, come sembra supporre il ricorso, la circostanza che vi sia stata la notifica della ordinanza n. 62/2021 RTLS ([OSCURATO:PERSONA] e Sequestri) nel procedimento 1391/2021 RGNR della Procura di Bari, in data 9 aprile 2022 a mani del [OSCURATO:PERSONA], comprova che il provvedimento ora impugnato sia stato emesso dopo il sequestro dell'ottobre 2021.

In vero, anche dalle allegazioni del ricorrente, emerge che un primo sequestro nel suindicato procedimento fu emesso in relazione al delitto di diffamazione continuata in data 16 aprile 2021: il provvedimento aveva ad oggetto solo alcuni post pubblicati su pagina facebook sui profili su indicati, sequestrati a mezzo di • oscuramento, l'istanza di riesame era stata depositata il 5 maggio 2021, l'udienza tenuta il 24 maggio 2021, la riserva sciolta con dispositivo in pari data e deposito dell'ordinanza il 9 giugno 2021, quella ora impugnata.

Emerge poi dall'allegato 2 al ricorso che il Gip barese emise un secondo decreto di sequestro, nell'ottobre 2021, questa volta anche per i delitti di minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per diffamazione continuata e aggravata, in relazione ai post pubblicati successivamente al precedente provvedimento, vale a dire dal 28 giugno 2021 al 20 settembre 2021: inoltre il provvedimento aveva ad oggetto, questa volta, oltre che i post predetti, anche i personal computer, i tablet e gli smartphone in uso al [OSCURATO:PERSONA].

Chiarito ciò che emerge dagli atti allegati e dal provvedimento impugnato, deve rilevare questa Corte come la presente procedura viene radicata dall'atto di impugnazione che cita il provvedimento impugnato, identificato dall'essere stato depositato il 9 giugno 2021.

La circostanza che la notifica dell'ordinanza del Tribunale del riesame sia intervenuta ad aprile del 2022, non consente di desumere da ciò alcun vizio da travisamento, risultando invece il provvedimento impugnato assolutamente coerente con la cronologia degli eventi, riguardando i post — riprodotti in motivazione — che vanno da giugno 2020 fino alla data del 23 gennaio 2021 (cfr. fol. 15), mentre il secondo sequestro, che non risulta comprovato sia stato oggetto di censura dinanzi al Tribunale del riesame, è certamente ulteriore e riguarda post successivi alla data di deposito dell'ordinanza ora impugnata e non poteva essere oggetto di decisione 'anticipata'.

Per tali ragioni manifestamente infondate e del tutto inammissibili sono le censure di travisamento — il Tribunale avrebbe deciso su un decreto di sequestro diverso — e le conseguenti censure di nullità per violazione degli artt. 178 e 522 cod. proc. pen., come pure la dedotta violazione degli artt. 368 e 336 cod. pen., reati non contestati con il sequestro oggetto della decisione impugnata, nonché le doglianze in ordine al ne bis in idem, denunciato in relazione al secondo decreto di sequestro e connesso al procedimento, in cui è intervenuta la scarcerazione, del tutto diverso, pendente dinanzi alla autorità giudiziaria di Lecce (all. 9 al ricorso).

Anche le altre doglianze risultano formulate in relazione non al primo ma al secondo decreto di sequestro, senza per altro tener in conto assolutamente il contenuto dell'ordinanza ora impugnata, dal che la totale genericità del motivo come articolato.

Infatti sono inammissibili i motivi che difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584), dovendo il ricorso per cassazione essere correlato alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata, poiché l'atto d'impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Bari confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il 16 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro a mezzo oscuramento di numerosi post pubblicati sul social network Facebook, sul diario di 'antonio.savino.3110' e su quello 'CarabinieriUNAC'. Tali post contenevano affermazioni lesive della reputazione di diverse persone offese, militari dell'Arma dei Carabinieri, a cominciare dai vertici nazionali, cosicché il Gip riteneva sussistere il fumus del delitto di diffamazione. 2. L'istanza di riesame veniva proposta per i motivi ricapitolati nel provvedimento impugnato, vale a dire l'illegittimità del sequestro per difetto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore di un blog internet che non può essere equiparato alla pubblicazione a mezzo stampa, dal che sarebbe venuta meno la responsabilità ex art. 57 cod. pen.; avrebbe difettato anche il concorso per omissione, non ricoprendo il [OSCURATO:PERSONA] alcuna posizione di garanzia; infine sarebbe stata sussistente incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, da radicarsi lì dove i terzi percepiscono l'espressione offensiva; infine, il decreto di sequestro sarebbe stato carente di prova in ordine alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore dei comunicati ritenuti diffamatori. In sede di udienza la difesa allegava decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Milano per fatti analoghi. 3. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, ritenendo infondate le eccezioni, ripercorrendo tutte le espressioni che erano state 'postate' in relazione alle persone offese e valutando sussistente il fumus delicti e il periculum in mora. 4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, seppur variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 495-ter, 595 e 368 cod. pen, vizio di motivazione, nullità assoluta per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a) e c), e 522, nonché violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. Lamenta previamente il ricorrente che con l'ordinanza impugnata del 24 maggio 2021 il Tribunale del riesame si sarebbe pronunciato in ordine ad un ulteriore sequestro, avvenuto solo successivamente, in data 21 ottobre 2021. Deduce il ricorrente che di fatto l'ordinanza ora impugnata sarebbe nulla in quanto, alla stregua della previsione dell'art. 522 cod. proc. pen., vi sarebbe la violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e decisione. Inoltre, il motivo censura il difetto di dolo quanto alle condotte di calunnia e diffamazione, difettando la prova dell'innocenza degli accusati. [OSCURATO:PERSONA], per altro, è direttore di due testate giornalistiche e segretario nazionale del sindacato UNAC, cosicchè le frasi attribuite devono ritenersi scriminate dal diritto di cronaca e di critica. Inoltre il sequestro risulterebbe anche emesso in violazione del principio del ne bis in idem, avendo il Tribunale del riesame annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia. Il Tribunale del riesame non avrebbe poi valutato le censure relative al delitto di minaccia nei confronti di un carabiniere da parte del [OSCURATO:PERSONA].Pertanto il provvedimento impugnato sarebbe emesso in violazione degli art.321 e 322 cod. proc. pen. per difetto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un.n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). 3. Tanto premesso deve rilevarsi come il ricorso in primo luogo deduce un errore del Tribunale del riesame che avrebbe deciso in relazione a un sequestro emesso successivamente. La censura è oltremodo confusa, rappresentando per altro una situazione irrealizzabile, in quanto l'ordinanza che il ricorrente impugna, quella del 24 maggio 2021, depositata il 9 giugno 2021, come da timbro della cancelleria in calce al provvedimento, certamente non poteva decidere in ordine a un decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Bari successivamente, vale a dire il 21-22 ottobre 2021. Né tantomeno, come sembra supporre il ricorso, la circostanza che vi sia stata la notifica della ordinanza n. 62/2021 RTLS ([OSCURATO:PERSONA] e Sequestri) nel procedimento 1391/2021 RGNR della Procura di Bari, in data 9 aprile 2022 a mani del [OSCURATO:PERSONA], comprova che il provvedimento ora impugnato sia stato emesso dopo il sequestro dell'ottobre 2021. In vero, anche dalle allegazioni del ricorrente, emerge che un primo sequestro nel suindicato procedimento fu emesso in relazione al delitto di diffamazione continuata in data 16 aprile 2021: il provvedimento aveva ad oggetto solo alcuni post pubblicati su pagina facebook sui profili su indicati, sequestrati a mezzo di • oscuramento, l'istanza di riesame era stata depositata il 5 maggio 2021, l'udienza tenuta il 24 maggio 2021, la riserva sciolta con dispositivo in pari data e deposito dell'ordinanza il 9 giugno 2021, quella ora impugnata. Emerge poi dall'allegato 2 al ricorso che il Gip barese emise un secondo decreto di sequestro, nell'ottobre 2021, questa volta anche per i delitti di minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per diffamazione continuata e aggravata, in relazione ai post pubblicati successivamente al precedente provvedimento, vale a dire dal 28 giugno 2021 al 20 settembre 2021: inoltre il provvedimento aveva ad oggetto, questa volta, oltre che i post predetti, anche i personal computer, i tablet e gli smartphone in uso al [OSCURATO:PERSONA]. Chiarito ciò che emerge dagli atti allegati e dal provvedimento impugnato, deve rilevare questa Corte come la presente procedura viene radicata dall'atto di impugnazione che cita il provvedimento impugnato, identificato dall'essere stato depositato il 9 giugno 2021. La circostanza che la notifica dell'ordinanza del Tribunale del riesame sia intervenuta ad aprile del 2022, non consente di desumere da ciò alcun vizio da travisamento, risultando invece il provvedimento impugnato assolutamente coerente con la cronologia degli eventi, riguardando i post — riprodotti in motivazione — che vanno da giugno 2020 fino alla data del 23 gennaio 2021 (cfr. fol. 15), mentre il secondo sequestro, che non risulta comprovato sia stato oggetto di censura dinanzi al Tribunale del riesame, è certamente ulteriore e riguarda post successivi alla data di deposito dell'ordinanza ora impugnata e non poteva essere oggetto di decisione 'anticipata'. Per tali ragioni manifestamente infondate e del tutto inammissibili sono le censure di travisamento — il Tribunale avrebbe deciso su un decreto di sequestro diverso — e le conseguenti censure di nullità per violazione degli artt. 178 e 522 cod. proc. pen., come pure la dedotta violazione degli artt. 368 e 336 cod. pen., reati non contestati con il sequestro oggetto della decisione impugnata, nonché le doglianze in ordine al ne bis in idem, denunciato in relazione al secondo decreto di sequestro e connesso al procedimento, in cui è intervenuta la scarcerazione, del tutto diverso, pendente dinanzi alla autorità giudiziaria di Lecce (all. 9 al ricorso). Anche le altre doglianze risultano formulate in relazione non al primo ma al secondo decreto di sequestro, senza per altro tener in conto assolutamente il contenuto dell'ordinanza ora impugnata, dal che la totale genericità del motivo come articolato. Infatti sono inammissibili i motivi che difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584), dovendo il ricorso per cassazione essere correlato alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata, poiché l'atto d'impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Decreto Cassazione n. 46868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris