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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41489/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati atti del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara del 19 aprile scorso, che ha applicato loro la pena ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen.: al primo, per il reato di cui all'art. 73, commi 4, d.P.R. n. 309 del 1990; al secondo, per il reato di cui al comma 5 del medesimo art. 73; nonché, ad entrambi, per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Il giudice ha altresì disposto la confisca del denaro in sequestro (1.135 euro in contanti, rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]).

2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a) l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in ragione della mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5; b) l'illegalità della confisca del denaro, in ragione di tale diversa qualificazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: a) l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, comunque, il difetto di dolo; b) l'illegalità della confisca del denaro, non essendo questa possibile per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cit..

3. Con requisitoria scritta, depositata in cancelleria, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile.

Per "erronea qualificazione giuridica del fatto", che — ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — legittima il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione di pena concordata tra le parti, deve intendersi solo quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (tra le tantissime: Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971).

Nello specifico, peraltro, la censura è pure generica, perché nemmeno indica eventuali profili anche solo astrattamente idonei a comportare una diversa qualificazione del fatto.

2. È ammissibile, invece, il secondo motivo di ricorso.In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trattandosi di un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

3. Nel merito, poi, la censura è fondata, difettando completamente la motivazione della decisione sul punto.

Ne consegue che la sentenza dev'essere annullata per la parte relativa, con rinvio al giudice emittente, rendendosi indispensabile un supplemento di motivazione che giustifichi, se esistente, la necessaria relazione qualificata tra dette somme ed il reato, in conformità ai seguenti princìpi di diritto: - la confisca può avere ad oggetto le cose funzionali alla commissione del reato, quelle intrinsecamente illecite - ai sensi del comma 2, n. 2), dell'art. 240, cod. pen., o di altre specifiche disposizioni di legge - nonché quelle che costituiscono il "prezzo", il "prodotto" od il "profitto" del reato, a norma del comma 1 e del comma 2, n. 1), del medesimo art. 240; - 'l "prezzo" del reato è costituito dal compenso, dato o promesso, per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707); - i "profitto" consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato; il criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto, dunque, è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall'illecito (per tutte, Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez.

U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert; Sez.

U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso; Sez.

U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli; Sez.

U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli; Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, Montella); - ai ricorrenti si addebita esclusivamente di avere detenuto sostanze stupefacenti a scopo di cessione, ma non già di averle vendute: di conseguenza, le somme rinvenute, per poter essere confiscate a titolo di "profitto" del reato, x - debbono rappresentare il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale detenzione a scopi illegali; non può rilevare, invece, l'ipotetica provenienza di quel denaro da precedenti attività illecite, quand'anche dello stesso tipo, peraltro neppure presunte ma, al più, soltanto presumibili e, comunque, esulanti dalla contestazione; — dette somme possono qualificarsi come "prezzo" dell'illegale detenzione se costituiscono la remunerazione corrisposta al reo per la custodia o il trasporto della sostanza rinvenuta in suo possesso; In assenza, invece, della descritta relazione qualificata con il reato, la confisca può essere comunque disposta a norma degli artt. 85-bis, d.P.R n. 309 del 1990, e 240-bis, cod. pen., qualora la somma rinvenuta nella disponibilità del reo risulti sproporzionata rispetto ai suoi redditi leciti ed egli non ne abbia giustificato la provenienza mediante verificabili allegazioni.

Anche sull'eventuale ricorrenza di tali presupposti, però, occorre che si pronunci il giudice di merito, mancando del tutto la motivazione.

Spetterà sempre al giudice di merito, da ultimo, stabilire altresì se la disponibilità della somma sia riferibile al solo detentore materiale [OSCURATO:PERSONA] od anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

4. I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.

4.1. Il primo, con cui sostanzialmente contesta l'affermazione della sua colpevolezza, non è consentito.

L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., prevede, infatti, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

4.2. Il secondo è privo del necessario interesse, trattandosi di somma di denaro rivenuta nella disponibilità di Fadily e della quale Adrahim non rivendica la titolarità, neppure in parte, né comunque adduce ragioni dalle quali poterla ragionevolmente desumere.

5. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Novara, sezione G.i.p..

Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara del 19 aprile scorso, che ha applicato loro la pena ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen.: al primo, per il reato di cui all'art. 73, commi 4, d.P.R. n. 309 del 1990; al secondo, per il reato di cui al comma 5 del medesimo art. 73; nonché, ad entrambi, per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il giudice ha altresì disposto la confisca del denaro in sequestro (1.135 euro in contanti, rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a) l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in ragione della mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5; b) l'illegalità della confisca del denaro, in ragione di tale diversa qualificazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: a) l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, comunque, il difetto di dolo; b) l'illegalità della confisca del denaro, non essendo questa possibile per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cit.. 3. Con requisitoria scritta, depositata in cancelleria, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile. Per "erronea qualificazione giuridica del fatto", che — ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — legittima il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione di pena concordata tra le parti, deve intendersi solo quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (tra le tantissime: Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). Nello specifico, peraltro, la censura è pure generica, perché nemmeno indica eventuali profili anche solo astrattamente idonei a comportare una diversa qualificazione del fatto. 2. È ammissibile, invece, il secondo motivo di ricorso.In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trattandosi di un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). 3. Nel merito, poi, la censura è fondata, difettando completamente la motivazione della decisione sul punto. Ne consegue che la sentenza dev'essere annullata per la parte relativa, con rinvio al giudice emittente, rendendosi indispensabile un supplemento di motivazione che giustifichi, se esistente, la necessaria relazione qualificata tra dette somme ed il reato, in conformità ai seguenti princìpi di diritto: - la confisca può avere ad oggetto le cose funzionali alla commissione del reato, quelle intrinsecamente illecite - ai sensi del comma 2, n. 2), dell'art. 240, cod. pen., o di altre specifiche disposizioni di legge - nonché quelle che costituiscono il "prezzo", il "prodotto" od il "profitto" del reato, a norma del comma 1 e del comma 2, n. 1), del medesimo art. 240; - 'l "prezzo" del reato è costituito dal compenso, dato o promesso, per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707); - i "profitto" consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato; il criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto, dunque, è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall'illecito (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella); - ai ricorrenti si addebita esclusivamente di avere detenuto sostanze stupefacenti a scopo di cessione, ma non già di averle vendute: di conseguenza, le somme rinvenute, per poter essere confiscate a titolo di "profitto" del reato, x - debbono rappresentare il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale detenzione a scopi illegali; non può rilevare, invece, l'ipotetica provenienza di quel denaro da precedenti attività illecite, quand'anche dello stesso tipo, peraltro neppure presunte ma, al più, soltanto presumibili e, comunque, esulanti dalla contestazione; — dette somme possono qualificarsi come "prezzo" dell'illegale detenzione se costituiscono la remunerazione corrisposta al reo per la custodia o il trasporto della sostanza rinvenuta in suo possesso; In assenza, invece, della descritta relazione qualificata con il reato, la confisca può essere comunque disposta a norma degli artt. 85-bis, d.P.R n. 309 del 1990, e 240-bis, cod. pen., qualora la somma rinvenuta nella disponibilità del reo risulti sproporzionata rispetto ai suoi redditi leciti ed egli non ne abbia giustificato la provenienza mediante verificabili allegazioni. Anche sull'eventuale ricorrenza di tali presupposti, però, occorre che si pronunci il giudice di merito, mancando del tutto la motivazione. Spetterà sempre al giudice di merito, da ultimo, stabilire altresì se la disponibilità della somma sia riferibile al solo detentore materiale [OSCURATO:PERSONA] od anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. 4.1. Il primo, con cui sostanzialmente contesta l'affermazione della sua colpevolezza, non è consentito. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., prevede, infatti, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 4.2. Il secondo è privo del necessario interesse, trattandosi di somma di denaro rivenuta nella disponibilità di Fadily e della quale Adrahim non rivendica la titolarità, neppure in parte, né comunque adduce ragioni dalle quali poterla ragionevolmente desumere. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Novara, sezione G.i.p.. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processua
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