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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01895/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 18134/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Della Giuliana, n. 101 - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: -mandato senza rappresentanza –cessione del debito – rapporti di assicurazione Palermo, e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 36 -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4477/2017, pubblicata il 5 luglio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, la [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo di aver svolto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. attività di broker su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]., evocava entrambe le società in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna, in proprio favore, al pagamento della somma di euro 601.358,77, corrispondente alla percentuale che le convenute avevano trattenuto sul compenso provvigionale spettante all’attrice; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva essendosi avvalsa della [OSCURATO:SOCIETA]. per la gestione dei propri rapporti economici, e nell’irreperibilità (con conseguente impossibilità di notifica) a quest’ultima della citazione, rinunciata quindi la domanda attorea nei confronti della stessa e proseguito il giudizio nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale adito, con sentenza n. 12742/2012, accoglieva la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna va la convenuta al pagamento della somma di euro 601.388,77, nonché alle spese di lite; - sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di Roma, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza non definitiva n. 3211 del 2015, rigettava l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti 4 - 5 - 6 prodotti in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] con memoria istruttoria di replica e dichiarava che quello intercorso fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. andava qualificato come un contratto di “mandato senza rappresentanza”, di cui all’art. 1705 c.c., per non avere la mandataria assunto la gestione, “in nome proprio e per conto del mandante, (del)la distribuzione delle provvigioni provenienti dalle Compagnie fra il broker e la società committente”.

Con successiva sentenza definitiva n. 4477 del 2017, la Corte capitolina, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rigettava l’appello e regolava le spese secondo soccombenza.

In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale osservava che, posta l’avvenuta qualificazione (resa con sentenza non definitiva) del rapporto intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] (società finanziaria e, dunque, impossibilitata ad incassare provvigioni) e [OSCURATO:SOCIETA]. quale “mandato senza rappresentanza” - teso ad effettuare la distribuzione delle provvigioni (provenienti dalle Compagnie di assicurazione) fra il broker e la società committente, nonché implicante, in punto di effetti, che la responsabilità del mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] restava in capo a [OSCURATO:PERSONA] (titolare del debito maturato nei confronti del broker, senza che il mandato con [OSCURATO:SOCIETA]. potesse sortire alcun effetto liberatorio per il semplice fatto di averne delegato il pagamento al mandatario) - il rapporto, appunto, tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] (la cui esistenza era stata non solo provata dalla [OSCURATO:SOCIETA] ma anche pacificamente ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA]), in base al quale la prima stipulava per conto della seconda delle polizze assicurative a garanzia dei finanziamenti erogati da quest’ultima, era quello tipico tra il broker e l’assicurando, con conseguente debenza delle provvigioni in capo alla prima.

Dunque, per il giudice del gravame era “evidente” che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse un soggetto terzo, estraneo rispetto alle pattuizioni contrattuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], circostanza confermata oltre che dalla convenzione stipulata tra quest’ultime il 2 febbraio 2000, dal fatto che nessun contratto poteva dirsi essere stato concluso da [OSCURATO:SOCIETA]., in nome proprio, con [OSCURATO:SOCIETA], seppur per conto di [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai prestato il proprio consenso ad una cessione del debito.

Né incidevano sulla vicenda i pagamenti ottenuti da [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., riferendosi gli stessi ad un “piano di rientro con quota di trattenute” da effettuarsi per l’appianamento del debito creatosi a seguito dell’erroneo versamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] anche dei diritti assicurativi spettanti a [OSCURATO:SOCIETA].”.

In altre parole, “le parti avevano concordato di effettuare la restituzione di quanto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva indebitamente accreditato in favore di [OSCURATO:SOCIETA] non attraverso una rimessa diretta dell’intero da parte di quest’ultima, ma mediante delle trattenute sulle provvigioni che dovevano essere invece versate legittimamente a [OSCURATO:SOCIETA]”; - avverso la sentenza della Corte di A ppello della capitale, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi di impugnazione, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1c.p.c., a cui la ricorrente ha allegato anche l’atto di appello.

Considerato in diritto: - con il primo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata, per aver la Corte territoriale indebitamente rivisitato, in carenza della necessaria potestas iudicandi, le questioni di fatto e di diritto trattate nella sentenza non definitiva, in violazione del giudicato interno formatosi su di essa.

In altre parole, [OSCURATO:PERSONA] denuncia un vizio dirimente stante “un nuovo inquadramento del fatto”, con indebita commistione dei due rapporti contrattuali distinti in un unico contratto, che avrebbe “poi determinato, in punto di diritto, la riqualificazione del mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA].”, non più come un “contratto per la suddivisione delle provvigioni”, ma quale “schema della delegazione di pagamento”.

La censura è priva di pregio.

Invero la Corte di A ppello, con la sentenza non definitiva, ha provveduto alla qualificazione del rapporto intercorso fra le parti in termini di “mandato senza rappresentanza”, evidenziando che, in base alle clausole contrattuali e allo svolgersi delle attività, risultava che la [OSCURATO:PERSONA], società finanziaria, sebbene avesse delegato alla [OSCURATO:SOCIETA]. la distribuzione delle provvigioni provenienti dalle compagnie di assicurazione, tuttavia non aveva sostituito nell’adempimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], quale broker, la propria responsabilità, per cui detto rapporto non sortiva alcun effetto liberatorio rispetto al negozio in base al quale la [OSCURATO:SOCIETA] stipulava per conto della [OSCURATO:PERSONA] polizze assicurative a garanzia dei finanziamenti erogati da quest’ultima, la quale era tenuta per ciò al pagamento della controprestazione.

Ha poi rimesso la causa sul ruolo “per consentire alle parti di orientare le proprie difese sulla base della intervenuta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA].”. [OSCURATO:PERSONA] del gravame pronunciando poi la sentenza definitiva ha tratto le conseguenze di siffatto inquadramento riconducendovi la disciplina applicabile al caso di specie.

In altri termini, il motivo non coglie la complessiva ratio della decisione, che non si è limitata aconsiderare il dato della non espressa spendita del nome, ma –in linea con Cass., Sez.

Un., n. 22234 del 2009 - ha proceduto, «per completezza», alla valutazione del contesto in cui vennero rese le dichiarazioni contrattuali, pervenendo alla conclusione che difettavano elementi idonei a superare l'interpretazione data dell’accordo.

Insmma, la Corte d’Appello, partendo dalla avvenuta qualificazione del rapporto (unico aspetto deciso dalla sentenza non definitiva) ha tratto poi le conseguenze.

Il motivo, in realtà , si limita alla mera indicazione di indizi vaghi ed imprecisi, deducendo una commistione di elementi fra rapporti contrattuali, con ciò implicitamente ammettendo che vi erano due distinti centri di interessi, ma in sede di legittimità non è consentita la sollecita zione di un’ alternativa ricostruzione degli elementi di fattodella vicenda; - con il secondo motivo parte ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – dell’omesso esame da parte del giudice di seconde cure di tre fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, vale a dire quello dell’esistenza di due distinti rapporti giuridici, il primo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto il procacciamento delle polizze, e l’altro fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]., relativo alla divisione delle provvigioni maturate dal broker in forza del contratto con [OSCURATO:PERSONA]; quello del riconoscimento delle provvigioni da parte delle compagnie assicurative; e quello dell’intervenuto pagamento di dette provvigioni, effettuato attraverso modalità indiretta della trattenuta sul premio di polizza e il versamento dell’importo netto a Winthertur e SASA.

Con il quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omesso esame da parte del giudice di appello di un ulteriore fatto decisivo per il giudizio e già oggetto di discussione fra le parti, ossia la lettera del 4 ottobre 2005 dalla quale risulterebbe che, a tale data, [OSCURATO:SOCIETA] era “incontestata debitrice” verso [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 246.399,49, per aver percepito provvigioni in eccesso rispetto a quelle spettanti e, pertanto, non aveva maturato alcun credito.

Il secondo e quarto motivovanno trattati unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince, per essere entrambi pertinenti alla debenza delle provvigioni.

Essi sono infondati.

Occorre preliminarmente osservare che non ricorre ipotesi di cui all’art. 348 ter c.p.c. ratione temporis, come dedotto dalla parte controricorrente, della c.d. ‘doppia conforme’, per essere stato l’appello pacificamente proposto con atto notificato nel luglio 2012.

Tanto chiarito, non può tuttavia essere ravvisato l’omesso esame di circostanze decisive per il giudizio, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014, giacchè le censure si risolvono in critiche alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione di prove ed elementi istruttori.

La Corte distrettuale ha ampiamente esaminato i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha esclu so l’esistenza di contratti tra le stesse, laddove ha spiegato che il rapporto di mandato che legava la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., consistente nell’obbligazione di effettuare il pagamento delle provvigioni non integrava gli estremi del trasferimento del diritto di credito, per rimanere il mandante titolare del debito e dell’obbligazione di pagarlo, trattandosi della mera delegazione di pagamento, rapporto al quale la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta estranea (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Del resto una volta riproposto alGiudice di appello (per quanto ritenuto in relazione al primomotivo) il tema della carenza di legittimazione passiva della società appellante, odierna ricorrente, la Corte di merito, anche sotto il profilo della mancata spendita di poteri rappresentativi da parte del mandatario, ha correttamente proceduto alla verifica del "contesto" in cui era stato concluso il contratto de quo (secondo le indicazioni di Cass., S.U. n. 22234/2009 cit. ) proprio al fine di valutare se, nonostante la mancanza di un'espressa indicazione in tal senso, le parti avesse ro inteso concludere il contratto in nome della societàdelegata.

I motivi allora non sono volti alla denuncia di alcun errore di diritto riconducibile alle norme ovvero alla motivazione, ma a sollecitare una (diversa) valutazione di merito in punto di rilevanza delle circostanz e dedott e ai fini dell'affermazion e della spendita del nome; valutazione che tuttavia non è consentita a questa Corte, trattandosi di accertamento «devoluto al giudice del merito» ed «incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immuneda vizi logici e da errori di diritto» (Cass., S.U. n. 22234/2009 cit.; cfr. anche n. Cass. n. 13978/2005 e da ultimo, Cass. n. 12250 del 2019); - con il terzo motivo la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che fosse onere della ricorrente dimostrare la correttezza della trattenuta operata da [OSCURATO:SOCIETA]. sui premi di polizza.

Il motivo non può trovare ingresso.

Premesso cheil vizio di violazione dell’art. 2697 cc presuppone l’attribuzione dell’onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne era gravata (v. tra le varie, Sez.

L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 Rv. 658541; Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006 Rv. 592634), ipotesi qui n o n ravvisabile, la doglianza si rivela anche generica , non chiarendo i termini della circostanza dedotta quanto alla trattenuta operata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; inoltre, nella sostanza essa appare fraintendere le argomentazioni svolte dal giudice del gravame a pagina 8della sentenza impugnata, per non essere fra le parti sorte contestazioni sull’ammontare delle provvigioni dovute (pari ad euro 601.358,773), ma venendo in rilievo piuttosto una questione di indebito ‘ricevuto mediante una trattenuta troppo alta’.

Dunque,nessuna violazione si pone della norma invocata.

Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essererigettato.

Le spese di legittimità vengono attribuite in base al principio della soccombenza, come da dispositivo , tenendo conto del valore della lite.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P. Q .

M .

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 18134/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Della Giuliana, n. 101 - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: -mandato senza rappresentanza –cessione del debito – rapporti di assicurazione Palermo, e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 36 -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4477/2017, pubblicata il 5 luglio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, la [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo di aver svolto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. attività di broker su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]., evocava entrambe le società in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna, in proprio favore, al pagamento della somma di euro 601.358,77, corrispondente alla percentuale che le convenute avevano trattenuto sul compenso provvigionale spettante all’attrice; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva essendosi avvalsa della [OSCURATO:SOCIETA]. per la gestione dei propri rapporti economici, e nell’irreperibilità (con conseguente impossibilità di notifica) a quest’ultima della citazione, rinunciata quindi la domanda attorea nei confronti della stessa e proseguito il giudizio nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale adito, con sentenza n. 12742/2012, accoglieva la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna va la convenuta al pagamento della somma di euro 601.388,77, nonché alle spese di lite; - sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di Roma, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza non definitiva n. 3211 del 2015, rigettava l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti 4 - 5 - 6 prodotti in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] con memoria istruttoria di replica e dichiarava che quello intercorso fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. andava qualificato come un contratto di “mandato senza rappresentanza”, di cui all’art. 1705 c.c., per non avere la mandataria assunto la gestione, “in nome proprio e per conto del mandante, (del)la distribuzione delle provvigioni provenienti dalle Compagnie fra il broker e la società committente”. Con successiva sentenza definitiva n. 4477 del 2017, la Corte capitolina, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rigettava l’appello e regolava le spese secondo soccombenza. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale osservava che, posta l’avvenuta qualificazione (resa con sentenza non definitiva) del rapporto intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] (società finanziaria e, dunque, impossibilitata ad incassare provvigioni) e [OSCURATO:SOCIETA]. quale “mandato senza rappresentanza” - teso ad effettuare la distribuzione delle provvigioni (provenienti dalle Compagnie di assicurazione) fra il broker e la società committente, nonché implicante, in punto di effetti, che la responsabilità del mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] restava in capo a [OSCURATO:PERSONA] (titolare del debito maturato nei confronti del broker, senza che il mandato con [OSCURATO:SOCIETA]. potesse sortire alcun effetto liberatorio per il semplice fatto di averne delegato il pagamento al mandatario) - il rapporto, appunto, tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] (la cui esistenza era stata non solo provata dalla [OSCURATO:SOCIETA] ma anche pacificamente ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA]), in base al quale la prima stipulava per conto della seconda delle polizze assicurative a garanzia dei finanziamenti erogati da quest’ultima, era quello tipico tra il broker e l’assicurando, con conseguente debenza delle provvigioni in capo alla prima. Dunque, per il giudice del gravame era “evidente” che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse un soggetto terzo, estraneo rispetto alle pattuizioni contrattuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], circostanza confermata oltre che dalla convenzione stipulata tra quest’ultime il 2 febbraio 2000, dal fatto che nessun contratto poteva dirsi essere stato concluso da [OSCURATO:SOCIETA]., in nome proprio, con [OSCURATO:SOCIETA], seppur per conto di [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai prestato il proprio consenso ad una cessione del debito. Né incidevano sulla vicenda i pagamenti ottenuti da [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., riferendosi gli stessi ad un “piano di rientro con quota di trattenute” da effettuarsi per l’appianamento del debito creatosi a seguito dell’erroneo versamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] anche dei diritti assicurativi spettanti a [OSCURATO:SOCIETA].”. In altre parole, “le parti avevano concordato di effettuare la restituzione di quanto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva indebitamente accreditato in favore di [OSCURATO:SOCIETA] non attraverso una rimessa diretta dell’intero da parte di quest’ultima, ma mediante delle trattenute sulle provvigioni che dovevano essere invece versate legittimamente a [OSCURATO:SOCIETA]”; - avverso la sentenza della Corte di A ppello della capitale, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi di impugnazione, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1c.p.c., a cui la ricorrente ha allegato anche l’atto di appello. Considerato in diritto: - con il primo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata, per aver la Corte territoriale indebitamente rivisitato, in carenza della necessaria potestas iudicandi, le questioni di fatto e di diritto trattate nella sentenza non definitiva, in violazione del giudicato interno formatosi su di essa. In altre parole, [OSCURATO:PERSONA] denuncia un vizio dirimente stante “un nuovo inquadramento del fatto”, con indebita commistione dei due rapporti contrattuali distinti in un unico contratto, che avrebbe “poi determinato, in punto di diritto, la riqualificazione del mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA].”, non più come un “contratto per la suddivisione delle provvigioni”, ma quale “schema della delegazione di pagamento”. La censura è priva di pregio. Invero la Corte di A ppello, con la sentenza non definitiva, ha provveduto alla qualificazione del rapporto intercorso fra le parti in termini di “mandato senza rappresentanza”, evidenziando che, in base alle clausole contrattuali e allo svolgersi delle attività, risultava che la [OSCURATO:PERSONA], società finanziaria, sebbene avesse delegato alla [OSCURATO:SOCIETA]. la distribuzione delle provvigioni provenienti dalle compagnie di assicurazione, tuttavia non aveva sostituito nell’adempimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], quale broker, la propria responsabilità, per cui detto rapporto non sortiva alcun effetto liberatorio rispetto al negozio in base al quale la [OSCURATO:SOCIETA] stipulava per conto della [OSCURATO:PERSONA] polizze assicurative a garanzia dei finanziamenti erogati da quest’ultima, la quale era tenuta per ciò al pagamento della controprestazione. Ha poi rimesso la causa sul ruolo “per consentire alle parti di orientare le proprie difese sulla base della intervenuta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA].”. [OSCURATO:PERSONA] del gravame pronunciando poi la sentenza definitiva ha tratto le conseguenze di siffatto inquadramento riconducendovi la disciplina applicabile al caso di specie. In altri termini, il motivo non coglie la complessiva ratio della decisione, che non si è limitata aconsiderare il dato della non espressa spendita del nome, ma –in linea con Cass., Sez. Un., n. 22234 del 2009 - ha proceduto, «per completezza», alla valutazione del contesto in cui vennero rese le dichiarazioni contrattuali, pervenendo alla conclusione che difettavano elementi idonei a superare l'interpretazione data dell’accordo. Insmma, la Corte d’Appello, partendo dalla avvenuta qualificazione del rapporto (unico aspetto deciso dalla sentenza non definitiva) ha tratto poi le conseguenze. Il motivo, in realtà , si limita alla mera indicazione di indizi vaghi ed imprecisi, deducendo una commistione di elementi fra rapporti contrattuali, con ciò implicitamente ammettendo che vi erano due distinti centri di interessi, ma in sede di legittimità non è consentita la sollecita zione di un’ alternativa ricostruzione degli elementi di fattodella vicenda; - con il secondo motivo parte ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – dell’omesso esame da parte del giudice di seconde cure di tre fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, vale a dire quello dell’esistenza di due distinti rapporti giuridici, il primo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto il procacciamento delle polizze, e l’altro fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]., relativo alla divisione delle provvigioni maturate dal broker in forza del contratto con [OSCURATO:PERSONA]; quello del riconoscimento delle provvigioni da parte delle compagnie assicurative; e quello dell’intervenuto pagamento di dette provvigioni, effettuato attraverso modalità indiretta della trattenuta sul premio di polizza e il versamento dell’importo netto a Winthertur e SASA. Con il quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omesso esame da parte del giudice di appello di un ulteriore fatto decisivo per il giudizio e già oggetto di discussione fra le parti, ossia la lettera del 4 ottobre 2005 dalla quale risulterebbe che, a tale data, [OSCURATO:SOCIETA] era “incontestata debitrice” verso [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 246.399,49, per aver percepito provvigioni in eccesso rispetto a quelle spettanti e, pertanto, non aveva maturato alcun credito. Il secondo e quarto motivovanno trattati unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince, per essere entrambi pertinenti alla debenza delle provvigioni. Essi sono infondati. Occorre preliminarmente osservare che non ricorre ipotesi di cui all’art. 348 ter c.p.c. ratione temporis, come dedotto dalla parte controricorrente, della c.d. ‘doppia conforme’, per essere stato l’appello pacificamente proposto con atto notificato nel luglio 2012. Tanto chiarito, non può tuttavia essere ravvisato l’omesso esame di circostanze decisive per il giudizio, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014, giacchè le censure si risolvono in critiche alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione di prove ed elementi istruttori. La Corte distrettuale ha ampiamente esaminato i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha esclu so l’esistenza di contratti tra le stesse, laddove ha spiegato che il rapporto di mandato che legava la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., consistente nell’obbligazione di effettuare il pagamento delle provvigioni non integrava gli estremi del trasferimento del diritto di credito, per rimanere il mandante titolare del debito e dell’obbligazione di pagarlo, trattandosi della mera delegazione di pagamento, rapporto al quale la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta estranea (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Del resto una volta riproposto alGiudice di appello (per quanto ritenuto in relazione al primomotivo) il tema della carenza di legittimazione passiva della società appellante, odierna ricorrente, la Corte di merito, anche sotto il profilo della mancata spendita di poteri rappresentativi da parte del mandatario, ha correttamente proceduto alla verifica del "contesto" in cui era stato concluso il contratto de quo (secondo le indicazioni di Cass., S.U. n. 22234/2009 cit. ) proprio al fine di valutare se, nonostante la mancanza di un'espressa indicazione in tal senso, le parti avesse ro inteso concludere il contratto in nome della societàdelegata. I motivi allora non sono volti alla denuncia di alcun errore di diritto riconducibile alle norme ovvero alla motivazione, ma a sollecitare una (diversa) valutazione di merito in punto di rilevanza delle circostanz e dedott e ai fini dell'affermazion e della spendita del nome; valutazione che tuttavia non è consentita a questa Corte, trattandosi di accertamento «devoluto al giudice del merito» ed «incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immuneda vizi logici e da errori di diritto» (Cass., S.U. n. 22234/2009 cit.; cfr. anche n. Cass. n. 13978/2005 e da ultimo, Cass. n. 12250 del 2019); - con il terzo motivo la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che fosse onere della ricorrente dimostrare la correttezza della trattenuta operata da [OSCURATO:SOCIETA]. sui premi di polizza. Il motivo non può trovare ingresso. Premesso cheil vizio di violazione dell’art. 2697 cc presuppone l’attribuzione dell’onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne era gravata (v. tra le varie, Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 Rv. 658541; Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006 Rv. 592634), ipotesi qui n o n ravvisabile, la doglianza si rivela anche generica , non chiarendo i termini della circostanza dedotta quanto alla trattenuta operata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; inoltre, nella sostanza essa appare fraintendere le argomentazioni svolte dal giudice del gravame a pagina 8della sentenza impugnata, per non essere fra le parti sorte contestazioni sull’ammontare delle provvigioni dovute (pari ad euro 601.358,773), ma venendo in rilievo piuttosto una questione di indebito ‘ricevuto mediante una trattenuta troppo alta’. Dunque,nessuna violazione si pone della norma invocata. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essererigettato. Le spese di legittimità vengono attribuite in base al principio della soccombenza, come da dispositivo , tenendo conto del valore della lite. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P. Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il v
Sentenza Cassazione n. 01895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris