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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19005/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Venezia il 13 aprile 2022 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le Parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di furto consumato aggravato, con oggetto denaro e documenti dalla borsa di una signora, fatto commesso il 12 aprile 2022, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, deducendo violazione di legge, sotto il profilo della mancanza riqualificazione del fatto in tentativo di furto.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La descritta censura, infatti, solo apparentemente è riconducibile a quelle tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Infatti, non è sufficiente evocare una delle ipotesi che - in linea astratta - consentono la ricorribilità ma occorre che il relativo motivo sia specifico e che si confronti effettivamente con la sentenza impugnata: e nel caso in cui si denunzi erroneità o illegittimità della qualificazione giuridica, non può trascurarsi che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023).

In ogni caso, come la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., tra le numerose, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifica che si rinviene - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte (principio già espresso in riferimento al rato di appropriazione indebita, che a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa): ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio dei diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Venezia il 13 aprile 2022 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le Parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di furto consumato aggravato, con oggetto denaro e documenti dalla borsa di una signora, fatto commesso il 12 aprile 2022, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, deducendo violazione di legge, sotto il profilo della mancanza riqualificazione del fatto in tentativo di furto. Il ricorso è manifestamente infondato. La descritta censura, infatti, solo apparentemente è riconducibile a quelle tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, non è sufficiente evocare una delle ipotesi che - in linea astratta - consentono la ricorribilità ma occorre che il relativo motivo sia specifico e che si confronti effettivamente con la sentenza impugnata: e nel caso in cui si denunzi erroneità o illegittimità della qualificazione giuridica, non può trascurarsi che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). In ogni caso, come la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., tra le numerose, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifica che si rinviene - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte (principio già espresso in riferimento al rato di appropriazione indebita, che a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa): ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio dei diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del
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