CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14667/2026
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nazione di Banca FarmafactoringS.p.A. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - con sede in Milano, via Domenichino5, in persona del Procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Procuratoredott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferiti loro con scritturaprivata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresen-tata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione,notificazione e avviso relativi al presente procedimento all’indirizzoPEC [OSCURATO:EMAIL] e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, via Linneo 8.RicorrentecontroComune di Arezzo (00176820512), in persona del Sindaco pro-tempore autorizzato a resistere in giudizio con Delibera G.C. n. 513del 19.11.2024, rappresentato e difeso, congiuntamente eNumero registro generale 25161/2024Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 14667/2026Data pubblicazione 18/05/2026disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (RLL CU7 2A41 C319K) (per lecomunicazioni si indicano - [OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63B01A390C) ([OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio diStato, giusta delega in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n° 690 deposi-tata il 10 aprile 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 84.166,22) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.MNumero registro generale 25161/2024Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 14667/2026Data pubblicazione 18/05/2026dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 15 maggio 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti