CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Ritenuto che con sentenza emessa il 2 novembre 2020, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 29 giugno 2018, subordinava la sospensione condizionale concessa al [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione delle opere, confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001, 181 D.Igs. n. 42 del 2004, i primi due nella loro qualità di proprietari e committenti dei lavori, il secondo ed il terzo quali esecutori dei lavori, realizzavano opere edili in totale difformità rispetto al permesso di costruire n. 5 del 5 maggio 2015, accertato in Salve il 23 dicembre 2015; che avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento, sia gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed Andreetta, che [OSCURATO:PERSONA] e Clepazzo; che i primi due , mediante il loro difensore di fiducia, articolavano i seguenti motivi: 1) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla presunta difformità in termini di volumetria e superficie dell'immobile; 2) Manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'efficacia estintiva dei reati dei titoli in sanatoria rilasciati, prodotti in giudizio ed allegati nuovamente al ricorso, ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001; 3) Erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, con riferimento all'art. 31 comma 9 D.P.R. n. 380 del 2001 , nonché all'art. 165, comma 1 c.p., non potendosi procedere a demolire un'opera assentita dal punto di vista amministrativo; 40 Manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del [OSCURATO:PERSONA]; che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Clepazzo, mediante il loro difensore di fiducia, articolavano quale unico motivo l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei reati, atteso che il fabbricato è stato realizzato in conformità al progetto assentito e la sanatoria è stata giustificata solo per l'uso diverso dei materiali impiegati, essendo stata esclusa qualunque diversa difformità , come attestato anche dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 92/2018; che in data 23 settembre 2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Andreetta ha depositato memoria con la quale insiste nella fondatezza dei ricorsi; Considerato che va innanzitutto analizzato il motivo, comune a tutti i ricorrenti, con il quale si lamenta l'omessa considerazione da parte dei giudici di appello dei contenuti della concessione in sanatoria n. 92/2018 e l'omessa valutazione dei concreti profili di difformità riscontrati; che infatti il motivo, corredato da puntuali allegazioni documentali nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, sembra presentare profili di fondatezza, che i giudici di appello non risultano avere per nulla affrontato nella parte motiva della sentenza. Tali aspetti meriterebbero un ulteriore approfondimento da demandare al giudice del rinvio, non potendo di certo questa Corte esprimere una valutazione di fatto sull'opera realizzata e sui contenuti della concessione in sanatoria rilasciata; che deve però essere rilevato che i reati ascritti risultano essere estinti per il decorso dei termini di prescrizione, i quali, anche considerando il periodo di sospensione del loro decorso dal 5 maggio 2017 al 22 dicembre 2017, per complessivi giorni 231, risultano spirati in data 11 agosto 2021, con conseguente annullamento della decisione impugnata senza rinvio e revoca dell'ordine di demolizione dell'opera in oggetto P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di de