CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 36742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari — sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di furto e furto in abitazione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, ribadito con la memoria depositata dal difensore dell'imputato il 7 luglio 2023, con il quale si denuncia il travisamento della prova documentale costituita dai certificati medici in atti, la quale avrebbe invero permesso di mettere in discussione il riconoscimento dell'imputato quale autore dei fatti contestatigli, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale, con motivazione esente da vizi logici, ha invece ritenuto inconferente la documentazione prodotta dalla difesa, alla stregua della quale l'utilizzo di un gesso coscia-piede sarebbe stato meramente oggetto di un consiglio, fondando invece il proprio convincimento in ordine alla possibilità di ascrivere i reati al ricorrente sulla base tanto del riconoscimento del Monaco da parte del personale di p.g. in quanto persona nota alle forze dell'ordine, quanto della presenza di gesso sul luogo del delitto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aglio 20 3 [OSCURATO:PERSONA] es