CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 47493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 23/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genova, sull'accordo delle parti, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2022.