CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13191-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; / cgs)Cf 9 - contradcorrente - avverso la sentenza n. 8605/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IVA e IRAP emesso dall'Ufficio, contestandosi l'inesistenza degli acquisti di pellame effettuati dalla società contribuente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'onere probatorio gravante sull'Ufficio non sembra essere stato adeguatamente assolto a fronte delle osservazioni della società contribuente, il cui legale rappresentante ha dichiarato di avere effettivamente acquistato la merce - esibendo i relativi assegni e bonifici - presso il magazzino della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ubicato ad Orta di Atella (CE) in via Carducci 2; inoltre non risulta che l'Ufficio abbia operato alcun tipo di verifica sull'esistenza di tale magazzino, mentre l'Ufficio ha dimostrato l'esistenza di un contratto di locazione al predetto indirizzo, contratto dal quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta conduttrice dal 2010; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che Ric. 2020 n. 13191 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ. e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 perché è sufficiente che l'Ufficio fornisca la prova che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per essere la motivazione meramente apparente e contraddittoria. Per ragioni di ordine logico-giuridico, appare opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, perché il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame del primo. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto Ric. 2020 n. 13191 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comrna 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. '360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'onere probatorio gravante sull'Ufficio non sembra essere stato adeguatamente assolto a fronte delle osservazioni della società contribuente, il cui legale rappresentante ha dichiarato di avere effettivamente acquistato la merce (esibendo i relativi assegni e bonifici) presso il magazzino della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ubicato ad Orta di Atella (CE) in via Carducci 2; inoltre non risulta che l'Ufficio abbia operato alcun tipo di verifica sull'esistenza di tale magazzino, mentre la parte contribuente ha dimostrato l'esistenza di un contratto di locazione al predetto indirizzo, Ric. 2020 n. 13191 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- contratto dal quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta conduttrice dal 2010 - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha evidenziato che l'Ufficio non ha assolto all'onere probatorio, su di lui gravante, mentre, al contrario, la società contribuente ha dimostrato l'effettività delle operazioni compiute. Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (C:ass. n. 28628 del 2021). La sentenza impugnata ha fatto un uso corretto del suddetto principio di diritto, in quanto per un verso ha ritenuto che l'inesistenza del magazzino della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ossia la società venditrice) all'indirizzo formalmente risultante dall'anagrafe tributaria non integrasse di per sé un indizio così grave da poter ritenere presunta l'esistenza di una operazione oggettivamente inesistente e per un altro verso ha elencato gli elementi, ulteriori e diversi rispetto alle fatture d'acquisto (in primis l'effettivo acquisto della merce, ma anche l'esistenza di un contratto di locazione di un magazzino da parte della venditrice ad altro indirizzo), i quali, quand'anche si volesse ritenere integrata la suddetta presunzione a favore dell'Ufficio, varrebbero a provare l'effettiva esistenza Ric. 2020 n. 13191 sez. MT - ud. 08-06-2022 -5- delle operazioni contestate e quindi l'inconsistenza della ipotesi di inesistenza oggettiva delle operazioni. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite essendo volte sostanzialmente a sostenere che la circostanza che gli altri soggetti economici coinvolti nell'operazione fossero privi di una struttura operativa costituirebbe di per sé dimostrazione della consapevolezza della società contribuente di far parte di una operazione diretta ad evadere le imposte, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191) Ric. 2020 n. 13191 sez. MT - ud. 08-06-2022 -6- 2/1{ P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.500,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessor