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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11002/2023

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sigliere Rel.

ORDINANZA sulricorso 7304 /2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.S.A.

RETAIL ITALIA S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.122; -ricorrente - contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.4636/24/2016 della COMM.TRIB.REG. dellaLombardia, depositata il 14/9/2016; Uditala relazione della causa svolta in data 23/2/2023 dal Consigliere PIERPAOLOGORI.

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con sentenza n.4636/24/2016,depositata il 14/9/2016, accoglieva l’appello propo- stodall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Milano n. 6117 /8/2014, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA]- TROEN(PSA) RETAIL ITALIA S.P.A., avente ad oggetto un atto di con- testazioneIVA 2006 per l’applicazione della sanzione per omessa fat- turazionee registrazione nei termini di operazioni poste in essere nel periododi imposta. 2.Contro la sentenza di appello, confermativa dell’atto impugnato in riformadella decisione di primo grado, propone ricorso per cassazione lasocietà, affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Daultimo, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Consideratoche: 3.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il 20/11/2019 concui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione non notifi- cataalla controparte - di aver adito la definizione agevolata dell a lite, valendosidell’art. 1 comma 4 d.l. 148/2017, convertito con modifica- zione dalla legge n. 172/2017 con riferimento alla cartella relativa all’attodi contestazione oggetto del presente processo, impegnandosi allarinuncia del ricorso . 4.La Corte os serva che la rinuncia al ricorso agli atti, atto unilaterale erecettizio, è correttamente corredata da sottoscrizione degli avvocati difensori i quali per procura in calce al ricorso sono muniti anche di poteriper la rinuncia e transigere la lite.

La rin uncia spiega pertanto effettosul processo determinandone senz’altro, se non l’estinzione del giudizioin assenza di notifica alla controparte, comunque la sopravve- nutainammissibilità per carenza di interesse. 5.Le spese di lite sono compensate tra le p arti, tenuto conto del fatto sopravvenutoe del costo necessario per definire la lite con la rottama- zionedella cartella di pagamento relativa all’atto di contestazione og- gettodel processo.

P.Q.M.

LaCorte: d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Rel. ORDINANZA sulricorso 7304 /2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.S.A. RETAIL ITALIA S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.122; -ricorrente - contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.4636/24/2016 della COMM.TRIB.REG. dellaLombardia, depositata il 14/9/2016; Uditala relazione della causa svolta in data 23/2/2023 dal Consigliere PIERPAOLOGORI. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con sentenza n.4636/24/2016,depositata il 14/9/2016, accoglieva l’appello propo- stodall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Milano n. 6117 /8/2014, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA]- TROEN(PSA) RETAIL ITALIA S.P.A., avente ad oggetto un atto di con- testazioneIVA 2006 per l’applicazione della sanzione per omessa fat- turazionee registrazione nei termini di operazioni poste in essere nel periododi imposta. 2.Contro la sentenza di appello, confermativa dell’atto impugnato in riformadella decisione di primo grado, propone ricorso per cassazione lasocietà, affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Daultimo, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Consideratoche: 3.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il 20/11/2019 concui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione non notifi- cataalla controparte - di aver adito la definizione agevolata dell a lite, valendosidell’art. 1 comma 4 d.l. 148/2017, convertito con modifica- zione dalla legge n. 172/2017 con riferimento alla cartella relativa all’attodi contestazione oggetto del presente processo, impegnandosi allarinuncia del ricorso . 4.La Corte os serva che la rinuncia al ricorso agli atti, atto unilaterale erecettizio, è correttamente corredata da sottoscrizione degli avvocati difensori i quali per procura in calce al ricorso sono muniti anche di poteriper la rinuncia e transigere la lite. La rin uncia spiega pertanto effettosul processo determinandone senz’altro, se non l’estinzione del giudizioin assenza di notifica alla controparte, comunque la sopravve- nutainammissibilità per carenza di interesse. 5.Le spese di lite sono compensate tra le p arti, tenuto conto del fatto sopravvenutoe del costo necessario per definire la lite con la rottama- zionedella cartella di pagamento relativa all’atto di contestazione og- gettodel processo. P.Q.M. LaCorte: d
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