CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 4 maggio 2021) la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di quella ex art. 442 cod. proc. pen. del 21 febbraio 2018 del Tribunale di Palermo, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 6 mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto sostanze stupefacenti, tipo hashish, destinate alla cessione al fratello [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Palermo (in Palermo il 16 settembre 2016) perché rinvenute immediatamente prima del colloquio in carcere. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione poiché il «ragionamento giudiziale, in ordine alla ricostruzione del fatto, non permette di escludere quella che sembra essere una ragionevole versione alternativa», sulla destinazione della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato al solo uso personale. Considerato l'esiguo quantitativo, l'imputato avrebbe detenuto una parte della sostanza stupefacente con sé per un uso personale immediato e una parte sarebbe stata tenuta nello zaino per un uso personale differito. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. La Corte di Appello, pur in assenza di richiesta della difesa, non avrebbe applicato d'ufficio la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. nonostante l'esigua quantità della sostanza stupefacente e la non abitualità del comportamento da parte dell'imputato incensurato. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla personalità negativa dell'imputato. La motivazione sarebbe in contraddizione con la concessione della sospensione condizionale della pena riconosciuta dal Tribunale e con la successiva riduzione della pena; la Corte territoriale avrebbe potuto applicare le circostanze attenuanti generiche tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e dell'assenza di precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). 1.2. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. La Corte di appello ha, con motivazione immune da vizi logici, ritenuto provato l'uso non esclusivamente personale in base alla circostanza che la parte della sostanza stupefacente era stata portata dall'imputato con sé, dopo aver lasciato lo zaino con altra sostanza stupefacente, prima di recarsi al colloquio con il fratello. Risulta altresì che l'imputato lasciò cadere a terra la sostanza stupefacente per la presenza delle unità cinofile. La Corte di appello ha dunque preso in esame le circostanze oggettive e soggettive del fatto. 1.3. Va ribadito il principio per cui (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01) in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. 2. È manifestamente infondato il secondo motivo con cui il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto di ufficio procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e motivare sul punto il rigetto, pur non avendone chiesto l'applicazione l'imputato con i motivi di appello. La tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593), la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01). La questione avrebbe dovuto essere proposta con l'appello e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 3. Il terzo motivo, sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. La Corte di appello ha rigettato la richiesta in base ad uno dei parametri ex art. 133 cod. pen.: ha preso in esame le modalità della condotta ed ha ritenuto che la detenzione in carcere della sostanza stupefacente, al fine di cederla al fratello detenuto, sia una circostanza non meritevole di ulteriori riduzioni. La motivazione è corretta in diritto ed insindacabile in sede di legittimità. Per altro, in base alle argomentazioni della difesa, la Corte territoriale ha accolto il motivo sulla pena riducendo la pena inflitta in primo grado. Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 02). 3,3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali