CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 24252/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27854/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1803/2022 depositata il 20/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello della società contribuente e in riforma della decisione di primo grado ha annullato l’avviso di irrogazione delle sanzioni per parziale-omesso pagamento del contributo unificatoin procedimento tributario; 2. ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un unico motivo di ricorso; 3. la società contribuente si è costituita con controricorso, integrato anche da successiva memoria, con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; n ei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01). 2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art.14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 12, secondo comma, del d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Per il ricorrente il contributo unificato andava calcolato sia sul valore dell’intimazione di pagamento sia sul valore di ogni cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamentostessa, in relazione alla norma di cui all’art.14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. La sentenza impugnata, invece, rileva in fatto che il ricorso tributario aveva ad oggetto un solo atto, l’intimazione di pagamento e non riguardava le cartelle esattoriali (tre). Lo stesso ricorrente nel ricorso percassazione prospetta che le cartelle esattoriali erano oggetto di altri processi, distintiprocessi. Conseguentemente, la decisione della CTR risulta legittima, non incorrendo nella violazione di legge prospettata in quanto il ricorso riguardava la sola intimazione di pagamento e non le cartelle oggetto di distinti processi. Infatti, «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez. 5- , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 -01). La ratio della decisione è quella di evitare una duplicazione di imposta, in quanto il contributo unificato per l’impugnazione delle singole cartelle è stato già pagato nei relativi processi e non può essere duplicato in quello oggetto di odierno giudizio, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata. Va d’altra parte anche considerato che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito il quale, nella specie, ha dato specificamente conto della questione, congruamente motivando sul punto della corretta identificazione di causa petendi e petitum (annullamento del solo atto di intimazione) ai fini del pagamento del contributo unificato. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] . Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, composta dai seguenti magistrati: dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consigliere letta l’istanza formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., tendente ad ottenere la correzione dell’errore materiale rinvenibile nell’ordinanza numero 24252/25 della Corte Suprema di Cassazione, resa nel giudizio iscritto al numero 27854 del Ruolo Generale dell’anno 2022, pubblicata in data 31 agosto 2025; visto il decreto del 5 settembre 2025, con il quale è stato aperto il procedimento di correzione de quo, iscritto al numero 17599 del Ruolo Generale dell’anno 2025; rilevato che, effettivamente, nel dispositivo della suddetta ordinanza, per mera dimenticanza, è stata omessa la clausola di antistatarietà, nonostante ne fosse stata richiesta l’apposizione; ritenuto, pertanto, che debba provvedersi alla relativa correzione (cfr. Cass. n. 5082/24), come da dispositivo che segue, mentre nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite del presente procedimento, attesa la sua precipua natura (cfr. Cass.n. 23578/16); p.q.m. dispone che, nell’ordinanza numero 24252/25 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 31 agosto 2025, nel dispositivo, dopo le parole “accessori di legge”, siano aggiunte le parole, “con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario e distrattario”; nulla sulle spese di lite del presente procedimento. Manda alla cance